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"I quesiti sul decreto 81: sulla sanzionabilità del coordinatore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/09/2012 -
Quesito
Può
essere sottoposto a sanzione un coordinatore
in fase di esecuzione che ricopre anche l’incarico di responsabile dei lavori, se
non ha provveduto a segnalare al committente, ai sensi dell’articolo 92 comma 1
lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, la inosservanza da parte delle imprese delle
prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento?
Risposta
Prima
di rispondere al quesito si ritiene di fornire un chiarimento su quella che
molto diffusamente ed erroneamente viene ritenuta una incompatibilità e cioè chiarire
se il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in seguito indicato per
semplicità CSE) possa essere anche il responsabile dei lavori per il cantiere
sottoposto al suo coordinamento. La risposta è sì in quanto ciò è espressamente
consentito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, il quale con l’articolo 90 comma 6 ha data la
facoltà al committente o al responsabile dei lavori, qualora siano in possesso
dei requisiti richiesti e riportati nell’art. 98 dello stesso D. Lgs., di
svolgere la funzione sia di coordinatore
per la progettazione che appunto quella di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori.
L’obbligo,
oggetto del quesito formulato, di segnalazione al committente da parte del CSE delle
inosservanze commesse dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice era stato in
verità già introdotto fra gli obblighi del CSE con l’art. 5 comma 1 lettera e) del
D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., obbligo che è stato poi ribadito con l’art. 92 comma
1 lettera e) dello stesso D. Lgs. n.
81/2008, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996, il quale così recita:
“1. Durante la
realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
......................
......................
e)
segnala al
committente
e al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”,
e
la violazione dello stesso obbligo era stata sanzionata con l’art. 158 comma 2
dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 3.000 a 12.000 euro a carico del coordinatore per l’esecuzione stesso.
Il
D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha apportato successivamente però delle modifiche e
delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare per quanto riguarda
l’art. 92 in argomento ha modificato il comma 1 lettera e) secondo quanto di
seguito indicato:
“1. Durante la
realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
................
...............
e)
segnala al committente
o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96
e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti”,
per
cui si può facilmente osservare che l’espressione “
segnala al committente
e al responsabile dei lavori” riportata
nella lettera e) dell’art. 92 comma 1 nella versione originaria, riferita alle inosservanze
delle imprese, è stata sostituita con l’espressione “
segnala al committente
o
al responsabile dei lavori”. Con il D. Lgs. n. 106/2009
è
stata inoltre rivista anche la sanzione per la violazione dell’obbligo rideterminata
così nell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
sempre a carico del coordinatore per l’esecuzione.
Ciò
detto ed in risposta al quesito formulato, mentre si ritiene che alla luce
della prima versione del comma 1 lettera e) dell’art. 92 fosse corretta
l’applicazione della sanzione a carico del coordinatore per l’esecuzione per
non avere informato il proprio committente, dovendo
il coordinatore stesso segnalare le inosservanze delle imprese sia al
committente che al responsabile dei lavori, non si ritiene che sia invece più
applicabile dopo la modifica la sanzione di cui all’art. 158 comma 2 del D.
Lgs. n. 81/2008 a partire dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto
correttivo n. 106/2009, avendo il legislatore con il decreto correttivo stesso introdotta
l’alternativa che tale comunicazione possa essere inviata o al committente o al responsabile dei
lavori. E’ evidente, infatti, che nel caso in cui la figura del
responsabile dei lavori coincidesse con quella del coordinatore per
l’esecuzione il citato obbligo di comunicazione da parte di quest’ultimo al
committente o in alternativa al responsabile dei lavori si deve ritenere di
fatto assolto essendo lo stesso coordinatore già a conoscenza, nella sua qualità
anche di responsabile dei lavori, delle eventuali inadempienze degli
imprenditori.
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