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"Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
26/06/2012 - In Italia stiamo assistendo in questi anni ad un forte crescita delle
denunce di malattie professionali
(dalle 26.745 del 2006 alle 42.397 del 2010); crescita che, al di là
dell’attuale maggiore sensibilizzazione dei lavoratori e dall’inclusione nelle
nuove tabelle di patologie prima escluse, mostra un’area critica in cui è
necessario intervenire con idonee forme di prevenzione, specialmente con
riferimento ai problemi
osteo-articolari e muscolo-tendinei.
In
concomitanza con una campagna
nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali,
la Direzione
Regionale Sanità della Regione Lombardia ha approvato il 19 giugno 2012 con
Decreto n. 5408 uno specifico
aggiornamento delle “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in
Edilizia” emanate il 31 ottobre 2002.
Il
documento approvato - dal titolo “
Linee
guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia: aggiornamento del
Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 – N. 20647”
- è stato redatto nell’ambito dei lavori del Laboratorio di approfondimento “Costruzioni”
e fornisce a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai
Medici Competenti, ai medici delle ASL, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e
lavoratori del settore edile della Lombardia, precisi indirizzi sulla sorveglianza
sanitaria, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e
l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore edile.
L’aggiornamento
non tiene conto solo dell’emanazione del Decreto legislativo 81/2008, ma anche
delle novità in ambito scientifico e di documenti come le “Linee Guida per la
valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia” della SIMLII
(VOL 22, 2008) e degli “Occupational health standards in the construction
industry” della Health and Safety Executive (RR584 – 2007).
Gli
autori sottolineano, come già specificato in realtà nel decreto 20647/2002, che
il programma di sorveglianza sanitaria proposto
non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole
specifiche situazioni.
Lo
scopo dell’aggiornamento è, in definitiva, quello di fornire al Medico
Competente “indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della
propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza
sanitaria”.
Il
documento fornisce ad esempio linee di indirizzo riguardo sia alla
visita medica preventiva, “intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato”, che alle
visite mediche
periodiche “mirate a monitorare nel tempo le condizioni di salute dei
lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al Medico Competente”.
Infatti
è proprio il
giudizio di idoneità che
può e deve stabilire “se il lavoratore sia in grado o meno di eseguire i
compiti che gli sono stati assegnati, in modo che ciò non comporti un rischio
per la propria salute e sicurezza. Ciò significa anche conoscere gli stili di
vita, le scelte individuali dei lavoratori e indagare la percezione che questi
hanno dei rischi per la loro salute”.
E
l’espressione della idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività
lavorative in ambienti ad alto rischio per la salute come i cantieri edili, “rappresenta
uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, anche per la
difficoltà connessa all’eventuale reinserimento lavorativo, adeguatamente
protetto, del lavoratore con limitazioni per problemi di salute”.
A
titoli esemplificativo ci soffermiamo brevemente su due aspetti specifici della
sorveglianza sanitaria, la
visita
preventiva e gli
accertamenti
finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Il
documento ricorda che la
visita
preventiva “viene effettuata prima dell’inizio della attività a rischio e
prevede indagini di tipo clinico, strumentale e di laboratorio volte ad
evidenziare eventuali alterazioni, congenite o acquisite, degli organi ed
apparati ‘bersaglio’ dei fattori di rischio professionali e/o alterazioni che
possono rappresentare una condizione clinica di suscettibilità”. E, in
considerazione della elevata presenza di lavoratori immigrati nel settore, il
Medico Competente deve avere particolare attenzione nell’accertare “condizioni
di ipersuscettibilità legate ad alcune malattie, congenite od acquisite,
endemiche nei paesi di provenienza (anemie congenite, TBC)”.
Ricordando
che lo scopo è valutare l’ idoneità
psicofisica del soggetto alla mansione specifica, il documento ricorda che
il programma di sorveglianza sanitaria
prevede:
-
“
visita medica e compilazione della
cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello previsto dall’allegato
3A del D.lgs 81/08. È raccomandato l’uso di questionari (da allegare alla
cartella) mirati alla valutazione dei principali organi e/o apparati bersaglio
dei fattori di rischio professionali e dei disturbi dell’equilibrio, quali
quelli già indicati nella precedente versione delle Linee Guida regionali”;
-
verifica della copertura vaccinale
antitetanica (mediante acquisizione della certificazione sanitaria in
possesso del lavoratore o, in mancanza di tale documentazione, mediante il
dosaggio ematico degli anticorpi specifici) ed eventuale somministrazione delle
dosi necessarie (ciclo completo o richiamo);
-
esami ematochimici: emocromo con
formula, indici di funzionalità epatica e renale, assetto lipidico
(colesterolemia totale e HDL, trigliceridemia). Si consigliano l’esame per il
controllo della glicemia e quello completo delle urine;
-
radiografia del torace con
classificazione ILO per i lavoratori con almeno 20 anni di anzianità lavorativa
in edilizia o che andranno a svolgere mansioni/attività per le quali è noto il
rischio pneumoconiotico: esposizione a silice
cristallina, fumi di saldatura o amianto (in questo ultimo caso con
proiezioni oblique)”. In merito alle indagini radiologiche, il documento - che
vi invitiamo a visionare - riporta anche altri suggerimenti per il medico competente;
-
elettrocardiogramma;
-
prove di funzionalità respiratoria,
possibilmente integrate con lo studio della diffusione alveolo-capillare del
CO1;
-
esame audiometrico con otoscopia;
-
esame della acuità visiva con tavola
ottometrica, eventualmente integrato, in particolare per i soggetti addetti
alla conduzione di mezzi movimento terra/merci, dalla valutazione strumentale
con orto-analizzatore”.
E
per la “figura professionale dell’impiegato amministrativo con
uso del videoterminale per un tempo
uguale/superiore alle 20 ore settimanali, è prevista una visita medica (art.176
DLgs 81/08 e succ. modifiche), anamnesi ed esame clinico, mirata in particolare
a valutare eventuali deficit dell’apparato osteo-mio-articolare e della
funzione visiva, quest’ultima è opportuno sia indagata con l’ausilio di
orto-analizzatore (valutazione della visione intermedia, da vicino e delle
forie)”.
Riguardo
infine agli
accertamenti finalizzati ad
escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
si ricorda che “sono sottoposti agli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope i soggetti che svolgono le attività a
rischio riportate nell’elenco dall’Allegato I del provvedimento della Conferenza
Unificata del 30/10/07. In particolare, rientrano tra questi coloro che si
occupano della conduzione dei mezzi (per i quali è richiesta la patente C, D o
E), delle macchine movimento terra, delle gru o di altre macchine per la
movimentazione delle merci”.
Il
documento indica che l’
elenco dei
lavoratori “che svolgono le sopracitate mansioni deve essere compilato dal
datore di lavoro e comunicato, per iscritto, al Medico Competente alla prima
attivazione delle procedure. Nell’indicare i soggetti che devono sottoporsi
agli accertamenti il datore di lavoro deve utilizzare un criterio estensivo,
inserendo i lavoratori che, anche solo occasionalmente, svolgono effettivamente
la mansione a rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire
tempestivamente al Medico Competente l’aggiornamento dell’elenco in caso di
modifiche (nuove assunzioni, soggetti che cessano la mansione a rischio, …).
Anche in assenza di variazioni, il datore di lavoro deve comunicare
annualmente, sempre per iscritto, l’elenco complessivo dei lavoratori che
svolgono le mansioni a rischio”.
Dopo
aver ricevuto l’elenco, entro 30 giorni, il Medico Competente “fornirà il
cronogramma degli accessi agli
accertamenti (data e luogo) al datore di lavoro, a cui spetta la comunicazione
al lavoratore, con un preavviso non superiore alle 24 ore dalla data stabilita
per l’accertamento”.
In
particolare gli accertamenti “prevedono l’anamnesi mirata al riscontro di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, la ricerca di segni e/o
sintomi indicativi di assunzione occasionale, regolare e di tossicodipendenza e
l’esecuzione di un test tossicologico-analitico di screening su matrice
urinaria (accertamento di I° livello). Le procedure diagnostico-accertative di
II° livello, effettuate esclusivamente nel caso di positività degli
accertamenti di I° livello, sono di pertinenza delle strutture sanitarie
competenti”.
Gli
accertamenti sono
effettuati:
-
“in assunzione;
-
annualmente;
-
in caso di ‘ragionevole dubbio’, qualora sussistano indizi o prove sufficienti
di una possibile assunzione di sostanze illecite;
-
successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore
durante il lavoro, sempre in presenza di una sospetta assunzione di sostanze
illecite;
-
in follow-up (monitoraggio cautelativo) e prima della ripresa della mansione a
rischio per i soggetti giudicati temporaneamente non idonei per precedente
riscontro di positività agli accertamenti di I° e II° livello”.
Concludiamo
riportando i
temi trattati
nell’aggiornamento del decreto 20647/2002:
Sezione I
-
Visita preventiva
-
Visita ed accertamenti sanitari periodici
-
Visite di minori, apprendisti e studenti della scuola edile
-
Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
-
Vaccinazioni
Sezione II
-
Esami integrativi per i lavoratori esposti ad AMIANTO
-
Esami integrativi per i lavoratori esposti a SILICE
-
Esami integrativi per i lavoratori esposti a IPA
-
Esami integrativi per i lavoratori che svolgono attività in quota in
sospensione su funi
Sezione III
-
Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore
-
Accertamenti sanitari nel caso di cambio di mansione del lavoratore
-
Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di
salute di durata superiore ai 60 giorni
-
Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
-
Titolari di impresa, artigiani e lavoratori autonomi del settore edile che
svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti
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