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"Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

26/09/2012 - Con riferimento alle nuove linee applicative degli accordi del 21 dicembre relativi alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro RSPP, alcune regioni hanno cominciato a produrre circolari e linee guida per dissipare dubbi interpretativi e fornire ulteriore chiarezza sui delicati temi della formazione alla sicurezza.
 
È il caso della Regione Lombardia che nei giorni scorsi ha approvato la Circolare regionale 17 settembre 2012 - n.7, “Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011)”.
Circolare che pubblichiamo insieme all’ Avviso di rettifica - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 settembre 2012 - che corregge alcuni errori materiali contenuti nel testo originario.
 
La circolare contiene le prime indicazioni relative all’applicazione sia dell’Accordo per la formazione del datore di lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sia dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Con riferimento alle linee interpretative emesse il 16 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, sono trattati “alcuni aspetti dell’uno e dell’altro accordo, giudicati meritevoli di specifici chiarimenti ai fini di una corretta pianificazione dei corsi da parte delle aziende e di una giusta sorveglianza da parte delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)”. Aspetti che Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, aveva già parzialmente anticipato nel corso di un’ intervista a PuntoSicuro.
 
Uno degli argomenti più delicati è quello relativo alla collaborazione con gli enti bilaterali e con gli organismi paritetici.
 
La circolare ricorda che nell’ Accordo per la formazione del datore di lavoro (d.l.) che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, “oltre ai soggetti formatori accreditati in conformità al modello regionale (l.r. n. 19/2007), compaiono tra i soggetti formatori c.d. ‘legittimati’, accanto agli organismi paritetici, gli enti bilaterali”.
Se degli organismi paritetici si può trovare definizione nel D.Lgs. 81/2008, degli enti bilaterali si parla nel D.Lgs. 276/2003: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro (...).
Dunque il requisito imprescindibile per entrambi gli organismi, “ai fini della richiesta di collaborazione, così come espresso nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio 2011, è l’essere costituiti da una o più associazioni dei d.l. e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico”.
 
Riguardo alle procedure per la richiesta di collaborazione, si indica che l’ Accordo sulla formazione dei lavoratori “attribuisce agli enti bilaterali e agli organismi paritetici una specifica funzione, prevedendo che i percorsi ed i programmi formativi siano … realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilateralie agli organismi paritetici,ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda”.
Si chiarisce che:
− “il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, non sia iscritto presso associazioni di categoria dei d.l.;
− il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell’ organismo paritetico;
− la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012”.
 
E allo scopo di “facilitare l’individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione”, la Circolare fornisce in allegato il Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia redatto sulla base delle segnalazioni trasmesse al Comitato Regionale di Coordinamento art.7 del d.lgs. 81/08 dalle associazioni dei d.l. e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che ne sono componenti. Repertorio che è stato realizzato “nell’ambito di un ampio, attento e partecipato confronto che ha coinvolto le parti sociali quali rappresentanti dei macrosettori di attività”.
Consultando il Repertorio - strutturato per Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato in azienda (ove significativo), per settore e per provincia di riferimento - il d.l. “individua l’organismo paritetico cui chiedere collaborazione ai fini dell’erogazione della formazione. Qualora l’organismo paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata all’organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell’organismo paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la propria richiesta all’ente bilaterale esistente nel territorio di riferimento e per il settore di attività, nel cui atto costitutivo è prevista la programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art. 2 comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003. Ciascun organismo indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione - favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs. 81/08 - e i contenuti della richiesta di collaborazione”.
 
La circolare si occupa poi dei criteri per la scelta del percorso formativo per i lavoratori.
L’Accordo per la formazione dei lavoratori definisce la “durata minima” dei percorsi in base alla classificazione dei settori … secondo ATECO 2002-2007 e si ricorda che:
- “le macro categorie di rischio individuate secondo i codici ISTAT rappresentano ormai uno strumento diffuso e consolidato nella programmazione delle attività afferenti all’area della prevenzione, e che costituiscono tutt’oggi il riferimento per la formazione di RSPP/ASPP;
- la formazione è definita all’art. 2 comma 1 lett. aa) del d.lgs. 81/08 quale processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori … conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Dunque si ribadisce il principio “ in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
 
Il quarto punto della circolare 7/2012 è dedicato al riconoscimento della formazione pregressa e al regime transitorio.
 
Infatti entrambi gli Accordi “disciplinano contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi cui le aziende devono far riferimento, fatte salve quelle che, alla data 11 gennaio 2012, hanno svolto corsi secondo le previgenti regole in materia: su queste ricade l’onere di provvedere all’aggiornamento”.
 
Nella circolare è presente una tabella con le indicazioni relative agli aggiornamenti e alle  scadenze relative per:
- d.l. che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94;
- coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP);
- d.l. che hanno frequentato (entro e non oltre l’11 luglio 2012) corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- i lavoratori per i quali i d.l. comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 d.lgs 626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro;
- i preposti per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 d.lgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro: ricordiamo che riguardo ai preposti l’ Avviso di Rettifica corregge la frase riportata nel testo originario. La frase corretta è “la formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11 gennaio 2012”;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 dopo il 14.08.2003;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data dal 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP.
 
Si ricorda che vige l’esonero alla frequenza dei corsi di formazione “per i lavoratori, per i dirigenti ed i preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione a corsi di formazione, progettati/pianificati ( formalmente e documentalmente approvati) alla data 11 gennaio 2012, e rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
 
Il quinto punto riguarda la modalità di erogazione dei percorsi.
 
In particolare per ogni percorso formativo “i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati”.
Il registro delle presenze “deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
- compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
- firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
- firme dei docenti e dei tutor (se previsti)”.
Il registro deve poi essere “compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente”.
Devono essere inoltre esplicitati i contenuti della formazione erogata “indicando i seguenti elementi minimi:
- tipologia di percorso di riferimento (Normativa, Accordo di riferimento, ecc);
- ore di formazione programmate (totali e distinte per materia);
- nominativi dei docenti, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative;
- modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc);
- valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, ecc.)”.
 
Dopo aver dato informazioni sulla documentazione da conservare da parte dei soggetti che realizzano i corsi, la circolare si conclude fornendo informazioni sul rilascio degli attestati.
 
Per i corsi di formazione del d.l. che intende assumere il ruolo di RSPP gli attestati di frequenza sono rilasciati:
- dall’ASL quando il corso è stato realizzato da un soggetto accreditato e questi ne ha trasmesso alla ASL stessa preventiva comunicazione e documentazione prevista a corredo”;
- “direttamente dal soggetto formatore che realizza il corso quando questo è legittimato”.
Per i percorsi per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ex Accordo art. 37, comma 2  gli attestati sono “rilasciati direttamente agli aventi diritto dal Soggetto che ha realizzato il corso (sia esso accreditato, legittimato, d.l.)”.
Detti attestati devono essere conformi al modello di cui all’allegato 3 e all’allegato 4 della circolare (gli allegati 1 e 2 fanno riferimento ai corsi per d.l. RSPP), “riportando il numero d’ordine progressivo indicato nell’apposito registro da tenere agli atti e privi di logo regionale”.
 
 
 

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