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"I quesiti sul decreto 81: i corsi per attrezzature particolari"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/10/2012 -
Sulla collaborazione con gli organismi paritetici per i corsi di
abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. A cura di
Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Per un corso di abilitazione alla conduzione
di attrezzature particolari di cui all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni
del 22/2/2012 è necessario chiedere la collaborazione
degli organismi paritetici o no trovandoci nell'ambito dell'art. 73 e non
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008?
Risposta
L’obbligo
della informazione e formazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione è contenuto nell’art. 73 del
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n.
106. Secondo lo stesso, infatti:
“1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento
adeguati in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di
tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone”.
Si fa osservare che, secondo quanto esplicitamente indicato nel
comma 1 del sopracitato articolo 73, la formazione e l’informazione dei
lavoratori sull’ uso delle attrezzature
di lavoro rientrano in generale nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo
36, riguardante la “
Informazione ai
lavoratori”, ed all’articolo 37 sulla “
Formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti” per cui alle stesse vanno
applicate le disposizioni contenute nei medesimi articoli. Quello che con
l’articolo 73 è stato invece aggiunto rispetto all’articolo 37 dello stesso D.
Lgs., così come è facile notare facendo un confronto del testo del comma 1 in
versione originaria del D. Lgs. n. 81/2008 con quello contenuto nel D. Lgs. n.
106/2009 integrativo è l’
addestramento sull’uso
delle attrezzature di lavoro medesime, addestramento che viene richiamato anche
nel comma 4 dello stesso articolo 73 secondo il quale:
“4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed
addestramento
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone”
Con l’articolo 73 è stato quindi sostanzialmente introdotto dal legislatore l’obbligo
a carico dei datori di lavoro di “abilitare” i
lavoratori incaricati dell’uso di quelle particolari attrezzature di lavoro indicate
nel comma 7 dell’articolo 71 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che, in
relazione ai loro rischi specifici, richiedono per il loro impiego conoscenze e
responsabilità particolari. Il D. Lgs. n.
81/2008, inoltre, con il comma 5 dell’articolo 73 ha altresì incaricato la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano di individuare quelle attrezzature di lavoro per la cui
conduzione è richiesta la citata specifica abilitazione degli operatori nonché
le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione,
cosa che la stessa Conferenza Stato-Regioni ha provveduto a fare con la
emanazione dell’ Accordo
del 22/2/2012 pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della G. U. n. 60
del 12/3/2012.
Ciò
premesso ed in risposta al quesito formulato, essendo quindi l’obbligo da parte
del datore di lavoro di chiedere la collaborazione degli organismi paritetici inserito
nel comma 12 dell’articolo 37 che si riferisce alla formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti, si è del parere che, mentre per la formazione sull’uso
di tali attrezzature di lavoro, pur richiedendo le stesse particolari competenze,
permanga l’obbligo da parte dei datori di lavoro di chiedere tale collaborazione
degli organismi paritetici in quanto per la formazione l’articolo 73 fa esplicito
riferimento all’articolo 37, lo stesso obbligo
di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici non sussista per
quanto riguarda l’abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle
particolari attrezzature di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012. Si fa
osservare del resto che nell’ambito di tale ultimo Accordo del 22/2/2012 la
Conferenza Stato-Regioni, contrariamente a quanto aveva fatto nell’Accordo del
21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ed a
quanto indicato nella sua premessa, non
fa riferimento alcuno in questa occasione all’obbligo di realizzare i corsi di
abilitazione previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici.
La
questione certo è degna di un interpello all’apposita commissione ministeriale
di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 anche perché fornisca
agli organi di vigilanza, così come vuole il legislatore, delle precise
indicazioni necessarie per la loro attività ispettiva.
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