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"REACH e CLP: la selezione delle imprese oggetto di controllo"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/06/2012 -
È stato dunque redatto un documento dal titolo
"
Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di
conformità circa l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP", nel
rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2011-2013, in grado di fornire linee di indirizzo
finalizzate ad una
trasparente ed oggettiva selezione delle imprese.
Il documento è stato infine approvato il 21 maggio 2012 dalla Regione Lombardia,
Direzione Generale Sanità, con
Decreto n. 4398.
Le “
Metodologie di selezione delle imprese
oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei Regolamenti REACH e
CLP", allegate al decreto, ricordano innanzitutto che il Piano
Nazionale dei Controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2011
(di seguito Piano controlli 2011), trasmesso dal Ministero della Salute
alle Regioni e PP.AA. con nota prot. 16249 del 5 luglio 2011, “ha individuato,
in coerenza con il progetto dell'ECHA REF 2, alcune tipologie merceologiche di
imprese da sottoporre a controllo formale e sostanziale di conformità”.
E il Laboratorio di Approfondimento Rischio Chimico
ha scelto di “porre l'attenzione sulle imprese classificate con ATECO primario
2002 cod. 24.3. (ATECO 2007 cod. 20.3) "
Fabbricazione di pitture,
vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici", con sede
legale in Regione Lombardia.
La Regione Lombardia ha dunque provveduto ad
estrarre dall'
applicativo Impres@, che attinge alla banca dati della
Camera di Commercio di Milano, l'elenco delle aziende con ATECO primario 2002
cod. 24.3. ( ATECO 2007 cod. 20.3) "Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi
sintetici"selezionando successivamente le Imprese attive e rientrati nei
parametri "grandi e medie imprese".
Tale selezione ha dato come esito “un elenco di 22
imprese con sede legale in Regione Lombardia di cui è stato verificato, tramite
il supporto di ARPA Lombardia, se ricadenti negli obblighi di cui agli artt. 6
o 8 del D. Lgs. 334/1999 (RIR) e/o di cui al titolo III del D.Lgs
152/06 in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”.
Successivamente le ASL hanno richiesto al
rappresentante legale delle imprese selezionate le informazioni di cui
all'allegato A delle già citate "Linee guida per l'effettuazione dei
controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia".
Le schede, compilate e pervenute entro i termini
temporali previsti, sono state 20 (“in un caso un'azienda non era risultata
attiva, in un altro caso l'impresa ha ricevuto la scheda informativa in ritardo
dall'ASL).
Le
schede informative pervenute, rese
anonime, sono state “sottoposte alla valutazione dei componenti del Laboratorio
che, dopo ampia discussione, hanno stabilito di escludere da tale elenco le
imprese con la sola sede legale sul territorio regionale e di selezionare le
seguenti informazioni ritenute significativamente utili ai fini di una
individuazione
di priorità:
-
importazione dl sostanze, intendendo
l'avvenuta introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una o
più sostanze chimiche;
-
fabbricazione o importazione dl una o più
sostanze con proprietà tossicologiche, intendendo prioritarie le sostanze
classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione tossicologica (CLP) ovvero le sostanze dotate di capacità
lesiva grave e/o irreversibile (es. Frasi R della serie 40-49 e della serie
60-68 e le frasi H della serie 300 con particolare attenzione alle sostanze CMR,
segnalate come pericolose senza caratterizzazione o come N.P. senza
giustificazione adeguata);
-
tonnellaggio annuo di sostanze
importate/fabbricate
> 1000 calcolato sulla base dei volumi medi
di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;
-
importazione di miscele intendendo
l'avvenuta introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una o
più miscele;
-
importazione/fabbricazione di miscele con
proprietà tossicologiche, intendendo prioritarie le miscele classificate
come pericolose in base ai criteri di classificazione tossicologica (CLP )
ovvero miscele contenenti sostanze dotate di capacità lesiva grave e/o
irreversibile (es. Frasi R della serie 40-49 e della serie 60-68 e le frasi H
della serie 300 con particolare attenzione alle sostanze CMR, segnalate come
pericolose senza caratterizzazione o come N.P. senza giustificazione adeguata);
-
tonnellaggio annuo di miscele
importate/fabbricate > 1000 calcolato sulla base dei volumi medi di
produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;
-
destinazione d'uso della miscela
importata/fabbricata intendendo prioritaria quella destinata al consumatore
finale”.
Dunque a ciascuno di questi indicatori è stato
attribuito un "
peso di ponderazione” in punti centesimali e nel
documento, allegato al decreto, è presente una tabella/elenco formulata sulla
base degli indicatori selezionati e dei relativi pesi ponderati.
Concludiamo questa breve disamina evidenziando che
l'importazione “è da considerarsi come definito dal Reg. REACH e che
l'informazione desunta dalla scheda informativa è da intendersi riferita
all'entità legale a prescindere dalla collocazione dei siti produttivi e non ad
ogni singolo sito produttivo”.
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