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"L’importanza dell’efficacia della formazione alla sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/10/2012 - L’11 settembre 2012 si è tenuto a Bari il convegno " Salute e sicurezza
sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi
Stato-Regioni del 21/12/2011".
Organizzato
dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di Bari dell' AIAS, dall’Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, con la collaborazione
organizzativa e tecnica di Porreca.it e del Centro Studi Isforp di Bari, il
convegno ha fornito informazioni sulle modalità di gestione della formazione
obbligatoria alla luce del Testo Unico, degli accordi Stato-Regioni e delle recenti
linee interpretative.
Il
primo intervento su cui ci soffermiamo, con riferimento sia alla presentazione
in slide che alla relazione vera e propria, è a cura dell’Ing. Mario Alvino,
vicepresidente di AIAS.
L’intervento,
dal titolo “
Necessità della formazione
efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di
lavoro”, parte da una premessa.
Sono
due i motivi che esigono che una
formazione
alla sicurezza sia nei fatti, in maniera dimostrabile “
efficace”:
-
“la formazione è una ‘
misura di
sicurezza’, essa infatti, al pari di un dispositivo di protezione, svolge
una funzione essenziale per il controllo dei rischi lavorativi;
-
la formazione comporta “precise (e pesanti)
responsabilità in chi con essa è coinvolto (sempre di più poste in
evidenza in tempi recenti)”: datore di lavoro, SPP e soggetto formatore.
Se
guardiamo alla
formazione come misura di
sicurezza, la normativa ci chiede - a fronte di rischi lavorativi - “l’adozione
di misure di sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti del tecnicamente
fattibile, la loro entità o quella delle conseguenze del loro verificarsi”. In
questo senso
la formazione alla
sicurezza “è l’unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni
di rischio residuo”: è dalla formazione che può derivare da parte del
lavoratore il comportamento idoneo a “tenere sotto controllo un rischio quando
tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo”. Ad
esempio, ricorda il relatore, in una situazione in cui nonostante le
precauzioni tecniche persista un livello di rumore che richiede l’uso di DPI
auricolari, la misura di sicurezza non è rappresentata dal DPI, bensì dal
fatto che il DPI sia effettivamente portato dai lavoratori esposti. E “questo
dipende dal loro corretto comportamento che a sua volta è il frutto della
corretta formazione”.
E
tale misura di sicurezza deve essere:
-
efficace: “in grado di ottenere il
comportamento desiderato - e ciò dipenderà dalla capacità di chi la eroga”;
-
efficiente: “cioè mantenuta sotto
osservazione ed aggiornata in modo da adeguarsi continuamente alla domanda di
auto-protezione del lavoratore derivante dal possibile evolvere delle
situazioni correnti di rischio residuo cui viene a trovarsi esposto – e questo è
compito del SPP”.
E
l’ efficacia
della formazione è un elemento che acquista sempre più importanza - anche
per l’organo di vigilanza o il magistrato – proprio in relazione al fatto che
“il comportamento del
lavoratore è normalmente riconosciuto essere tra le componenti più
frequenti (e spesso determinanti) degli eventi infortunistici”.
Oltre
a ricordare gli accordi Stato-Regione sulla formazione, l’intervento si
sofferma su un documento importante, ma non ancora sufficientemente conosciuto:
la
norma UNI 29990 “Qualità nella
formazione non formale” entrata in vigore nell’aprile 2011.
Questa
norma è “applicabile alla formazione professionale, all’addestramento dei
lavoratori ed alle attività per lo sviluppo del capitale umano”: si considera formazione
non formale “quella non riconducibile direttamente al settore dell’istruzione o
al settore dell’educazione (in senso lato) e che viene attestata da certificati
a valore legale”.
La
norma si articola in
due parti:
-
“la prima prende in esame i requisiti che devono essere rispettati perché un
processo formativo possa essere considerato completo ed adeguato, dalla sua
progettazione alla verifica finale dell’apprendimento;
-
la seconda individua e precisa i requisiti organizzativi e gestionali derivati
dalle correnti pratiche internazionali”.
Riguardo
all’
efficacia della formazione il
relatore riporta alcune considerazioni.
Se
“
mancano ad oggi criteri di valutazione
ben individuati ed uniformi, tuttavia taluni indicatori obiettivi per tale
valutazione sono comunque disponibili”.
Uno
- riconosciuto dallo stesso legislatore – è la “
verifica (intermedia e finale) dell’apprendimento” richiamata in
più occasioni nei testi che regolamentano l’erogazione e svolgimento delle
attività formative.
Questo
è un elemento “che non può mancare al termine di un percorso formativo che,
prima ancora che efficace, voglia almeno essere allineato con i requisiti di
base di una formazione che – ancorché non necessariamente allineata con la UNI
29990 – possa effettivamente essere considerata tale, cioè una azione in grado
di conseguire o addirittura di cambiare un determinato comportamento”. E
specialmente ciò deve valere “in tutti i casi in cui dal comportamento tenuto
possono derivare conseguenze di estrema gravità (pensiamo alle manovre di
emergenza in caso di guasti in situazioni – nucleari, ad es. – ad alto rischio)
e comunque tanto più nel caso della sicurezza sul lavoro”.
Il
problema è che non sempre è specificato come debba essere fatta una verifica
finale. “Spesso sono disponibili delle indicazioni: ad es. viene richiesta la
compilazione di un questionario oppure il superamento di una prova pratica”.
Il
relatore continua indicando che “l’individuazione di
modalità di verifica che siano affidabili e pertinenti alle
situazioni oggetto della formazione è compito della vera e propria
scienza della formazione e ad essa
occorrerebbe sempre fare riferimento”. “In taluni casi soccorrono le norme,
come appena visto, o si può ricorrere a precisi protocolli di buona prassi,
normalmente utilizzati in particolari settori di attività (l’uso di determinate
attrezzature di lavoro, ad es.)”.
E
nel caso di una formazione non efficace, non è una esimente per il datore di
lavoro “l’aver fatto ricorso ad un soggetto formatore ‘qualificato’ ovvero in
possesso dei requisiti previsti dai documenti regolamentari applicabili alle
singole fattispecie”. Ne consegue dunque “
la
necessità di selezionare attentamente il soggetto formatore per evitare di
trovarsi a rispondere, per una scelta infelice e non accurata, della violazione
dell’art. 37” del Testo Unico relativo alla formazione.
E
una lettura accurata dell’articolo (
il datore
di lavoro assicura che ciascun lavoratore …) mostra come “la formazione dei
lavoratori non può essere vista come una azione destinata ad una popolazione,
ancorché apparentemente omogenea, di soggetti altrimenti indifferenziati”. La
formazione, per essere efficace, “
deve
corrispondere ad una azione mirata ai bisogni del singolo”. E dunque “il datore
di lavoro deve esigere dal soggetto
incaricato per la formazione il conseguimento di questo obiettivo”.
Una
rassegna delle
responsabilità degli
altri soggetti coinvolti:
-
“un altro soggetto che ha responsabilità precise - di carattere professionale,
poiché non vi sono sanzioni al riguardo nel T.U. - riguardo alla progettazione
ed effettuazione di una formazione efficace, è il RSPP, al quale è richiesto di
proporre i programmi di formazione. Quindi una attenta ricerca e valutazione
dei bisogni di formazione va comunque effettuata (eventualmente con lo
specialista della formazione) e documentata nel DVR”;
-
anche il formatore non può sottrarsi ad una precisa responsabilità, “specialmente
quando rientri tra le categorie individuate per tale funzione dai pertinenti
documenti regolamentari”. La responsabilità sarà di tipo professionale, “in
caso di contestazione o dimostrata inefficacia della formazione, ma potrà avere
anche risvolti di tipo contrattuale laddove il datore di lavoro suo committente
ritenga di volersi rivalere per il danno conseguente”.
Il
relatore conclude con alcune affermazioni dell’Inail circa “lo
stato della qualità della formazione sulla
sicurezza nel sistema prevenzionale italiano:
-
la formazione spesso è vista non come ‘processo educativo’ ma come mero obbligo
formale;
-
l’analisi dei bisogni formativi e del contesto organizzativo (processo di
diagnosi) spesso manca e/o risulta inadeguata;
-
gli approcci progettuali e metodologici denotano scarsa inadeguatezza;
-
le verifiche dell’efficacia formativa (ex ante, in itinere, ex post) sono
assenti e/o inadeguate;
-
un sistema di monitoraggio della qualità formativa basata su standard
qualitativi definiti e misurabili sulla base di parametri ed indicatori in genere
manca o risulta inadeguato;
-
risulta una eccessiva presenza di soggetti non
qualificati”.
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