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"Gli obblighi e i rischi da interferenza negli appalti e subappalti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/10/2012 - È indubbio che uno degli aspetti più delicati su cui è necessario
intervenire, per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è
quello relativo ai
rischi di
interferenza e, più genericamente, ai problemi connessi ai
contratti di appalto e subappalto.
Per
approfondire l’argomento ci soffermiamo su un documento contenuto nel Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti
confinati” realizzato dalla Commissione
di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi
dell’ Università di Modena e
Reggio Emilia.
In
“
Sicurezza sul lavoro:
obblighi e rischi da interferenza negli appalti” [1],
a cura di Davide Venturi (ricercatore Adapt – CSMB), l’autore analizza, anche
con l’ausilio di interpretazioni giurisprudenziali e amministrative, “i
contenuti degli obblighi di sicurezza che sono tipici delle esternalizzazioni
in generale, e degli appalti in particolare”, laddove abbia operatività il
regime previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo 81/2008, Testo
unico sicurezza (TUSIC). Si trattano i temi connessi “ai doveri di
informazione, all’obbligo del committente di redazione del Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e alla responsabilità
solidale per danno c.d. ‘differenziale’”. La realtà del
decentramento produttivo è oggi “una modalità organizzativa sempre
più utilizzata per la produzione di beni e di servizi”. L’impresa “sceglie di
concentrarsi sul proprio core-business, e quindi decentra parte del processo
produttivo rivolgendosi ad operatori specializzati presenti sul mercato”.
Processi organizzativi che trovano normalmente attuazione “attraverso lo
strumento contrattuale dell’appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c.”.
Rimandando
i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento ci soffermiamo su
alcuni aspetti trattati dall’autore.
Dopo
aver ricordato che il TUSIC concentra nell’art. 26 “la regolazione, per la
generalità dei settori produttivi, del sistema organizzativo della sicurezza
sul lavoro in caso di esternalizzazione (‘outsourcing’) realizzato mediante
contratto di appalto, contratto d’opera (art. 2222 c.c.), o di somministrazione
(art. 1559 c.c.), l’autore ricorda che
gli
obblighi per il committente ai sensi dell’art. 26, comma 1, TUSIC
riguardano:
-
“la verifica
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi a cui egli si affida. Ciò significa che il committente deve
acquisire il certificato di iscrizione alla CC.I.AA. della propria controparte
contrattuale e una autocertificazione da parte della stessa della propria
idoneità tecnico-professionale rispetto alle lavorazioni oggetto del contratto;
-
la informazione dettagliata ai propri partners commerciali in merito ai rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui essi andranno ad operare in esecuzione
del relativo contratto”.
Inoltre
il comma 2 del medesimo articolo “precisa che i
singoli datori di lavoro coinvolti nell’esternalizzazione (il
concetto di datore di lavoro ai fini prevenzionistici è assai più ampio
rispetto a quello di riferimento generale in materia di diritto del lavoro, ed
è contenuto nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, TUSIC),
compresi i subappaltatori, devono:
-
cooperare tra loro nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione;
-
coordinarsi tra loro nella predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione, anche al fine di eliminare i rischi
dovuti alle interferenze tra le attività poste in essere dai soggetti
coinvolti nel processo produttivo realizzato mediante esternalizzazione di
parte delle attività produttive da parte del committente”.
Dopo
essersi soffermato sulle tipologie sanzionatorie, il documento continua
ricordando che il comma 5 dell’art. 26 prevede un
importante obbligo: “a pena di nullità del contratto di appalto,
subappalto o somministrazione, le parti devono esplicitare nel testo
contrattuale i
costi della sicurezza
necessari per l’eliminazione, o quanto meno per la massima possibile riduzione,
dei rischi interferenziali. Non si tratta dunque dei costi per
la sicurezza intesi come costi generali che l’impresa affronta per la
ordinaria gestione della sicurezza dei propri lavoratori, ma piuttosto di
quelli che in particolare si riferiscono alla gestione dei rischi
interferenziali in relazione allo specifico appalto”. Costi che non sono
soggetti a ribasso e, in caso di subappalto, “non possono essere soggetti a
riduzione nell’ambito del subcontratto e devono essere evidenziati a parte nel
relativo testo contrattuale (così esplicitamente prevede la Determinazione n.
3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici)”. Nella prassi è
invalso “l’uso di inserire i costi della sicurezza, col dettaglio delle
specifiche voci di costo, nell’ambito del DUVRI e non nel regolamento
contrattuale, facendo però in quest’ultimo espresso richiamo alla
determinazione dei costi effettuata nel DUVRI, che comunque viene allegato al
contratto”.
Veniamo
ora alle indicazioni relative al
Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il
TUSIC prevede che la valutazione
dei rischi da interferenza venga formalizzata in un documento che ha come
oggetto non la valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni del
committente o di quelle specifiche dell’appaltatore/somministratore, ma “la
valutazione dei rischi da interferenza, intendendosi per tale qualsiasi
possibile interazione/contatto, derivante da attiguità/sovrapposizioni
(spaziali e/o funzionali), che le attività dei soggetti coinvolti
nell’esternalizzazione possono di fatto determinare”.
Con
riferimento agli obblighi prevenzionistici che ricadono sul committente,
“risulta piuttosto evidente che, scegliendo di realizzare una esternalizzazione
produttiva attraverso il ricorso allo schema contrattuale dell’appalto o della
somministrazione, il committente ha un
reale
e concreto interesse a scegliere un interlocutore commerciale affidabile, la
cui corretta organizzazione imprenditoriale risulti anche adeguata in termini
di sicurezza per i propri dipendenti. L’interesse del committente, dunque,
è nel senso di realizzare, attraverso lo strumento del DUVRI, una vera e
sostanziale azione di coordinamento e di informazione nei confronti della
propria controparte contrattuale”.
In
questo senso il DUVRI non è solo un obbligo penalmente sanzionato, ma è “un
importante strumento in mano al committente per effettuare una reale
valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza
approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e
dell’appaltatore”.
Il
documento riporta poi alcuni
orientamenti
giurisprudenziali in tema di nesso di causalità tra mancato rispetto di obblighi
di sicurezza ed eventi infortunistici.
Viene
ad esempio riportata una
sentenza della
Corte di Cassazione, la sentenza n. 5420/11, che affronta il nesso di
causalità tra mancata elaborazione del DUVRI da parte del committente ed
infortunio occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice.
Secondo
la Suprema Corte “la mancata elaborazione del DUVRI si pone rispetto
all’infortunio
come antecedente logico
dell’evento, e dunque la mancata elaborazione del documento, nel caso in
cui essa fosse obbligatoria, costituisce elemento di fatto configurabile in
nesso eziologico rispetto all’evento infortunistico. Di conseguenza la mancata
elaborazione del DUVRI (o la non previsione del rischio da interferenza nel
documento stesso) può determinare rispetto all’infortunio una ipotesi di
‘cooperazione colposa’ ex art. 113 c.p.”.
Tra
l’altro la Cassazione abbraccia “un
concetto
sostanziale e non formale di ‘interferenza’, che non si riferisce soltanto
ai ‘contatti rischiosi’ che possono intercorrere tra dipendenti del committente
e dipendenti dell’appaltatore per la contiguità fisica nell’esercizio delle
operazioni di rispettiva competenza, ma abbraccia e ricomprende anche le
ipotesi di ‘interferenza’ di tipo funzionale, che riguarda anche il susseguirsi
logico-temporale delle operazioni svolte dai diversi soggetti economici che
intervengono, anche in momenti diversi, nelle lavorazioni”.
Il concetto di
interferenza della Corte di Cassazione supera il concetto di “interferenza”
elaborato in via amministrativa dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici (AVCP) nella Determinazione n. 3/2008, “che al contrario proponeva una
definizione più limitata”.
Infine
ricordiamo che il documento si sofferma anche sulla
responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro nei contratti
d’appalto.
Infatti
l’art. 26, comma 4, del D.Lgs 81/2008 prevede “una ipotesi di responsabilità
solidale tra committente ed appaltatore, in caso di infortunio del
lavoratore dipendente dell’appaltatore, per il danno da questi subito. Tale
specifico regime di responsabilità solidale precisamente riguarda il c.d.
danno differenziale, vale a dire quella
parte delle voci di danno liquidate in via giudiziale che tuttavia superano
l’importo indennizzato dall’Inail”.
Anche
questa è una norma “la cui finalità è quella di spingere il committente a
scegliere come partner commerciale un
appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri
dipendenti”. Si tratta insomma “di uno strumento risarcitorio che vale a
contrastare il ‘rischio morale’ del committente di ricorrere ad una impresa
che, decidendo di non effettuare investimenti nella sicurezza dei propri dipendenti,
offre i propri servizi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato”.
Ricordando che questa è una norma che “non riguarda la tradizionale forma di
responsabilità diretta da fatto illecito di cui il committente risponde se nel
corso dell’esecuzione dell’appalto il dipendente dell’appaltatore subisca un
infortunio sul lavoro”.
Il
regime di responsabilità solidale di
cui all’art. 26, comma 4 prescinde infatti “dalla responsabilità diretta del
committente nell’evento infortunistico occorso al dipendete dell’appaltatore o
del subappaltatore, e pertanto può di fatto avvenire che il committente sia
chiamato a rispondere in via solidale dei danni subiti dall’infortunato,
dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, indipendentemente da una propria
responsabilità diretta sull’evento infortunistico”.
“ Sicurezza
sul lavoro: obblighi e rischi da interferenza negli appalti”, a cura di
Davide Venturi [2]
(ricercatore Adapt – CSMB), documento tratto dal Bollettino Commissione di
Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” (formato
PDF, 275 kB).
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