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"Il patentino per l’utilizzo delle attrezzature speciali"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

17/10/2012 - L’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione - dà attuazione all’articolo 73 del Decreto legislativo 81/2008 in riferimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento per le attrezzature di lavoro.
È un accordo molto importante per la tutela della sicurezza dei lavoratori e diversi convegni e seminari in Italia lo stanno facendo conoscere nei suoi dettagli per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione degli infortuni.
 
In riferimento a questo accordo il 25 giugno 2012 si è tenuto a Roma il seminario formativo “ Il ‘Patentino’ ovvero l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali”.
Il seminario, organizzato dalla Commissione Sicurezza dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione la Pianeta Sicurezza S.r.l., aveva lo scopo di dare informazioni riguardanti l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Attrezzature per le quali il nuovo accordo Stato-Regioni prevede una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro.
 
Ci soffermiamo su un intervento dal titolo “ Presentazione dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012”, a cura dell’Ing. Marco Conti (membro della Commissione Sicurezza sul lavoro  dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) che ha affrontato la genesi dell’accordo  e ha ricordato che la data di entrata in vigore è fissata per il 12 marzo 2013, mentre l’ obbligatorietà del “patentino” scatterà dal 12 marzo 2015.  
 
Il documento si sofferma su diversi aspetti dell’accordo, ad esempio in relazione alle attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione, all’individuazione dei soggetti formatori e ai requisiti minimi dei corsi.
 
Riguardo a quest’ultimo aspetto l’accordo sancisce che in ordine all’organizzazione dei corsi di formazione si conviene sui seguenti requisiti:
- “individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
- tenuta del registro dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- numero di partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6;
- le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea” (come indicato nell’Allegato I all’accordo);
- “assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo”. 
In particolare è previsto:
- un modulo giuridico normativo: “può essere fatto una volta sola a fronte di attrezzature simili” e può essere svolto anche in modalità e-Learning;
- un modulo tecnico: “è specifico per ogni attrezzatura di cui all’accordo” e può essere svolto anche in modalità e-Learning;
- un modulo pratico: “è specifico per ogni attrezzatura di cui all’accordo” e può essere svolto solo con lezioni frontali.
 
Veniamo alle singole indicazioni tratte dai vari allegati e relativi alle specifiche attrezzature trattate:
 
- piattaforme di lavoro mobili elevabili: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da un piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 3 ore; modulo pratico: 4 ore per PLE che operano su stabilizzatori o che possono operare senza stabilizzatori o 6 ore per l’uso di PLE con stabilizzatori e senza;
 
- gru per autocarro: “gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno a una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 3 ore; modulo pratico: 8 ore;
 
- gru a torre: “ gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore per gru con rotazione in alto o basso, 6 ore per l’uso di entrambe;
 
- carrelli semoventi a braccio telescopico (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): “ carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore;
 
- carrelli industriali semoventi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): “qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore;
 
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): “attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo con sedile”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore o 8 ore per tutte le tipologie;
 
- gru movibile: “autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 6 ore + 4 ore se con falcone telescopico o brandeggiante; modulo pratico: 7 ore + 4 ore se con falcone telescopico o brandeggiante;
 
- trattori agricoli o forestali: “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad uso agricole o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 2 ore; modulo pratico: 5 ore per trattori a ruote, 5 ore per trattori a cingoli;
 
 - macchine per movimenti terra: escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 3 ore; modulo pratico: 6 ore per una tipologia, 12 ore per idraulici, frontali e terne;
 
- pompa per calcestruzzo: “dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 6 ore; modulo pratico: 7 ore.
 
Il documento si conclude ricordando che la formazione pregressa riguarda i corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo 2013 con riferimento a:
- “corsi di formazione con durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo: Modulo teorico, Modulo pratico, Verifica finale. Validità 5 anni dalla data di superamento della verifica finale;
- corsi di formazione con tutti i moduli previsti ma con durata complessiva inferiore a quella prevista nell’accordo. Devono fare aggiornamento entro il 12.03.2015. Validità 5 anni dalla data di svolgimento del corso di aggiornamento;
- corsi di formazione non completati da verifica finale e con durata complessiva inferiore a quella prevista: obbligo dell’aggiornamento entro il 12.03.2015 con verifica finale. Validità 5 anni dalla data di superamento della verifica finale”.
 
 
Presentazione dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012”, intervento a cura dell’Ing. Marco Conti (membro della Commissione Sicurezza sul lavoro  dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) al seminario formativo “Il ‘Patentino’ ovvero l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali” (formato PDF, 5.01 MB).

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