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"Rischio incendio: valutazione, scenari d’incendio e normativa"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
10/07/2012 - PuntoSicuro ha presentato gli atti
del seminario “
Valutazione rischio
incendio” che si è tenuto il 20 gennaio 2012 a Vicenza e ha affrontato il
tema dell’analisi del rischio incendio alla luce delle normative vigenti.
Con riferimento agli atti, pubblicati sul sito dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza,
abbiamo presentato in un precedente articolo il metodo F.R.A.M.E. e ci siamo soffermati sui punti
salienti e le criticità del regolamento di riordino delle procedure di prevenzione
incendi.
Oggi ripercorriamo brevemente alcuni contenuti
dell’intervento dal titolo “
Analisi del rischio incendio - Metodi analitici e tabellari”,
a cura del Dott. Ing. Antonio Del Gallo, intervento che affronta il tema
dell’analisi del rischio incendio con riferimento dettagliato alla normativa
vigente.
Il relatore ricorda che l’
ingegneria antincendio può avere:
- un “approccio di tipo
deterministico-prescrittivo: rispetto dei requisiti cogenti”;
- un “approccio di tipo quantitativo-prestazionale:
analisi della sicurezza antincendio”.
Dopo aver parlato del
rischio (come “funzione della probabilità di occorrenza di una
determinata circostanza e delle conseguenze attese a seguito del suo
verificarsi”), l’intervento si sofferma
sugli
obiettivi dell’analisi del rischio:
- conformità a requisiti di legge;
- riduzione delle conseguenze;
- riduzione della frequenza di occorrenza;
- miglioramento della strategia antincendio in essere;
- valutazione costi-benefici;
- rischi connessi a modifiche;
- minimizzazione dei tempi di inattività;
- preservazione di beni storico-artistici;
- verifica, delle procedure per la gestione delle emergenze;
- casi d’uso particolari di un edificio;
- comunicazione del livello di rischio a terzi
interessati;
- priorità di intervento e piano di
miglioramento”.
Una grande parte dell’intervento fa riferimento alle
norme di riferimento con particolare
attenzione al Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Di questo decreto sono ribaditi diversi aspetti focali
dell’
Allegato I (Linee guida per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro), ad esempio con
riferimento al punto 1.4, ai criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
La
valutazione
dei rischi di incendio si articola infatti nelle
seguenti fasi:
- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e.
sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni
che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone
presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio”.
E nella
redazione
della valutazione dei rischi di incendio (1.5) devono essere indicati:
- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare
identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.
Il documento agli atti fa riferimento, con il corredo
di diverse tabelle esplicative, ad altri allegati del D.M. 10 marzo 1998:
- Allegato II Misure intese a ridurre la probabilità
di insorgenza degli incendi;
- Allegato III Misure relative alle vie di uscita in
caso di incendio;
- Allegato IV Misure per la rivelazione e l'allarme in
caso di incendio;
- Allegato V Attrezzature ed impianti di estinzione
degli incendi;
- Allegato VII Informazione e formazione
antincendio;
- Allegato VIII Pianificazione delle procedure da
attuare in caso di incendio;
- Allegato IX Contenuti minimi dei corsi di formazione
per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività;
- Allegato X Luoghi di lavoro ove si svolgono attività
previste dall'articolo 6, comma 3.
L’autore opera anche un interessante
parallelismo tra i contenuti del D.M.
10/03/1998 e del Decreto
legislativo 81/2008.
Ad esempio indica la corrispondenza del comma 1,
lettera b) Articolo 18 D.Lgs. 81/08 “Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente” (la “designazione formale dei lavoratori incaricati di attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”)
con l’articolo 6 D.M. 10 marzo 1998 “Designazione degli addetti al servizio
antincendio”.
Si sottolinea inoltre che con il Decreto 9 marzo 2007
“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle
attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, si
introduce la possibilità di utilizzo di:
- “valori statistici, inerenti il carico di incendio
per tipologie omogenee di attività;
- analisi di rischio quantitative, in particolare per
la resistenza al fuoco delle strutture”.
Tale decreto “collega i criteri per la definizione
della resistenza al fuoco delle strutture potenzialmente esposte ad un incendio
alla analisi dei rischi di occorrenza di scenari incidentali specifici del caso
in esame” e “si fonda su una formulazione avente una chiara
impronta prestazionale”.
L’autore - con riferimento alla “sequenza delle
valutazioni e delle decisioni da adottare secondo le metodologie tipiche
dell’ingegneria della sicurezza antincendio” - riporta i punti del
processo della progettazione prestazionale:
- scopi del progetto;
- mete del progetto;
- obiettivi del progetto;
- criteri di prestazione;
- scenari di progetto;
- analisi quantitativa.
Riguardo alla
classificazione
dei livelli di prestazione, possiamo avere criteri di prestazione legati
alla vita umana:
- “effetti termici (valori di soglia, tempi limite di
esposizione);
- tossicità (tempi di esposizione, quantità inalata);
- visibilità (in rapporto alla capacità dei presenti
di allontanarsi in sicurezza; particolato presente sul percorso ottico, effetti
irritanti sugli occhi)”.
E criteri di prestazione non legati alla vita umana:
- “effetti termici (fusione, gocciolamento,
deformazione, ignizione ecc.) anche per la fonte di innesco (distanza, potenza,
conduzione, irraggiamento ecc.);
- propagazione dell’incendio (fattori che influenzano
la propagazione, la ventilazione, il flusso termico ecc.);
- danni alle barriere ed alla integrità strutturale
(la crisi delle barriere modifica l’estensione dei danni);
- danni ai beni esposti;
- danni a proprietà limitrofe;
- danni all’ambiente”.
Lo
scenario
d’incendio (specifica tecnica ISO/TS 16733:2006) è l’insieme “degli
elementi che descrivono lo sviluppo dell’incendio fino alla fase di
decadimento”. In particolare la specifica tecnica ISO/TS 16733:2006 “descrive
una metodologia per la selezione degli scenari di incendio di progetto e
incendi di progetto che siano credibili ma conservativi per l'uso in materia di
ingegneria della sicurezza antincendio”.
Lo scenario d’incendio (D.M. 9 maggio 2007) può essere
inteso come la descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che
individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli
altri incendi” e comprende le “seguenti fasi: innesco, crescita, incendio
pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l’ambiente nel quale
si sviluppa l’incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla
sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva. Uno
scenario di incendio è la rappresentazione della possibile evoluzione
dell’incendio, e rappresenta gli incendi più gravi ragionevolmente
ipotizzabili”.
Per la
selezione
degli scenari si può avere:
- un
approccio
probabilistico: “riguarda la valutazione probabilistica dell’insorgenza
dell’incendio e delle relative conseguenze; se la verosimiglianza di uno o più
gruppi di scenari è considerata bassa, questi possono essere eliminati
dall’analista”;
- un
approccio
deterministico: “il filtro più importante è quello del giudizio basato
sull’esperienza e sulla conoscenza della materia da parte del professionista.
Questo approccio si fonda sulle analisi o sui giudizi basati sulla chimica,
sulla fisica e sulle correlazioni sviluppate da prove sperimentali per
prevedere le conseguenze dell’incendio. Con tale approccio ‘esperto’ non è
necessario valutare le frequenze di accadimento (peraltro, in molti casi,
impossibili da calcolare per mancanza di dati)”;
-
approccio
normativo: “la norma NFPA 101 (life safety code) in alternativa alla
definizione degli scenari secondo le valutazioni esperte prevede la valutazione
rispetto ad 8 scenari predeterminati. A loro volta, ciascuno di questi scenari
potrà essere multiplo o non applicabile, a seconda delle caratteristiche
dell’edificio. La norma NFPA 914 (code for fire protection of historic
structures) aggiunge a tali scenari quattro ulteriori indicazioni per la
valutazione della tutela dei beni”.
Concludiamo questa breve sintesi rimandandovi alla
lettura integrale del documento agli atti che si occupa di vari aspetti
correlati all’analisi quantitativa e presenta, nella parte finale, informazioni
sulla valutazione del rischio incendio con il
metodo a indici Ericson.
“ Analisi del rischio incendio – Metodi analitici e tabellari”,
a cura del Dott. Ing. Antonio Del Gallo - Direzione lnterregionale Veneto e
T.A.A. dei VVF, intervento al seminario “Valutazione rischio incendio” (formato PDF, 2.02 MB).
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