Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Mercoledì, 27 Novembre 2024
News

"Installazione e uso privato apparecchi gas, decreto prevenzione incendi"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

28/05/2012 - Pubblicato il 18 maggio in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’interno del 30 aprile 2012 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione”.

Il decreto si applica ad  “apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di portata massima 20 mc/h (s.t.p.), alimentati direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi gli impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l’autotrazione, con capacità di  compressione non superiore a 3 mc/h.” Escluse invece dal campo di applicazione le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate a uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 mc/h (s.t.p.).

Obiettivo del decreto è pervenire gli incendi e garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni. A tal fine gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione devono essere costruiti, installati e gestiti in modo da:

“a) minimizzare le cause di dispersione accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza”.

Le disposizioni tecniche approvate riguardano le caratteristiche del VRA , requisiti e dispositivi di sicurezza, caratteristiche tecniche dell’impianto di adduzione del gas e dell’impianto elettrico di alimentazione e le modalità e le caratteristiche di installazione.

Il decreto interviene inoltre in materia di norme di esercizio e stabilisce che:

“Durante le operazioni di rifornimento è obbligatorio rispettare e far rispettare le seguenti condizioni:

a) il divieto di fumare e usare fiamme libere o operazioni similari in prossimità del VRA e dell’area di rifornimento. Tali divieti devono essere riportati con segnaletica appropriata ed idonea;
b) il veicolo deve essere bloccato con il freno di stazionamento per evitare che possa muoversi causando lo strappo della manichetta;
c) il rifornimento deve avvenire a motore spento;
d) periodicamente è necessario controllare che la sezione di ingresso e uscita dell’aria dell’eventuale impianto di raffreddamento sia priva di ostacoli ed ostruzioni che possano diminuire la portata di aria di raffreddamento aspirata dal sistema.

Le operazioni di rifornimento degli autoveicoli devono essere eseguite da persone formalmente istruite dall’installatore o fabbricante del VRA, sulla conduzione del sistema di erogazione, sui pericoli ed inconvenienti che possano derivare dall’uso del sistema di erogazione e sui relativi dispositivi e comandi di emergenza: l’avvenuta istruzione deve essere attestata formalmente con il rilascio di una dichiarazione congiunta con la persona istruita.

In allegato al decreto si fornisce il modello prodotto a fine formazione che attesta la capacità dell’incaricato a svolgere le operazioni correttamente e in sicurezza.

Le nuove regole devono essere adottate dai soli impianti di nuova realizzazione, e non sussiste l’ obbligo dell’adeguamento per gli impianti:

“a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l’approvazione all’esercizio;
b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco”.

L’installazione a norma degli impianti è realizzata in conformità al decreto dalle imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, le quali rilasciano, al termine dei lavori, a seguito delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità dell’impianto, la dichiarazione di conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione del VRA.

Il decreto in oggetto abroga tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con la propria Regola Tecnica.


Per approfondire: Decreto 30 aprile 2012.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1148 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino