"Attrezzature da lavoro: nuova circolare sulle verifiche periodiche "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
Nella circolare vengono trattati i seguenti punti:
- 1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
- 2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
- 3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
- 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatori di GPL
- 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
- 6. Ponti sollevatori per veicoli
- 7. Carrelli commissionari
- 8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
- 9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
- 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11/04/2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Per quanto concerne il primo punto, il Ministero precisa che la
richiesta di verifica successiva alla prima per più attrezzature di
lavoro "
il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica
di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di
esse, la data effettiva di richiesta di verifica".
Relativamente al punto 4, la circolare chiarisce che “
le attrezzature
di cui al predetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un
processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche
periodiche di cui l D.M. 11/04/2011”.
Nella circolare viene, quindi, evidenziato che sono escluse dall'obbligo
delle verifiche periodiche precedentemente indicate le seguenti
attrezzature:
- centrali termiche condominiali;
- serbatoi gpl per uso domestico;
- macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi (allestimenti scenici);
- ponti sollevatori per veicoli;
- carrelli commissionatori.
La circolare, al punto 8, precisa, anche, che "la periodicità delle
verifiche periodiche prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e
s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di
lavoro. Pertanto se i termini previstio dal suddetto allegato
risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell’attrezzatura di
lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo
riutilizzo".
Di notevole interesse è poi il punto 10 in cui viene trattato il
raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11/04/2011 in materia di
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuando
separatamente le procedure da utilizzare per le attrezzature di lavoro:
- riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE
- riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.
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