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"Cantieri edili: scavi, fondazioni e protezione dei luoghi di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
10/10/2012 - Nel comparto edile l’
attività
di scavo risulta essere una delle attività a maggior rischio di incidenti.
E molti incidenti avvengono anche per una
carente
protezione dei luoghi in sui si lavora, ad esempio in riferimento ad una
mancata difesa delle aperture nel suolo o nelle pareti.
Informazioni
sulla prevenzione di queste tipologie di incidenti si possono trovare nella “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio
Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
In
relazioni a
scavi e fondazioni la
guida si sofferma, ad esempio, sui
lavori
di splateamento e sbancamento, con riferimento all’articolo 118 del Decreto legislativo 81/2008.
Nei
lavori di
splateamento (scavo di una
notevole porzione di superficie orizzontale per dar luogo a una struttura di
fondazione del tipo “a platea”) o
sbancamento
(asportazione massiccia di terreno o roccia) se è previsto l’accesso di lavoratori,
“le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato
tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la
parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della
parete”.
Inoltre:
-
“quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti”, si deve provvedere all’armatura o al consolidamento del
terreno;
-
“nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco;
-
il posto di manovra dell’ addetto
all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo;
-
ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base
della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello
scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la
zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo”.
Nei
disegni esplicativi allegati alla guida, che vi invitiamo a visionare, si
ricorda che “qualsiasi tipo di scavo deve essere sempre delimitato con
steccato” e che “si può effettuare lo scavo a mano fino ad un’altezza non
superiore a m. 1,50, diversamente è necessario l’impiego di un mezzo
meccanico”.
Presso
il ciglio degli scavi (art. 120 D.Lgs 81/2008) è “vietato costituire depositi
di materiali”. “Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature”.
Riguardo
invece allo
scavo di pozzi e di trincee
profondi più’ di m 1,50 (art. 119 D.Lgs 81/2008), “quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla
pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie
armature
di sostegno”.
Inoltre:
-
“le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 centimetri;
-
nello scavo
dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della
volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in
relazione al progredire del rivestimento in muratura;
-
idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui
fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi;
-
nella infissione di pali di
fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con
pericolo per i lavoratori;
-
nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto,
a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna;
-
nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza
all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero
di un lavoratore infortunato privo di sensi;
-
il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente
al punto 3.4.
dell’Allegato XVIII” del D.Lgs. 81/2008.
Riportiamo
ora qualche breve indicazione relativa alla
protezione dei posti di lavoro.
Intanto
– come riportato nell’Allegato IV punti del D.Lgs 81/2008 - le
aperture esistenti nel suolo o nel
pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le
fosse ed i pozzi, “devono essere
provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta
di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono
essere munite di apposite segnalazioni di pericolo”.
Invece
le
aperture nelle pareti, “che permettono
il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli
superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di
parapetto normale. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi
siano condizioni di pericolo”.
Di
difesa delle aperture si parla all’Art.
146 del Testo Unico: “le aperture
lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano
di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta
soltanto per il tempo necessario al passaggio”.
Si
ricorda che le “aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e
tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire
la caduta di persone”.
La
guida ricorda che “tutte le aperture prospicienti il vuoto devono essere
sbarrate mediante regolare parapetto con altezza non inferiore ad un metro”.
E
comunque riguardo alla
protezione dei
posti di lavoro (Art. 114 D.Lgs 81/2008) “quando nelle immediate vicinanze
dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato
sovrastante, contro la caduta di materiali”. Inoltre “il posto di carico e di
manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire
la permanenza ed il transito sotto i carichi”.
Senza
dimenticare che “nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono
essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in
vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento
di pietrame nella costruzione di muratura comune”.
Infine
alcune indicazioni per la
difesa delle
aperture per il passaggio dei carichi (Allegato IV punti 1.4.12.1 –
1.4.12.2 – 1.4.12.3 del D.Lgs 81/2008):
-
“quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o
la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei
solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani,
nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti,
ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede;
-
i parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche
contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di
manovra;
-
gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove
si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto
normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente”.
Anche
in questo caso vi invitiamo ad una lettura esaustiva della guida e alla visione
dei disegni esemplificativi e delle tabelle riportate.
AUSL
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio
2011, (formato PDF, 7.68 MB).
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