"Sorveglianza sanitaria in edilizia, linee guida Lombardia"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Salute
Sono molti i cambiamenti sul piano normativo e scientifico di cui il nuovo documento tiene conto: in primis l’emanazione del D. Lgs. 81/08, e successive modifiche, ma anche i contribuiti scientifici quali le “Linee Guida per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia” curati dalla SIMLII, Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale e gli “Occupational health standards in the construction industry” pubblicati dalla Health and Safety Executive.
Il documento ha la finalità di garantire massima tutela ai lavoratori del comparto dell’edilizia e di fornire pertanto a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, (Medici Competenti, medici delle ASL, datori di lavoro, RSPP, RLS), e ai lavoratori stessi, uno strumento di prevenzione e controllo per ridurre l’incidenza di malattie professionali, che nel campo dell’edilizia sono molto frequenti. Scopo particolare del documento è “fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.”
Il documento è suddiviso in tre sezioni.
La “Sezione I” modifica i punti del programma di sorveglianza sanitaria stilato nel 2002 intervenuti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 e illustra le procedure da eseguire per la visita preventiva e le visite ed accertamenti sanitari periodici. La visita preventiva viene effettuata prima dell’inizio della attività a rischio. Ha lo scopo di valutare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica, alla luce dei rischi, compreso quello infortunistico che questa comporta.
La visita prevede indagini di tipo clinico, strumentale e di
laboratorio che hanno lo scopo di evidenziare eventuali alterazioni,
congenite o acquisite, degli organi ed apparati che possono essere
colpiti dai fattori di rischio professionali. Si evidenziano inoltre
tramite accertamenti le alterazioni che possono rappresentare una
condizione clinica di suscettibilità. Data l’elevata presenza di
lavoratori immigrati nel settore, è divenuto fondamentale per il Medico
Competente poter accertare “condizioni di ipersuscettibilità legate ad
alcune malattie, congenite od acquisite, endemiche nei paesi di
provenienza (anemie congenite, TBC)”.
La finalità degli
accertamenti periodici,
clinico-strumentali e laboratoristici, è invece controllare
l’insorgenza di eventuali variazioni dello stato di salute,
possibilmente in fase precoce e reversibile, causate dall’esposizione a
specifici fattori di rischio occupazionali durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Questi accertamenti vanno finalizzati anche
alla valutazione di eventuali patologie comuni, a carico degli organi
bersaglio dei fattori di rischio, subentrate successivamente alle
precedenti visite, che potrebbero peggiorare a causa del lavoro,
favorire l’insorgenza di malattie professionali o aumentare il rischio
di infortunio.
Si forniscono inoltre indicazioni sulla necessità di effettuare visite anche ai minori, apprendisti e studenti della scuola edile. Sempre regolamentata dal T.U. la necessità di eseguire accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In ultimo si affronta il tema delle vaccinazioni.
La “
Sezione II” integra il programma di sorveglianza sanitaria definita per
specifiche mansioni e profili di rischio. Vengono qui illustrate le procedure da adottare in caso di
lavoratori esposti ad amianto (addetti alla rimozione e bonifica da amianto), a
silice
(lavorazione lapidei e materiali refrattari,addetti alla sabbiatura,
demolizioni, perforazioni, tagli, finitura pavimenti, uso di martello
pneumatico, uso di mole diamantate…), a IPA, idrocarburi policiclici
aromatici, (addetti alla stesura di guaine bituminose, asfaltatori,
altri esposti) e per i lavoratori che svolgono attività in quota in
sospensione su funi.
La
“Sezione III”
aggiorna il programma di sorveglianza sanitaria in edilizia alla
recente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si enuncia il
diritto del lavoratore a chiedere ogni
volta che lo riterrà opportuno una valutazione sanitaria al di fuori
della normale cadenza delle visite mediche periodiche, diritto sancito
dall’art. 41, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c) del D.lgs. 81/08
(visita straordinaria a richiesta del lavoratore).
Il lavoratore deve inoltre essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente
in occasione di ogni cambio della mansione,
onde verificare l’idoneità all’attività specifica, così come previsto
dall’art. 41, comma 2, lettera d) del D.lgs. 81/08 e deve essere
sottoposto ad accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo
assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni. Infine si
evidenzia l’obbligo di accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
con la finalità di verificare lo stato di salute alla cessazione
dell’esposizione ai fattori di rischio presso una impresa, obbligatoria
in edilizia ai sensi dell’articolo 229.
Sempre il T.U., all’art. 21 comma 2, stabilisce che i titolari di impresa, gli artigiani e i lavoratori autonomi possono
beneficiare della sorveglianza sanitaria su base volontaria.
Data l’alta precarietà delle condizioni e i tempi di lavoro prolungati
cui sono sottoposti questi lavoratori, i titolari di impresa, gli
artigiani e i lavoratori autonomi sono tra coloro che subiscono gli
effetti peggiori sulla propria salute. Auspicando una corretta
applicazione del D.Lgs 81/08 è quindi fortemente consigliato a questi
soggetti che, in coerenza con quanto stabilito per i lavoratori,
si sottopongano a sorveglianza sanitaria periodica con le modalità indicate nel documento.
Per approfondire: Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia (PDF).
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