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"Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
30/08/2012 - Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate
dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro
nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’ esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’ esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
“MISURA
E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE
La
misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere
eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua
volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa
tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel
caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la
cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende
dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o
all’interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura
indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.
Il
datore di lavoro, come previsto dall’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, effettua per
il tramite di personale qualificato una valutazione del rischio con misurazioni
(se si superano gli 80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di LC,picco), che sia
rappresentativa dell’ esposizione a
rumore
di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando una
strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:
•
tipologia dell’attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
•
tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell’anno delle prove e
degli spettacoli;
•
tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta: sede permanente o più
luoghi;
•
modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione:
con o senza ausilio di amplificazione.
L’obiettivo
della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione
personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo
rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie
di tutela e sicurezza previste dagli articoli 192 (Misure di prevenzione e
protezione), 193 ( Uso dei dispositivi
di protezione individuali), 194 (Misure per la limitazione dell’esposizione),
195 (Informazione e formazione dei lavoratori) e 196 (Sorveglianza sanitaria)
del D.Lgs. 81/2008.
In
Allegato 2 è proposta una modalità di misura semplificata dell’esposizione a
rumore nel settore della musica, basata sul livello settimanale ricorrente a
massimo rischio come descrittore di esposizione.
Vista
l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della
musica, si raccomanda di ricorrere all’art. 191, che consente di attribuire ai
lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione
(LEX ≥ 85 dB(A) e/o LCpicco ≥ 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello
di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle
misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A
supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR
11347:2010.
Si
ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di
eventuali fattori sinergici di rischio (rumore impulsivo, sostanze ototossiche,
vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).”
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