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"La classificazioni delle sostanze cancerogene e mutagene"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
27/06/2012 - In questa fase di cambiamenti conseguenti all’applicazione dei vari
regolamenti europei inerenti la classificazione
ed etichettatura delle sostanze, la gestione della loro sicurezza,
l’adeguamento delle Schede Dati di
Sicurezza (SDS) c’è il pericolo di perdere di vista alcune nozioni e
informazioni basilari che sono necessarie per la comprensione - fondamentale
per un idonea politica di prevenzione - del rischio chimico, cancerogeno e
mutageno.
Nei
nostri articoli spesso parliamo di
agenti
cancerogeni, cioè delle sostanze o preparati che per azione protratta nel
nostro organismo possono determinare neoplasie, nei soggetti esposti, anche a
distanza di anni dal momento della cessazione dell’esposizione stessa.
E
parliamo anche di
agenti mutageni,
cioè delle sostanze o preparati che possono indurre mutazioni nelle cellule
viventi (con il termine mutazione si intende che una cellula non ha più la
stessa composizione genetica delle altre cellule dell’organismo).
Come vengono
classificati gli agenti chimici cancerogeni e mutageni?
Quali sono le classificazioni attualmente
utilizzate?
Per
rispondere a questa domanda riprendiamo la presentazione della nuova edizione
del documento “ Linee
Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni” - documento elaborato dal
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA, con la
collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, della Environment
Agency (England), della Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) e di diverse
Arpa regionali – che offre informazioni sulle
principali classificazioni delle sostanze cancerogene e mutagene.
Classificazione
della Comunità Europea (CE)
Secondo
questa classificazione della CE (che segue la direttiva 93/72/CEE) le sostanze
cancerogene sono suddivise in
3
categorie:
-
“
Categoria 1: sostanze note per gli
effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei
tumori;
-
Categoria 2: sostanze che dovrebbero
considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo
sviluppo di tumori, in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine
effettuati su animali; altre informazioni specifiche;
-
Categoria 3: sostanze da considerare
con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono
disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa.
Alcune prove sono state ottenute da opportuni studi su animali, non bastano
però per classificare la sostanza nella categoria 2”.
Le
sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 devono essere contraddistinte con la
sigla R45 o R49, mentre quelle della categoria 3 devono essere contraddistinte
con la sigla R40. E le sostanze delle categorie 1 e 2 “sono classificate ai
fini della etichettatura almeno con il simbolo T (tossico) e quelle della
categoria 3 con il simbolo Xn (nocivo)”.
Inoltre
le sostanze
mutagene che hanno rilevanza ai fini della legislazione attuale sono divise
in
due categorie:
-
“
Categoria 1: sostanze di cui si
conoscono gli effetti mutagenici sull’uomo. Esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e le alterazioni
genetiche ereditarie;
-
Categoria 2: sostanze che dovrebbero
considerarsi mutageniche per l’uomo. Esistono prove sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare lo
sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:
adeguati studi su animali; altre informazioni rilevanti”.
Nel
documento, che vi invitiamo a leggere, sono riportate alcune indicazioni del D.Lgs.
n. 285/1998 in merito alla eventuale considerazione di preparati/miscele come
cancerogeni e mutageni.
Classificazione dell’International Agency for Research
on Cancer (IARC)
La
IARC individua
5 categorie di
cancerogenesi:
-
“
Gruppo 1: ‘
Cancerogeni umani’: categoria riservata alle sostanze con
sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo;
-
Gruppo 2: è diviso in due
sottogruppi, denominati A e B.
Sottogruppo
2A – ‘
Probabili cancerogeni umani’:
categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza
di cancerogenicità per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali. In
via eccezionale anche sostanze per le quali sussiste o solo limitata evidenza
per l’uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purché supportata da
altri dati di rilievo.
Sottogruppo 2B – ‘
Sospetti cancerogeni umani’: usato per le sostanze con limitata
evidenza per l’uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per
quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o
mancanza di dati per l’uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo
gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché
questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti.
-
Gruppo 3: ‘
Sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo’: in
questo gruppo sono inserite le sostanze che non rientrano in nessun altra
categoria prevista.
-
Gruppo 4: ‘
Non cancerogeni per l’uomo’: sostanze con evidenza di non
cancerogenicità sia per l’uomo che per gli animali. In alcuni casi, possono
essere inserite in questa categoria le sostanze con inadeguata evidenza o
assenza di dati per l’uomo ma con provata mancanza di cancerogenicità per gli
animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo”.
Classificazione
della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana
La
CCTN classifica le sostanze
cancerogene in
5 categorie:
-
“
Categoria 1: sostanze per le quali
esiste una sufficiente evidenza di effetti
cancerogeni sull’uomo, tali da stabilire un nesso causale tra l’esposizione
e lo sviluppo di tumori;
-
Categoria 2: sostanze per le quali,
sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o altre
informazioni specifiche, esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile
che l’esposizione dell’uomo ad esse possa provocare lo sviluppo di tumori;
-
Categoria 3: sostanze da considerare
con sospetto per i possibili effetti cancerogeni nell’uomo sulla base di
osservazioni in adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o di
altre informazioni specifiche. Appartengono a questa categoria le sostanze che
hanno prodotto nell’animale tumori di incerto significato e le sostanze per le
quali il meccanismo d’azione e il risultato di studi sul metabolismo e sulla
tossicocinetica sollevano fondati dubbi sull’analogia fra effetti osservati
nell’animale da esperimento e quelli prevedibili nell’uomo. Possono rientrare
in questa categoria anche le sostanze per le quali sono stati eseguiti studi
sperimentali ed epidemiologici insufficienti o limitati che hanno suggerito effetti
cancerogeni;
-
Categoria 4: sostanze non valutabili
per l’assenza di studi o in quanto sono state oggetto di studi inadeguati, o di
studi limitati che comunque non hanno segnalato effetti cancerogeni;
-
Categoria 5: sostanze da ritenere
probabilmente prive di cancerogenicità per l’uomo, sulla base di studi
sperimentali adeguati e/o di studi epidemiologici adeguati insieme ad altre
informazioni specifiche”.
Classificazione
della Environmental Protection Agency (EPA)
La
classificazione dell’EPA prevede “
sette
gruppi di sostanze contraddistinti ciascuno da lettere:
-
Gruppo A: ‘
Cancerogeni umani’: sostanze con sufficiente evidenza
di cancerogenicità in studi epidemiologici;
-
Gruppo B: ‘
Probabili cancerogeni umani’: diviso in due sottogruppi, denominati
B1 e B2.
Sottogruppo
B1: comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi
epidemiologici.
Sottogruppo
B2: comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su
animali e inadeguata evidenza o assenza di dati in studi sull’uomo.
-
Gruppo C: ‘
Sospetti cancerogeni umani’: raccoglie sostanze con limitata
evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o dati negativi o
dati inadeguati sull’uomo;
-
Gruppo D: ‘
Sostanze non classificabili’: riservato alle sostanze con
inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell’uomo che negli animali o
sostanze per cui non sono disponibili dati;
-
Gruppo E: ‘
Non cancerogeni’: sostanze che non hanno dimostrato potenzialità
cancerogene in almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie
diverse, o sia in studi animali che epidemiologici”.
Classificazione del
National Toxicology Program (NTP)
Il
documento ricorda che il NTP statunitense ha classificato i composti
cancerogeni in base a “valutazioni sperimentali effettuate sul ratto e sul topo
ottenendo delle ‘
classi di evidenza’:
-
chiara evidenza di cancerogenicità
(clear evidence): quando gli studi rilevano un aumento dell’incidenza di tumori
maligni o un sostanziale incremento di tumori benigni o una combinazione di
entrambi, dose correlato;
-
limitata evidenza di cancerogenicità
(some evidence): quando gli studi dimostrano un aumento dell’incidenza di
tumori benigni o un aumento solo marginale dell’incidenza di tumori
maligni in diversi organi o tessuti o, ancora, un modico aumento di tumori
benigni o maligni;
-
equivoca evidenza di cancerogenicità
(equivocal evidence): comprende le sostanze che rivelano un aumento marginale
di tumori maligni;
-
nessuna evidenza di cancerogenicità
(no evidence): utilizzata quando gli studi non mettono in evidenza alcun
aumento significativo dell’incidenza né di tumori maligni, né benigni;
-
studio inadeguato di cancerogenicità
(inadequate study): quando gli studi, per gravi limiti qualitativi e/o
quantitativi, non possono essere interpretati né in senso positivo, né negativo”.
Classificazione
dell’American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH)
Infine
ricordiamo che la classificazione dell’ACGIH prevede
cinque gruppi di sostanze:
-
A1. Carcinogeno riconosciuto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo sulla base dei risultati di studi
epidemiologici o di evidenza clinica convincente in esposti umani;
-
A2. Carcinogeno sospetto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose,
per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che
non sono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi
epidemiologici disponibili sono contrastanti, controversi o insufficienti per
confermare un incremento del rischio di
cancro per l’uomo esposto;
-
A3. Carcinogeno per l’animale:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose
relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico
o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori
esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del
rischio del cancro per l’uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono
come improbabile che l’agente causi il cancro nell’uomo, se non in improbabili
e non comuni situazioni espositive;
-
A4. Non classificabile come carcinogeno
per l’uomo: attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono
inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenicità per
l’uomo e/o gli animali;
-
A5. Non sospetto come carcinogeno per
l’uomo: l’agente non è ritenuto essere carcinogeno per l’uomo sulla base di
studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi hanno un
follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi
sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che
l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per
l’uomo. L’evidenza di scarsa cancerogenicità nelle prove su animali viene
considerata se è supportata da altri dati pertinenti”.
Il
documento ricorda che per le sostanze per le quali non si dispone di dati di
carcinogenicità sull’uomo e su animali da esperimento, “non viene data alcuna designazione
relativa alla cancerogenicità”.
Una
tabella presente nelle linee guida
riassume e opera una comparazione tra le diverse classificazioni.
Ricordiamo,
per concludere , che un preparato/miscela, “come previsto dal D.Lgs. 285/98
(sostituito dal D.Lgs. n. 65 del 14/03/03), è considerato cancerogeno e/o
mutageno quando contiene almeno una sostanza cancerogena e/o mutagena in
percentuale maggiore o uguale allo 0,1%, salvo limiti diversi e specifici di
cancerogenicità riportati nella scheda delle singole sostanze nell’Allegato I
alla Direttiva 67/548 CEE e s.m.i.”.
“ Linee
Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”, versione 2011, documento
elaborato dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA,
con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, la Environment
Agency (England), la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), le Arpa
Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania, Marche e Sicilia (formato compresso ZIP, 3.9 MB).
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