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"Un decalogo per le verifiche periodiche delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/09/2012 -
Sembra avviato il meccanismo che dovrebbe
portare a far eseguire alle scadenze normali le verifiche periodiche delle
attrezzature ritenute particolarmente pericolose e di cui all’allegato VII del
D. Lgs. 81/08. Ovviamente ci vorrà tempo perché il sistema vada a regime ma
intanto le aziende si devono confrontare con un sistema di verifica che in
altri settori è ormai ampiamente utilizzato (basti pensare ai collaudi statici,
alla direzione lavori, alle verifiche degli ascensori in servizio privato e
degli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti, alla marcatura
CE) ma che per queste attrezzature è stato reso piuttosto macchinoso .
Secondo il D. Lgs. 81/08 il datore di
lavoro ha precise responsabilità penali per infortuni che dovessero verificarsi
per
errata installazione o
manutenzione delle attrezzature. Finora
ha convissuto con queste responsabilità non potendo fare nulla di particolare
se non violare la legge ed affidarsi alla buona sorte, spesso preoccupato della
propria situazione “illegale”, addirittura soddisfatto a volte di tale situazione,
ampiamente tollerata dall’organo di vigilanza, che gli evitava inutili
“pratiche burocratiche”. Infatti malgrado che l’art. 71 disponga con chiarezza
il divieto di esercizio delle attrezzature allegato VII in caso di mancata
effettuazione della verifica di prima installazione o periodica, nessuna
notizia di sanzione e sequestro di attrezzatura si è avuta dal 2008 finora in
quanto forse l’organo di vigilanza sapendo che la mancata verifica era da
addebitare ad un ente pubblico (INAIL; ASL; ARPA) ha fatto finora finta di non
vedere, non sentire, non sapere che le attrezzature sono spesso installate e
tenute in esercizio senza alcuna verifica ovviamente a
scapito della sicurezza dei lavoratori .
Purtroppo tale situazione che si trascina
da decenni ha coltivato la convinzione, nell’immaginario collettivo, che la
necessità di sottoporre una gru o un apparecchio a pressione a verifica sia
dovuta più a una vetusta tradizione che a prevenire infortuni. Tale sensazione,
se reale, è nata e si è diffusa a partire dagli anno ’70 del secolo scorso.
Con il venire meno delle ispezioni
capillari, rigorose, oggettive, metodiche (certo non perfette) degli enti
allora preposti (ENPI, ANCC), l’attività di sorveglianza delle attrezzature
impiegate sul posto di lavoro si è andata frantumando sul territorio diventando
a volte discrezionale, episodica, saltuaria, occasionale man mano che i
funzionari degli enti disciolti cessavano dal servizio e le sostituzioni
avvenivano senza la necessaria pianificazione e tempestività.
La riottosità ad adeguarsi allo spirito
semplificativo del DM 11.04.2011 mostrata, in maniera certo inconsapevole,
dall’INAIL e da alcuni organi territoriali che, pur essendo nella stessa
Regione, si sono subito organizzati autonomamente senza coordinarsi quasi a
voler confondere meglio le procedure, sembra dovuta non alla convinzione di
potere fare meglio degli organismi privati (che nascono proprio dalla esigenza
di rimediare a servizi pubblici che sono ormai in maniera evidente
inadempienti), ma piuttosto al tentativo di non cedere quote di “sovranità”
utili, nella più benevole delle ipotesi, a mantenere posti dirigenziali o a
giustificarne altri. Non si può non valutare in tal senso la mancata
equiparazione da parte dell’INAIL della prima verifica periodica alla verifica
di messa in servizio o di collaudo equiparazione già affermata dall’ISPESL e
confermata dalla modulistica del DM 11.04.2011 nel quale la
scheda tecnica da compilare nella prima verifica periodica è equivalente al libretto
matricolare ISPESL rilasciato in sede di collaudo [1].
La stessa ultima circolare di agosto del Ministero del Lavoro sembra voler
proporre un salto nel passato [2]
riesumando addirittura il termine “omologazione dell’ISPESL”, per attrezzature
che dovrebbero avere come minimo 12 anni e che dovrebbero essere ancora in
esercizio senza alcuna verifica, accreditando un DM 1.12.75 ormai da anni
dichiarato privo di legittimità giuridica da un Tribunale della Repubblica [3]
ed in buona parte tecnicamente e giuridicamente superato dal D. Lgs. 93/2000
(direttiva PED) evitando invece completamente di regolamentare l’attività
dell’INAIL secondo il DM 329/04 armonizzandola con il DM 11/04/2011.
Anche se non appare assolutamente credibile
ritenere che non riuscendo ad assicurare il servizio per scarsità di risorse,
un ente votato alla tutela della salute del lavoratore non intenda comunque
favorire il più possibile l’intervento di altri attori qualificati,
riservandosi solo il ruolo di gestore e controllore del sistema ed intervenendo
direttamente solo per gli impianti ritenuti più critici.
Ma
quali sono gli impianti più critici? Un impianto è critico se più facilmente
produce danno o se può produrre danno di grande magnitudo anche se non
frequentemente ? O un impianto è critico se per verificarlo occorre una
particolare professionalità?
Secondo la nota della Regione Lombardia Giunta Regionale Direzione Generale
Sanità Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
H12012000019727 del 22.6.2012, in attesa di un provvedimento specifico, le ASL scelgono quali
attrezzature verificare direttamente tenendo in considerazione i seguenti
elementi nella definizione delle priorità:
- tipologia di struttura oggetto
di controllo.
È prioritaria la verifica di attrezzature collocate in strutture la cui
tipologia e ambito di programmazione del DPM, o site in luoghi a specifico
profilo di rischio per il cittadino/lavoratore, quali aziende a Rischio di
Incidente Rilevante (RIR), sotto poste ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(AlA), cantieri edili, chimiche, scuole, ospedali, ad elevato rischio
d'incendio, ... ;
- numero di attrezzature
presenti nella struttura oggetto di controllo
- vetustà dell'attrezzatura,
ovvero la messa in servizio da oltre 20 anni
- tempo intercorso dall'ultima
verifica.
Tale nota inoltre considera
meritevole di priorità la verifica di attrezzature di sollevamento date a
noleggio.
L’INAIL, invece, pur essendo ora anche un ente di ricerca che dovrebbe
emanare linee guida scientificamente valide, per il momento sembra rimanere
nell’indeterminatezza più completa e con la circolare n° 2494 del 22.05.2012
comunica alle proprie strutture territoriali che: per quanto riguarda la scelta di effettuare
direttamente la verifica o di delegare al soggetto abilitato, si precisa che
l'obiettivo dell'Istituto è quello di
garantire la massima copertura del servizio su tutto il territorio nazionale,
(?) ovviamente compatibilmente con le risorse disponibili; per ottimizzare
l'attività di pianificazione, si invita a predisporre un piano bimestrale di
verifiche in modo da poter gestire nel modo migliore la possibilità di delega
che il D.M. 11 aprile 2011 prevede. Si invita inoltre a strutturare, almeno in una
prima fase, la pianificazione in modo da coprire, per quanto possibile, tutte
le tipologie delle attrezzature interessate dal regime di verifica,
distribuendo in modo uniforme i tecnici, compatibilmente con le richieste
pervenute e
favorendo la scelta di
quelle che presentano situazioni di rischio più elevato (?).
Non risulta quindi per il
momento una definizione scientifica di impianto critico. Si
ha però la sgradevole sensazione che si sia perso addirittura il senso della
pericolosità delle attrezzature. L’accresciuta tecnologia, le migliori
caratteristiche dei materiali impiegati, la conversione (o distruzione come
dicono alcuni) industriale degli ultimi decenni, l’esistenza di zone di lavoro
grigio se non nero, la mancanza di statistiche sui quasi infortuni hanno fatto
diventare episodica se non rara la notizia (invero solo la notizia) di
incidenti causati da errata installazione o mancata manutenzione delle
attrezzature.
La banca dati delle attrezzature, prevista dal D. Lgs. 11.04.2011, quando sarà
realizzata potrà forse sfatare questo senso di sicurezza diffuso che sembra
abbia fatto quasi diventare una formalità giuridica le verifiche periodiche.
Ritornando alle radici del rischio,
ricordando che il rischio è (fortunatamente) una probabilità di farsi male
anche in presenza di un incidente, sarebbe opportuno abbandonare questa
sensazione di futilità delle verifiche periodiche sia nell’interesse (sopratutto)
dei lavoratori sia nell’interesse del datore di lavoro che potrebbe vedersi
l’attività aziendale sequestrata in tutto o
in parte e subire pesanti condanne a causa di infortuni causati da attrezzature
non verificate adeguatamente.
Per tali finalità occorre fare una lettura
ragionata del DM 11.04.2011 anche per attuarlo con consapevolezza.
Ad esempio, entro quanto tempo chiedere la verifica periodica
all’INAIL? Il decreto dice “almeno 60 gg prima” in quanto l’INAIL avrà 60 gg di
tempo per eseguire la verifica direttamente o mediante delega a soggetto
abilitato, trascorsi i quali il datore di lavoro potrà rivolgersi a un
qualsiasi soggetto abilitato inserito nell’elenco regionale. Ma poiché secondo
l’art, 71 l’attrezzatura deve essere fermata se priva di verifica periodica,
tale tempistica deve essere ripensata. Infatti se solo al 61° giorno il datore
di lavoro può avere coscienza che l’ente titolare non interverrà né
direttamente né indirettamente [4] e
può rivolgersi a un soggetto abilitato, occorrendo comunque un certo tempo per
fare l’ordine al soggetto abilitato e dovendo concedere allo stesso almeno
qualche giorno per organizzare il sopralluogo, sicuramente l’attrezzatura dovrà
essere fermata. Inoltre la stessa decorrenza dei 60 gg è stata resa incerta
dalla circolare 0000011.25-05-2012 del Ministero
del Lavoro che dispone che la richiesta di verifica periodica è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei
60/30 giorni
entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica,
se
ri
s
ponde
a
tutti
i seguenti
requisiti:
a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere (1) su carta
intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro
dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa
impresa, ed essere firmata (2) dal richiedente;
b. deve riportare l'indirizzo
completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro
da verificare (3) nonché i dati fiscali (sede legale, codice
fiscale, partita
IVA) (4) ed i riferimenti telefonici (5);
c. deve contenere i dati identificativi
dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
(6)
ii. matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile
la matricola, numero di fabbrica e costruttore; (7)
d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore
di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco
dei soggetti abilitati di cui
all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011; (8)
e. data di richiesta. (9)
È sufficiente
che uno solo di questi 9 elementi (10 con la marca da bollo) manchi o sia
palesemente errato perché la richiesta non sia considerata valida. In tal caso
occorre attendere la richiesta di integrazione, produrre l’integrazione
richiesta e se l’integrazione prodotta è completa incominciano a decorrere i
termini. Naturalmente analoghe considerazioni valgono per la richiesta di
verifica periodica inoltrata alla ASL.
La
circolare del Ministero non stabilisce un termine entro cui inviare la
richiesta di integrazione al datore di lavoro. Si ritiene che viga il termine
dei trenta giorni che però può essere derogato. Tale termine sembra confermato
dalla
circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 13 agosto
2012
.
La
recente circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 13 agosto 2012, tralasciando il
problema accennato di una richiesta non “perfetta”, introduce, con riferimento
però alla sola ASL/ARPA, la possibilità per il datore di lavoro di produrre
una richiesta cumulativa di verifica di più
attrezzature aventi scadenze diverse indicando per ognuna di esse la data
effettiva di richiesta di verifica (p. es. indicando:”
la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni
prima della scadenza”). Ritenendo che le ASL/ARPA si adegueranno, almeno
nella maggior parte, alla circolare del Ministero del Lavoro
si ritiene che la stessa procedura si
potrà seguire a maggior ragione con l’INAIL, ente vigilato dal Ministero del
Lavoro.
Nella stessa circolare il Ministero afferma
un’altra cosa importante:
resta ferma la
possibilità per il richiedente di indicare espressamente
anche nel caso
di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima
di
una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di
verifica, da cui far decorrere i trenta giorni posteriore alla data riportata nella
comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
Questa opportunità è sicuramente da cogliere al volo e forzando la circolare,
applicarla anche nei confronti dell’INAIL. Infatti in questo modo si può
lucrare il vantaggio determinato nella circolare stessa quando dispone che
l’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro,
entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta
cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto [5]
a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante
l’intervento del soggetto abilitato indicato nei 30 giorni successivi alla data
effettiva di richiesta della verifica. Cioè in questo modo si può organizzare
per tempo e con calma la richiesta eventuale diretta di intervento al soggetto
abilitato.
Occorre anche
ricordare che la organizzazione della verifica è responsabilità del datore di
lavoro e tale responsabilità non è delegabile al soggetto abilitato il cui
tecnico ha solo la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non di
pubblico ufficiale o ufficiale di PGS come gli ispettori degli organismi
titolari della funzione; è privo cioè di poteri autoritativi, deliberativi o
certificativi (Cassazione penale 7 giugno 2001). Inoltre solo gli atti compiuti
dal Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni godono di fede
privilegiata, ovvero sono veri fino a querela di falso. La conduzione e l’esito
delle verifiche è e resta quindi nella responsabilità del datore di lavoro che
dovrà adottare tutte le idonee cautele e procedure, non ultime quelle
necessarie ad evitare la culpa in eligendo e la culpa in vigilando .
L’attività del soggetto abilitato,
sottoposto ad abilitazione dai Ministeri competenti mediante criteri oggettivi
e pubblici rientra cioè nella sia pur non esclusiva responsabilità del datore
di lavoro a cui potrà essere comunque contestata corresponsabilità per culpa in
eligendo o in vigilando a seguito di infortunio collegabile a verifica
periodica infedele o non correttamente eseguita. Occorre quindi scegliere un soggetto abilitato non in maniera
casuale ma con un criterio di confronto e di qualificazione che non sia
esclusivamente condizionato da convenienze economiche o di altra specie.
Ciò non vuol dire trascurare la convenienza
economica o la comodità di avere un soggetto abilitato con una sede reale e non
ectoplasmatica nella Regione con cui poter interloquire, ma vuol sottolineare
come queste circostanze non devono escludere una valutazione preliminare
dell’organismo e la valutazione dell’operatività in campo del funzionario
dell’organismo. Come possa poi il datore di lavoro eseguire tali
valutazioni comporta la declinazione di un corretto sistema di sicurezza
aziendale che deve vedere il datore di lavoro supportato da un valido servizio
di prevenzione e protezione [6].
Infine una annotazione particolare per i
casi in cui si abbiano
attrezzature
soggette a verifica di messa in servizio o a collaudo ( attrezzature a pressione e impianti di
riscaldamento). Spesso le aziende sono costrette a tenere in esercizio tali
attrezzature senza la verifica preliminare dell’INAIL che tarda ad arrivare e
può succedere che il ritardo diventi anche consistente e superi spesso l’anno [7].
In tali circostanze il datore di lavoro, oltre a commettere un illecito
sanzionabile [8]
tenendo in esercizio l’attrezzatura, non può avere nessuna conferma di parte
terza sulla correttezza della installazione della attrezzatura da opporre
validamente in caso di infortuni. Con una attenta applicazione del DM
11.04.2011 il datore di lavoro può adesso eliminare tale situazione richiedendo
all’INAIL in anticipo sulla scadenza la prima verifica periodica.
Se il ritardo nel sopralluogo richiesto
all’INAIL supera i dodici mesi è opportuno fare richiesta di prima verifica
periodica indicando il soggetto abilitato preferito. Sicuramente si
commette una forzatura in quanto automaticamente si palesa ufficialmente a
tutti la diffusa situazione di impianti in esercizio senza verifica di messa in
servizio o, nel caso degli impianti di riscaldamento senza collaudo. Però si
pone l’istituto titolare della funzione di fronte a precise responsabilità che
possono sbloccare la situazione a vantaggio della sicurezza. In presenza di una
richiesta di messa in servizio o di collaudo prodotta da più di un anno e una
richiesta di prima verifica periodica a cui rispondere entro sessanta giorni,
l’INAIL infatti non può non attivarsi provvedendo o a fare la verifica di messa
in servizio o ad affidare la prima verifica a soggetto abilitato, pena la
possibilità per il responsabile INAIL locale di dovere rispondere alla
magistratura civile e/o penale in caso di decisione diversa o di mancanza di
decisione.
In conclusione può essere utile il seguente
decalogo dettato da una lettura prudente del DM 11.04.2011 ed utilizzando le
possibilità offerte dall’ultima circolare del Ministero del Lavoro.
DECALOGO
DELLE VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ALL. VII D. LGS. 81/08.
1) Fare domanda di
verifica periodica all’INAIL, alle ASL/ARPA ad inizio anno
di tutte le
attrezzature da verificare
con differimento dei termini temporali
oppure almeno 90 giorni prima della scadenza all’INAIL e almeno 60 giorni prima
della scadenza all’ASL. Al massimo dieci giorni prima della scadenza della
periodica, se sono decorsi i termini senza l’intervento dei soggetti titolari e
senza alcuna notizia da parte degli stessi, fare l’ordine al soggetto abilitato
scelto nell’elenco regionale, che può essere anche diverso da quello indicato
nella domanda, richiedendo nell’ordine che la verifica venga fatta entro il
termine di scadenza.
2) Se è l’INAIL che
per la prima verifica periodica manda il soggetto
abilitato scelto ricordarsi che si deve pagare l’INAIL e non il soggetto
abilitato; analogamente se è l’ASL/ARPA che per la verifica periodica manda il
soggetto abilitato scelto ricordarsi che si deve pagare l’ASL/ARPA e non il soggetto
abilitato.
3) Ricordarsi che
nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima categoria il DM
11.04.2011 si applica previo parere favorevole dell’UNMIG che è il solo
titolare delle verifiche di messa in servizio e periodiche.
4) Se si hanno molte
attrezzature da verificare chiedere i preventivi a più soggetti abilitati
scelti tra quelli ritenuti più qualificati. In questo modo si potrebbe ottenere
un risparmio anche del 30% naturalmente nel caso che non intervenga il soggetto
titolare della funzione. Ricordarsi che non sono lecite offerte minori o
maggiori del 15% della tariffa praticata dall’ente titolare (INAIL; ASL; ARPA).
Non scegliere il soggetto abilitato solo sulla base di un preventivo più basso.
5) Non scegliere ad
ogni verifica periodica lo stesso soggetto abilitato prima di averne provato
almeno tre laddove possibile e avere valutato chi sembra più attento, prudente
e rigoroso e non formalistico.
6) Se la verifica è
effettuata da un funzionario UNMIG, INAIL ASL o ARPA ricordarsi che tale funzionario
è un pubblico ufficiale o un funzionario di polizia giudiziaria che ha il
dovere di segnalare o perseguire qualsiasi violazione alle norme legislative
rilevate nel sopralluogo e che ha il potere/dovere di imporre o modificare le
procedure esecutive della verifica ai fini della sicurezza.
7) Se la verifica è
effettuata da un tecnico del soggetto abilitato ricordarsi che tale funzionario
è un privato incaricato di un pubblico servizio, privo di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
8) Se si mantiene in esercizio una attrezzatura senza la verifica di
messa in servizio o senza collaudo pur avendo fatto regolare richiesta
all’INAIL da almeno dodici mesi, chiedere la prima verifica periodica all’INAIL
indicando il soggetto abilitato preferito e chiedendo (nella stessa domanda)
che vengano utilizzati i bollettini postali che eventualmente sono stati
pagati.
9) Nella scelta del
soggetto abilitato per la prima verifica periodica escludere il soggetto
abilitato che ha lo stesso numero di notifica dell’organismo notificato citato
nella dichiarazione di conformità CE dell’attrezzatura da sottoporre a prima
verifica periodica.
10)
Alla
consegna del verbale al termine della verifica eseguita dal soggetto abilitato
controllare che sia indicato nome, cognome e qualifica del verificatore che ci
sia il timbro o il logo del soggetto abilitato incluso nell’elenco regionale in
vigore, e conservare il verbale con copia della fattura del pagamento
effettuato per il sevizio ricevuto.
|
Domenico Mannelli
[1]
Nella circolare di agosto il Ministero del Lavoro, sicuramente
involontariamente, sembra sancire l’inutilità o perlomeno la non
indispensabilità sia del libretto matricolare che della scheda quando dispone
che nei casi in cui mancano si proceda pure senza. (punto 10 A2 b della
circolare)
[2]
A differenza della circolare MAP Goti del 2005 che invece proponeva un salto
nel futuro affidando direttamente ai privati tutte le verifiche delle
attrezzature a pressione(circolare 23 maggio 2005 Controllo della messa in
servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre
2004, n. 329. (GU n. 121 del 26-5-2005))
[3]
Tribunale di Matera
[4]
Una delle maggiori criticità del DM 11.04.2011 è di non avere previsto
l’obbligo per il soggetto titolare della funzione di tenere informato
tempestivamente il datore di lavoro delle proprie intenzioni. Questa carenza è
stata solo in parte rimediata dalla circolare Min. Lav n 23 13 agosto 2012
[5]
Resta però il dubbio che il Ministero possa imporre con una circolare un
obbligo amministrativo all’ente locale
[6]
Senza però esagerare: è paradossale che il Ministero sia dovuto intervenire in
merito al DUVRI ribadendo la natura intellettuale del servizio di verifica
periodica e quindi la non necessità del DUVRI, quando da anni gli organismi
privati intervengono nelle aziende senza che nessuno si sia posto il problema
del DUVRI. È appena il caso di ricordare che la vera problematica resta la
cooperazione e il coordinamento.
[7]
Si ricorda che fino al 25 maggio 2012 si faceva all’INAIL/ISPESL la denuncia di
messa in servizio contestualmente alla richiesta di verifica di messa in
servizio. Quindi da un lato è ufficiale che l’attrezzatura è in esercizio da
tale data, dall’altro da tale data decorre il termine per la verifica periodica
che, anche se biennale o triennale, può essere anticipata a vantaggio della
sicurezza..
[8] sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800
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