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"D.Lgs. 81/2008: la procedura per la gestione delle interferenze "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/06/2012 - Alla fine del 2010 è stata presentato un progetto, proposto da Confindustria
Vercelli Valsesia in collaborazione con l’INAIL, volto a elaborare una “
procedura” di riferimento per la gestione
delle interferenze legate ai contratti d’appalto, d’opera o di
somministrazione, secondo quanto indicato dall’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008.
Il
progetto, di respiro nazionale, nasceva dall’esigenza di approfondire la norma
di riferimento e ad applicarla nella maniera più corretta.
Tale
procedura, “
Procedura per la Gestione delle
Interferenze”, è ora presente e disponibile su www.duvri8108.it - una
piattaforma web realizzata ad hoc dalla Confindustria Vercelli Valsesia insieme
all’INAIL, Direzione regionale Piemonte. – e si struttura come un
diagramma di flusso che, “step by
step”, guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la
corretta gestione delle attività interferenti.
Il
sito indica che questa procedura punta a fornire ai datori di lavoro
committenti un
supporto operativo per:
-
“la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e
dei lavoratori autonomi o loro subcontraenti;
-
la compilazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di seguito denominato
DUVRI;
-
la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il
coordinamento della reciproca informazione;
-
la implementazione ed il miglioramento
continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione
dei rischi derivanti da interferenze”.
Tramite
questa procedura i datori di lavoro e responsabili del servizio prevenzione e
protezione aziendale vengono guidati, attraverso una serie di schermate,
“nell’adempimento delle prescrizioni normative, adottando così procedure
omogenee e di conseguenza favorendo, anche nelle aziende meno strutturate, la
definizione di ruoli, compiti e responsabilità”.
Si
ricorda che il progetto riguarda “principalmente le
attività industriali, ma i criteri, i contenuti e soprattutto le
istruzioni operative, una volta definiti, possono essere di riferimento per qualunque
altro tipo di attività. L’iniziativa, infatti, mira a individuare un metodo per
così dire standardizzato di elaborazione dei documenti e di adempimento degli
obblighi in questione”.
Elaborata
da un gruppo di lavoro tecnico – composto oltre che da rappresentanti del
sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dell’Inail, delle Regioni, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali,
degli Organi di Vigilanza – la “
Procedura per la
Gestione delle Interferenze”, identifica “le modalità con le quali il
committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e
delle attività ad esso connesse, con quelle degli operatori economici ai quali
intende affidare un contratto di appalto o d’opera o di somministrazione,
secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Nel
caso i rischi di interferenze siano accertati, la procedura “fornisce le
modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della
cooperazione dei soggetti coinvolti”.
Si
ricorda che nella definizione delle istruzioni operative contenute nella
procedura, “al fine di rimanere nell’ambito degli obiettivi previsti dal
progetto”, il gruppo di lavoro non ha considerato “l’eventualità che le attività
lavorative si debbano svolgere, in tutto o in parte, nell’ambito di ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi degli articoli 66 e 121 e
dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n.81/08, per i quali trovano applicazione
le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 2011 e del D.P.R.
14 settembre 2011 n. 177 o altre situazioni disciplinate da normative
specifiche di settore, alle quali si rimanda”.
E
nell’ottica di quanto indicato dall’art. 53 del D.Lgs 81/2008, che consente che
la documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa
essere tenuta su supporto informatico, “la procedura è resa pubblicamente
accessibile tramite il portale www.duvri8108.it”.
E
tale portale permette non solo di presentare il diagramma di flusso, ma
raccoglie dettagliate indicazioni normative, definizioni relative ai termini
utilizzati a livello tecnico e normativo, documenti e schede utilizzabili e una
raccolta di domande
sui temi relativi ad appaltatore, committente e procedura.
Ricordando
che il Diagramma di flusso per ogni situazione presentata riporta le azioni a
carico del committente ed a carico dell’operatore economico (in ordine
cronologico), nonché gli estremi normativi di riferimento ed i documenti da
produrre e da conservare, concludiamo riportando il punto VI del Diagramma con
riferimento alla
stima dei costi della
sicurezza relativamente alle interferenze.
Azione del
Committente:
-
“stima i costi della sicurezza
da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 per i
cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato
nell’allegato XV del medesimo provvedimento;
-
le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del
citato allegato XV del D.Lgs. 81/08, ritenuto un valido spartiacque che separa
ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che invece non va
considerato”.
In
particolare la stima dei
costi delle interferenze “tiene conto delle misure di prevenzione e
protezione condivise e accettate dalle parti”.
Atti da conservare
per la durata del contratto, a cura di
committente ed operatore economico: “nei singoli contratti di subappalto,
appalto e di somministrazione vengono indicati i costi delle misure adottate
per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni”.
Confindustria
Vercelli Valsesia, INAIL, “ Procedura
per la Gestione delle Interferenze”,
procedura elaborata da un gruppo di lavoro tecnico composto da
rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, dell’Inail Direzione Regionale del Piemonte, delle
Regioni (rappresentate da ITACA), delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali,
nonché degli Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli) competenti in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro.
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