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"Terre e rocce da scavo, in arrivo il nuovo decreto"

fonte www.insic.it / Normativa

03/09/2012 - È prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto interministeriale sulla gestione delle terre e rocce da scavo previsto dall’art. 49 del decreto legge n. 1/12.

Il decreto frutto del lavoro congiunto di ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ministero dell'Ambiente, è passato al vaglio del Consiglio di Stato nell’aprile scorso, che convalidò l’assunto che il materiale da scavo, nel caso sia conforme alle prescrizioni previste nel Codice dell'ambiente, non verrà più considerato come rifiuto e potrà essere riutilizzato per la realizzazione di particolari opere, in particolare quelle stradali.

Secondo l’Ance, il testo dello schema di decreto interministeriale ha superato anche l’esame della Commissione europea che aveva tempo per pronunciarsi fino al 6 agosto e non ha rilevato osservazioni sulla sua capacità di pregiudicare la concorrenza ed il mercato. Il silenzio della Commissione non esclude comunque che il provvedimento possa essere impugnato in sede comunitaria da parte di soggetti portatori di interessi legittimi.

La materia delle terre e rocce da scavo è regolata al momento dall’articolo 186 del Codice Ambiente, e lo sarà fino al momento della pubblicazione del nuovo decreto interministeriale. Nel nuovo decreto viene riconosciuta la caratteristica di sottoprodotto a terre e rocce da scavo: sarà dunque possibile il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri dove sono state generate senza trattamenti, in base però a specifiche condizioni (obbligo di poterle impiegare senza ulteriori trattamenti, nel rispetto dei i requisiti richiesti per la qualità ambientale, possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per eseguire la medesima o altra opera nel cantiere in cui sono state generate. Specifiche disposizioni riguarderanno poi il trasporto di questi materiali fuori dal cantiere dal quale sono state generate: sarà richiesta un’apposita documentazione di accompagnamento da trasmettere alle autorità competenti, completa di informazioni obbligatorie, su data e ora di presa in carico, targa del mezzo, luogo di destinazione, e le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice, della società incaricata del trasporto e della ditta che riceverà i materiali.

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