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"Tirocini: la normativa aggiornata sugli stage in azienda"

fonte www.pmi.it / Normativa

16/07/2012 -

Le forme contrattuali che promuovono l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e che si basano su tipologie di inquadramento che perseguono finalità di formazione sono sostanzialmente due:

  1. contratto di apprendistato,
  2. tirocinio o stage.

Analizziamo quest’ultimo, che è un’opzione utile per le imprese e per l’aspirante lavoratore,  che può così fare esperienza e arricchire il curriculum.

Contratto di stage

Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’ assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.

Obblighi del tirocinante durante lo stage:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  • rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
  • seguire le indicazioni del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.

Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ma il rapporto che si instaura tra azienda e stagista non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Lo stageur non può in ogni caso essere considerato lavoratore dipendente in quanto sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione: non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare di chi lo ospita, che può avvalersi del suo lavoro solo dentro uno schema caratterizzato dalla volontarietà e dall’ assenza di un vincolo di subordinazione.

E’ possibile, inoltre, prevedere un compenso monetario a titolo di rimborso spese o una borsa lavoro purché ciò non si traduca in uno stipendio. La Riforma del Lavoro 2012 prevede degli aggiornamenti in questo senso, rendendo il compenso un diritto dello stagista e definendo specifiche linee guida per i tirocini formativi.

Promozione del tirocinio

Il tirocinio è promosso da Centri per l’Impiego, agenzie del lavoro, università, istituti scolastici o di formazione professionale, Consulenti del Lavoro attraverso la Fondazione Lavoro, soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali.

I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.

Riforma del tirocinio

Il dl 138/2011 (Manovra Finanziaria di Ferragosto) al fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, ha definito un termine massimo di 6 mesi – proroghe comprese – per gli stage non curriculari (tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro), con attivazione unicamente in favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

I vincoli così stringenti fanno riferimento esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante formazione in ambiente produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Esclusi dal campo di applicazione della Riforma 2011, i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.

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