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"D. Lgs. 81/2008: ruolo e funzioni delle regioni e delle ASL"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/05/2012 - Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interventi della giornata di
studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011,
promossa dalla Cgil Emilia Romagna. Una giornata di studio che ha affrontato
diversi temi: dalle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro in ragione della
crisi alle nuove modalità di gestione della salute e della sicurezza, dal ruolo
dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla correlazione tra D.Lgs. 81/2008
e D.Lgs. 231/2001.
Concludiamo
questa presentazione soffermandoci oggi su alcuni aspetti del Decreto
legislativo 81/2008 con riferimento al ruolo e alle
competenze delle Regioni.
Affronta
questo tema la prima parte dell’intervento “
Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs
81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione
certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi
certificati”, a cura del Dott. Giuseppe Monsterastelli (Assessorato
Sanità Regione Emilia Romagna).
Per introdurre il tema delle competenze regionali e dei competenti servizi delle ASL il relatore riporta il primo articolo del Decreto legislativo 81/2008, con riferimento all’art. 117 della Costituzione e alla legislazione di Stato e Regioni:
Per introdurre il tema delle competenze regionali e dei competenti servizi delle ASL il relatore riporta il primo articolo del Decreto legislativo 81/2008, con riferimento all’art. 117 della Costituzione e alla legislazione di Stato e Regioni:
Articolo 1 -
Finalità
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino
e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente
decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di
età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di
competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non
sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
3.
Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto
sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Veniamo
alle
funzioni della Regione.
Il
relatore indica che la Regione, nel sistema che risulta dai decreti legislativi
81/2008 e 106/2009, “ha la responsabilità di garantire la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori attraverso la realizzazione degli interventi
programmati a livello nazionale e la effettuazione di specifiche azioni locali,
anche di natura normativa, attuate utilizzando gli ambiti di autonomia
normativa previsti dalla Legge Costituzionale numero 3 del 2001, che
colloca la tutela e sicurezza del lavoro
tra le materie di
legislazione concorrente tra le Regioni e lo Stato” (nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato).
Il
modello di prevenzione così riformato “richiede alla Regione un ruolo evoluto e
complesso, che prevede relazioni stabili e strutturate con gli Organismi di rappresentanza
dei lavoratori e dei datori di lavoro ed un sistematico coordinamento tra gli
Enti pubblici competenti in materia: la Direzione regionale del lavoro,
l’Inail, l’Inps, i Vigili del fuoco, nonché con Associazioni di rappresentanza
degli Enti Locali: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e UPI (Unione
Province Italiane)”.
E
in questo nuovo contesto, “la Regione deve indirizzare, programmare e
coordinare le attività di prevenzione assicurando la realizzazione di
iniziative di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza dirette ai
lavoratori e alle imprese e deve garantire la programmazione ed il coordinamento dell’attività di
vigilanza
realizzata dai
Dipartimenti
di Sanità Pubblica delle Aziende USL”. E le strutture alle quali la
Regione assegna questi compiti “sono rispettivamente il
Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e l’ ‘Ufficio operativo regionale’”.
La
relazione continua con la descrizione del
ruolo
delle UOPSAL.
Le
Unità Operative di Prevenzione e
Sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende USL, “hanno compiti di promozione della salute e di
vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell’Autorità
Giudiziaria, possono
verificare:
-
le caratteristiche strutturali ed organizzative degli ambienti nei quali si
svolge l’attività lavorativa;
-
le attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili o impianti usati
durante il lavoro;
-
gli impianti e le attrezzature
elettriche;
-
i cantieri edili, compresi gli scavi e le fondazioni, le demolizioni i
ponteggi;
-
i fattori di rischio legati agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni,
vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, laser,
microclima);
-
i fattori di rischio legati all’uso di sostanze pericolose (agenti chimici,
cancerogeni e mutageni, amianto);
-
i fattori di rischio legati agli agenti biologici
che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
-
i fattori di rischio legati alle atmosfere
esplosive;
-
il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori,
installatori, medici competenti;
-
gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di opera, di somministrazione;
-
l’adeguatezza della formazione, informazione, addestramento dei lavoratori”.
Possono
avere inoltre il compito:
-
“di informazione, formazione ed assistenza diretti ai lavoratori e alle aziende
relativamente ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle modalità con le
quali è possibile ridurli o eliminarli;
-
di realizzare interventi di promozione della salute in particolare relativi all’abuso
di alcol e tabagismo;
-
di formulare, anche in coordinamento con altri soggetti, pareri per i Comuni in
caso di realizzazione o ristrutturazione di locali destinati al lavoro, al fine
di promuovere già in fase di progettazione la sicurezza e l’igienicità dei
locali;
-
di coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti
a rischi professionali;
-
di svolgere valutazioni medico legali per l’inserimento lavorativo dei
disabili;
-
di svolgere accertamenti al fine di tutelare le lavoratrici madri”.
Queste
sono poi
altre funzioni delle UOPSAL:
-
“
pareri: Parere di agibilità per
nuovi insediamenti produttivi;
-
certificazioni:Rimozione o
risanamento da amianto, riutilizzo del sito; Vidimazione registro infortuni;
-
provvedimenti e autorizzazioni:
Notifica inizio attività produttive; Parere per autorizzazioni, in deroga a
norme; Piani di demolizione o rimozione
amianto;
-
comunicazioni
obbligatorie all’Unità Operativa: Comunicazione di inizio lavori inerenti
ristrutturazioni edili ai fini delle detrazioni fiscali (Legge 27.12.1997 n.449
e successive integrazioni); Comunicazioni D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo 2 - rumore - Deroga all'utilizzo DPI e rispetto
valore limite; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative all'uso di agenti
biologici; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti
cancerogeni e mutageni; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da
agenti chimici pericolosi; Notifica di manutenzioni smaltimenti o bonifiche di
aree con presenza di amianto - D. Lgs. 81/08 art. 250; Notifica Preliminare per
Cantieri Temporanei o Mobili - D. Lgs.81/08 art.99;
-
attività sanitarie, provvedimenti e
autorizzazione: Parere per lo svolgimento di attività vietate agli
adolescenti; Ricorso avverso il giudizio di "idoneità" del medico
competente aziendale; Rilascio attestazione relative a mansioni lavorative che
comportano rischio per la gravidanza;
-
prestazioni sanitarie e certificazioni:
Controlli sanitari ai cittadini rientrati da missioni umanitarie in Bosnia e
Kosovo; Richiesta di allontanamento da lavoro vietato per le lavoratrici madri
durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto”.
Infine
ricordiamo anche i compiti di verifica e di controllo delle
Unità Operative Impiantistiche
Antinfortunistiche (UOIA).
Su
loro iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, “possono
verificare:
-
gli impianti a pressione contenenti gas o vapori;
-
gli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
-
gli ascensori e montacarichi;
-
gli impianti di sollevamento: gru e apparecchi di sollevamento, ponti
sviluppabili su carro e autocarro, argani e scale aeree a inclinazione
variabile;
-
gli idroestrattori a forza centrifuga;
-
gli impianti elettrici”.
Inoltre
alle UOIA è attribuita la
competenza:
-
“di verificare, su richiesta, lo stato di conformità degli impianti alle
specifiche normative di sicurezza ed il loro stato di
manutenzione;
-
di svolgere interventi di comunicazione e di informazione diretti ai lavoratori
e ai cittadini per trasmettere conoscenze relative ai rischi e i pericoli
legati all’uso degli impianti e alle modalità di controllarli”.
“ Stato
dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità
della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della
vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, Dott. Giuseppe
Monsterastelli - Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna, intervento alla giornata
di studio e di aggiornamento del 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia
Romagna (formato PDF, 801 kB).
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