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"Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
26/09/2012 - Con riferimento alle nuove linee
applicative degli accordi del 21 dicembre relativi alla formazione di
dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro RSPP, alcune regioni hanno
cominciato a produrre circolari e linee guida per dissipare dubbi
interpretativi e fornire ulteriore chiarezza sui delicati temi della
formazione alla sicurezza.
È
il caso della Regione
Lombardia che nei giorni scorsi ha approvato la
Circolare regionale 17 settembre 2012 - n.7, “Indicazioni in ordine
all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21
dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma
2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011)”.
Circolare
che pubblichiamo insieme all’
Avviso di
rettifica - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
24 settembre 2012 - che corregge alcuni errori materiali contenuti nel testo
originario.
La
circolare contiene le
prime indicazioni
relative all’applicazione sia dell’Accordo per la formazione del datore di
lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sia dell’Accordo per la
formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Con
riferimento alle
linee interpretative
emesse il 16 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate
in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, sono trattati “alcuni
aspetti dell’uno e dell’altro accordo, giudicati meritevoli di specifici
chiarimenti ai fini di una corretta pianificazione dei corsi da parte delle
aziende e di una giusta sorveglianza da parte delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL)”. Aspetti che Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale
Sanità della Regione Lombardia, aveva già parzialmente anticipato nel corso di
un’ intervista
a PuntoSicuro.
Uno
degli argomenti più delicati è quello relativo alla
collaborazione con gli enti bilaterali e con gli organismi paritetici.
La
circolare ricorda che nell’
Accordo per
la formazione del datore di lavoro (d.l.) che intende assumere il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, “oltre ai soggetti
formatori accreditati in conformità al modello regionale (l.r. n. 19/2007),
compaiono tra i soggetti formatori c.d. ‘legittimati’, accanto agli organismi
paritetici, gli enti bilaterali”.
Se
degli organismi paritetici si può trovare definizione nel D.Lgs. 81/2008, degli
enti bilaterali si parla nel D.Lgs. 276/2003:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro (...).
Dunque
il
requisito imprescindibile per
entrambi gli organismi, “ai fini della richiesta di collaborazione, così
come espresso nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio
2011, è l’essere costituiti da una o più associazioni dei d.l. e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di
riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di
riferimento, e non in un diverso contesto geografico”.
Riguardo
alle procedure per la richiesta di collaborazione, si indica che l’
Accordo sulla formazione dei lavoratori
“attribuisce agli enti bilaterali e agli organismi
paritetici una specifica funzione, prevedendo che i percorsi ed i programmi
formativi siano …
realizzati previa
richiesta di collaborazione agli enti bilaterali …
e agli organismi paritetici, …
ove
esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda”.
Si
chiarisce che:
−
“il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche
qualora l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta
pianificando il corso, non sia iscritto presso associazioni di categoria dei
d.l.;
−
il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente
nell’ organismo
paritetico;
−
la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere
tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia
e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto
previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012”.
E
allo scopo di “facilitare l’individuazione degli organismi a cui richiedere la
collaborazione”, la Circolare fornisce in allegato il
Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia
redatto sulla base delle segnalazioni trasmesse al Comitato Regionale di
Coordinamento art.7 del d.lgs. 81/08 dalle associazioni dei d.l. e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, che ne sono componenti. Repertorio che
è stato realizzato “nell’ambito di un ampio, attento e partecipato confronto
che ha coinvolto le parti sociali quali rappresentanti dei macrosettori di
attività”.
Consultando
il Repertorio - strutturato per Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
(CCNL) applicato in azienda (ove significativo), per settore e per provincia di
riferimento - il d.l. “individua l’organismo paritetico cui chiedere
collaborazione ai fini dell’erogazione della formazione. Qualora l’organismo
paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata
all’organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell’organismo
paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la propria richiesta all’ente
bilaterale esistente nel territorio di riferimento e per il settore di
attività, nel cui atto costitutivo è prevista la programmazione di attività
formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art. 2
comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003. Ciascun organismo indicato nel Repertorio
rende note le
modalità di trasmissione
- favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs.
81/08 - e i contenuti della richiesta di collaborazione”.
La
circolare si occupa poi dei
criteri per
la scelta del percorso formativo per i lavoratori.
L’Accordo
per la formazione dei lavoratori definisce la “durata minima” dei percorsi
in base alla classificazione dei settori …
secondo ATECO 2002-2007 e si ricorda che:
-
“le
macro categorie di rischio
individuate secondo i codici ISTAT rappresentano ormai uno strumento
diffuso e consolidato nella programmazione delle attività afferenti all’area
della prevenzione, e che costituiscono tutt’oggi il riferimento per la
formazione di RSPP/ASPP;
-
la formazione è definita all’art. 2 comma 1 lett. aa) del d.lgs. 81/08 quale
processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori … conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Dunque
si ribadisce il principio “
in base al
quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta
secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola
codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività
concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta
applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione
del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e
con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di
Prevenzione e Protezione”.
Il
quarto punto della circolare 7/2012 è dedicato al
riconoscimento della formazione pregressa e al
regime transitorio.
Infatti
entrambi gli Accordi “disciplinano contenuti, durata e modalità dei percorsi
formativi cui le aziende devono far riferimento, fatte salve quelle che, alla
data 11 gennaio 2012, hanno svolto corsi secondo le previgenti regole in
materia: su queste ricade l’onere di provvedere all’aggiornamento”.
Nella
circolare è presente una
tabella con le
indicazioni relative agli aggiornamenti e alle
scadenze relative per:
-
d.l. che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
-
esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94;
-
coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP);
-
d.l. che hanno frequentato (entro e non oltre l’11 luglio 2012) corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio
2012, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
-
i lavoratori per i quali i d.l. comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio
2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 d.lgs
626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti
collettivi di lavoro;
-
i preposti per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio
2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7
d.lgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro: ricordiamo che riguardo ai
preposti l’
Avviso di Rettifica corregge
la frase riportata nel testo originario. La frase corretta è “la formazione
particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro
18 mesi dal 11 gennaio 2012”;
-
i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione
con contenuti conformi all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 dopo il 14.08.2003;
-
i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data dal 11 gennaio 2012 una
formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP.
Si
ricorda che vige
l’esonero alla
frequenza dei corsi di formazione “per i lavoratori, per i dirigenti ed i
preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea
documentazione, la partecipazione a corsi di formazione,
progettati/pianificati (
formalmente e
documentalmente approvati) alla data 11 gennaio 2012, e
rispettosi delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Il
quinto punto riguarda la
modalità di
erogazione dei percorsi.
In
particolare per ogni percorso formativo “i soggetti che realizzano i corsi
devono utilizzare un
registro delle
presenze, composto da fogli non asportabili e numerati”.
Il
registro delle presenze “deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel
rispetto di
requisiti minimi di
registrazione, quali:
-
compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
-
firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
-
firme dei docenti e dei tutor (se previsti)”.
Il
registro deve poi essere “compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal
responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente”.
Devono
essere inoltre esplicitati i
contenuti
della formazione erogata “indicando i seguenti elementi minimi:
-
tipologia di percorso di riferimento (Normativa, Accordo di riferimento, ecc);
-
ore di formazione programmate (totali e distinte per materia);
- nominativi
dei docenti, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono
nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative;
-
modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc);
-
valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle
prove, ecc.)”.
Dopo
aver dato informazioni sulla
documentazione
da conservare da parte dei soggetti che realizzano i corsi, la circolare si
conclude fornendo
informazioni sul
rilascio degli attestati.
Per
i corsi di
formazione del d.l. che
intende assumere il ruolo di RSPP gli attestati di frequenza sono
rilasciati:
-
dall’ASL quando il corso è stato realizzato da un soggetto accreditato e questi
ne ha trasmesso alla ASL stessa preventiva comunicazione e documentazione
prevista a corredo”;
-
“direttamente dal soggetto formatore che realizza il corso quando questo è
legittimato”.
Per
i percorsi per la
formazione dei
lavoratori, dirigenti e preposti ex Accordo art. 37, comma 2 gli attestati sono “rilasciati direttamente
agli aventi diritto dal Soggetto che ha realizzato il corso (sia esso
accreditato, legittimato, d.l.)”.
Detti
attestati devono essere conformi al modello di cui all’allegato 3 e all’allegato
4 della circolare (gli allegati 1 e 2 fanno riferimento ai corsi per d.l. RSPP),
“riportando il numero d’ordine progressivo indicato nell’apposito registro da tenere
agli atti e privi di logo regionale”.
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