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"I quesiti sul decreto 81: quando formare i neoassunti?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/05/2012 -
Quesito
Nel
caso di contratti di lavoro di durata molto breve come bisogna comportarsi per
quanto riguarda la formazione
dei lavoratori? Se ad esempio si attiva un contratto di una settimana e
considerato che l’accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro
60 giorni, se dopo 5 giorni il datore di lavoro dovesse ricevere una visita
ispettiva da parte dell’organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver
ancora formato il lavoratore?
Risposta
L’obbligo
della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel
comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
e, per quanto
riguarda la formazione
sui rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al
I, nel comma 3 dello stesso articolo 37 secondo il quale:
“3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2”.
In merito poi a
quando la suddetta formazione deve essere impartita ai lavoratori il
legislatore con il comma 4 dell’articolo 37 ha stabilito che:
“4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a)
della costituzione del rapporto di lavoro
o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
Con il comma 2
dello stesso articolo 37 il legislatore ha quindi assegnato alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il compito di
definire, mediante
un accordo adottato previa consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori che le modalità della stessa,
cosa che la Conferenza Stato Regioni ha fatto con l’ Accordo
raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
E’
con il punto 10 del citato Accordo del 21/12/2011, nel quale sono riportate le
disposizioni transitorie di prima applicazione, che è stata regolamentata la
formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. Secondo tale punto
infatti:
“Al fine di
consentire la piena ed
effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente
accordo, unicamente in
sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono
tenuti ad avviare i dirigenti e i
preposti a corsi
di formazione di
contenuto rispettivamente coerente
con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi
vengano conclusi entro e non oltre il
termine di 18
mesi dalla
pubblicazione del presente accordo.
Il personale di nuova assunzione
deve essere
avviato ai rispettivi
corsi di formazione anteriormente o, se ciò non
risulta possibile,
contestualmente all'assunzione. In
tale ultima ipotesi, ove non
risulti possibile completare il
corso di formazione
prima della adibizione
del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività,
il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”
E’ chiaro quindi che, secondo quanto sopra
indicato, l’Accordo ha richiesto che
la
formazione dei lavoratori neoassunti, ma questo vale anche per i dirigenti ed i
preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile,
contestualmente all'assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni
di legge,
e che la formazione stessa debba essere completata prima che il
lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell’Accordo,
e da far notare, non costituiscono un periodo entro il quale il datore di
lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un
periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo
ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
In risposta, in conclusione, al quesito formulato
che fa riferimento ad un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque
provvedere a formare il lavoratore
neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di
inadempimento lo stesso può essere
sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo
di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1. La sanzione per gli inadempienti
è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto
da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
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