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"DURC, le novità contenute nel DDL Semplificazioni bis"
fonte www.insic.it / Normativa
22/10/2012 - Il DDl Semplificazioni, approvato dallo scorso Consiglio dei ministri contiene alcuni importanti riferimenti al DURC.
Il testo prevede che il DURC debba essere sempre emanato d’ufficio, con validità di 180 giorni dalla data di emissione: la modifica è indicata all’articolo 7 del DDL che aggiunge: il responsabile dei lavori non è più vincolato all’esibizione del Durc, ma gli basterà dotarsi di una “ dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare”.
Le modifiche toccano quindi il Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) nell’articolo 38 si prevede l’obbligo di acquisizione d’ufficio del documento da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, e in modifica dell’articolo 118 comma 6 si indica che “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
Alcune correzioni toccano poi il Testo Unico di Sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: all’articolo 90 comma 9, alla lettera c) si indica che è possibile rendere “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
Il testo prevede che il DURC debba essere sempre emanato d’ufficio, con validità di 180 giorni dalla data di emissione: la modifica è indicata all’articolo 7 del DDL che aggiunge: il responsabile dei lavori non è più vincolato all’esibizione del Durc, ma gli basterà dotarsi di una “ dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare”.
Le modifiche toccano quindi il Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) nell’articolo 38 si prevede l’obbligo di acquisizione d’ufficio del documento da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, e in modifica dell’articolo 118 comma 6 si indica che “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
Alcune correzioni toccano poi il Testo Unico di Sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: all’articolo 90 comma 9, alla lettera c) si indica che è possibile rendere “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
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