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"È abuso edilizio la chiusura del pergolato con ampliamento"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
07/09/2012 - Chiudere un pergolato, dando origine ad un aumento volumetrico e a una
modifica della sagoma, costituisce un abuso edilizio. Lo ha affermato il
Tar Lombardia, sezione di Brescia, che con la sentenza
1481/2012
ha tracciato una netta differenza tra il concetto di pergolato e quello di tettoia.
Il Tribunale Amministrativo ha fatto il punto della situazione su una serie di aspetti da valutare nel momento in cui viene richiesta la sanatoria per gli interventi effettuati.
Innanzitutto, l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica solo se i lavori non determinano la creazione o l’aumento della superficie utile o dei volumi.
In secondo luogo, ha specificato che c’è una netta differenza tra pergolato e tettoia. Il primo è caratterizzato da una struttura leggera, aperta sui lati e facilmente amovibile ed è destinato a creare ombra. Al contrario, la tettoia può essere utilizzata come riparo e aumenta l’abitabilità dell’immobile.
Infine, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, non è ammessa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ma solo la sanabilità degli abusi minori.
Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il caso della copertura di un pergolato con la posa in opera di serramenti mobili, al quale era stato negato l’accertamento della compatibilità paesistica perché i lavori avevano provocato un aumento del volume e della superficie utile.
L’interessato che aveva realizzato l’opera, pur avendo presentato ricorso aveva ammesso di aver chiuso il pergolato con serramenti e tegole.
Elementi che hanno creato un ampliamento volumetrico e che hanno spinto il Tar a ritenere che, a prescindere dalla percentuale di abuso commesso non potesse essere rilasciata la certificazione di conformità paesaggistica.
Il Tribunale Amministrativo ha fatto il punto della situazione su una serie di aspetti da valutare nel momento in cui viene richiesta la sanatoria per gli interventi effettuati.
Innanzitutto, l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica solo se i lavori non determinano la creazione o l’aumento della superficie utile o dei volumi.
In secondo luogo, ha specificato che c’è una netta differenza tra pergolato e tettoia. Il primo è caratterizzato da una struttura leggera, aperta sui lati e facilmente amovibile ed è destinato a creare ombra. Al contrario, la tettoia può essere utilizzata come riparo e aumenta l’abitabilità dell’immobile.
Infine, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, non è ammessa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ma solo la sanabilità degli abusi minori.
Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il caso della copertura di un pergolato con la posa in opera di serramenti mobili, al quale era stato negato l’accertamento della compatibilità paesistica perché i lavori avevano provocato un aumento del volume e della superficie utile.
L’interessato che aveva realizzato l’opera, pur avendo presentato ricorso aveva ammesso di aver chiuso il pergolato con serramenti e tegole.
Elementi che hanno creato un ampliamento volumetrico e che hanno spinto il Tar a ritenere che, a prescindere dalla percentuale di abuso commesso non potesse essere rilasciata la certificazione di conformità paesaggistica.
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