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"Regione siciliana: Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto"

fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza

08/10/2012 - Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 42 del 5 ottobre è stato pubblicato il Decreto Assessorato della salute 5 settembre 2012 recante "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".
Il decreto in argomento detta le norme per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, quindi, il 5 novembre prossimo.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite all'art. 3 del decreto stesso.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 4 del decreto in argomento definisce l' elaborato tecnico delle coperture che deve deve avere i seguenti contenuti ed allegati:
  • a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
  • b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
  • c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
  • d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
  • e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
  • f) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
  • g) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
  • h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne 'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Da attenzionare, poi, gli articoli successivi all'articolo 4 che riguardano gli adempimenti, le cause ostative, i criteri generali di progettazione delle misure di prevenzione e protezione, i percorsi di accesso alle coperture, gli accessi alla copertura e, per ultimo, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture.

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