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"Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
19/10/2012 - Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) indica come soggetto
obbligato a redigere l'unico documento di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) il datore di lavoro committente
nell'interesse del quale l'intero servizio o altro viene eseguito:
Articolo
26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
[…]
3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento
è
allegato al contratto di appalto o di opera
e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato
entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nel
campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e
successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dello specifico appalto. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore
di lavoro o per il dirigente per violazione dell'art. 18 lett. p)
Il comma
3 prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione
ed il coordinamento in primo luogo elaborando
un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera [nel senso
che è parte integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non
tanto che deve essere materialmente in uno col contratto d'appalto] “e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ovvero
deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i
lavori, servizi e forniture”.
È stato
sottolineato dal Ministero del lavoro che “vi è la necessità, negli appalti
pubblici o privati, di realizzare
la cooperazione ed il coordinamento tra
committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza
“globale” delle opere e dei servizi da realizzare.
Tale
obiettivo risulta essere raggiungibile mediante
l’elaborazione di uno
specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione,
coordinamento ed
informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della
riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse
lavorazioni, quindi mediante la stesura del DUVRI.
La
redazione del DUVRI deve essere effettuata
con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto
per i cantieri temporanei e mobili”
[testualmente:
”
la logica del DUVRI ... estende la
stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i
cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i
settori di attività”],
estende
a tutti i settori di attività l’
obiettivo
di lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche”
poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono
nell’appalto.
Il DUVRI, elaborato a cura
del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono
essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi
coinvolti
nelle attività oggetto di appalto.
Viene poi indicato che nel
contratto di appalto vanno identificati i
costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che
i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati
relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori hanno
inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l’espletamento
della propria funzione” [cfr. Circolare
n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro
giuridico degli appalti].
La
Cassazione ha precisato che “in materia di normativa antinfortunistica,
il
datore di lavoro [committente] è titolare di
una posizione di garanzia e di
controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti
dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa,
poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n.
81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai
lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008
Ud. (dep. 03/04/2008)].
L'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008
esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione
e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche
attraverso il DUVRI, per i
"rischi specifici delle attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma
questa
esclusione va riferita non alle
generiche
precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di
incidenti ma alle regole che richiedono una
specifica competenza
tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori
diversi -
nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole
lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate
macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658,
Mogliani).
Va, ad
esempio, sottolineato, che “
non può ... considerarsi rischio specifico
quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta
alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo,
riconoscibile
da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4,
Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).
Dunque i
rischi “
riconoscibil[i] da chiunque indipendentemente dalle sue
specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.
Il DUVRI
nei contratti pubblici
Il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs.
163/2006 (codice dei contratti pubblici)
va redatto dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico soggetto
direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui
si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.
In linea di
principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui
verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall'esecuzione del contratto.
Le Stazioni appaltanti
hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti
d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per
la sua redazione.
Dal dettato
normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in
cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i
rischi propri dell'attività' delle singole imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato
l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e
di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al
minimo tali rischi.
In assenza di
interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario
indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta)
che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero. In tal modo, infatti,
si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e'
stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
Per quanto riguarda
la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti
rischi:
-
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori
di appaltatori diversi;
-
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
-
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto
che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'appaltatore;
-
derivanti da modalità di esecuzione
particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).”
La giurisprudenza
La
recente sentenza
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6857
ha
fornito una accezione di interferenza ampia e perfettamente in linea col
dettato normativo: "L'accezione di "interferenza" tra impresa
appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della
individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento
alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il
personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte
quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai
"contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.
In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice
operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve
esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante,
preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con
riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere. Il
principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed
appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i
lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso
inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera
parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si
occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta
riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla
propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in
relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta
sorveglianza al riguardo”.
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