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"Regione Sicilia: la manutenzione sulle coperture in sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
31/10/2012 - Preso atto dei diversi incidenti, spesso mortali, che avvengono nei
lavori sulle coperture e della
necessità di prevenirli con adeguati interventi di prevenzione, la Regione
Sicilia ha emanato il 5 settembre 2012 il
decreto
dell’Assessorato della salute “
Norme
sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da
predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza”.
Decreto
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS) il 5 ottobre e
che entrerà dunque in vigore - secondo quanto indicato all’articolo 11 (“trenta
giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta”) - il prossimo
5 novembre.
Il
decreto ha l’
obiettivo di dettare le
norme per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare “nella
progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
L’articolo
2 riporta l’
ambito di applicazione.
Il
decreto si applica:
-
a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come
definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 e dagli artt. 5 e 6 della
legge regionale n. 37/85, “nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti
tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le
coperture” (come definito nel successivo articolo 3);
-
a tutti gli interventi “eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già
esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di
costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione
certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali
interventi riguardino le coperture” (come definite all’art.3);
-
agli interventi edilizi “da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R.
n. 380/01 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture
portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art.
22, comma 2, D.P.R. n. 380/01”.
Sono
invece
esclusi “gli interventi
edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo” e le disposizioni non si
applicano alle istanze per il “rilascio dei titoli abilitativi o per le
varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima
dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Particolarmente
rilevante nel decreto è l’articolo 4 che prevede l’istituzione e l’obbligo di
presentazione dell’
elaborato tecnico
delle coperture.
In
particolare, come indicato nel decreto, l’
elaborato
tecnico:
–
“integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e
all’allegato XVI del D.
Lgs. n. 81/08;
–
è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del
ruolo di coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D.
Lgs. n. 81/08;
–
è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della
documentazione per la richiesta di cui all’art. 5;
–
è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori”.
Inoltre
l’elaborato tecnico delle coperture, anche in relazione ai vari adempimenti
descritti all’articolo 5, deve avere i seguenti
contenuti ed allegati:
a)
“elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e
l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il
transito e l’ esecuzione
dei lavori sulle coperture;
b)
relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia
evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e
protezione” (articolo 7). “Nel caso di adozione di misure di prevenzione e
protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che
impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche
delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c)
planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso
e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione
collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il
numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
d)
relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la
verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle
azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di
fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte
integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
e)
certificazione del produttore di dispositivi
di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
f)
dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta
installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o
ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di
buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle
lettere b) e c);
g)
manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio
e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione
fotografica;
h)
programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di
ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto
installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza”.
Per
concludere la presentazione del decreto ci soffermiamo su quanto indicato in
relazione ai
percorsi di accesso alla
copertura (art.8).
Tali
percorsi “possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di
operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di
sicurezza”.
Lungo
l’intero sviluppo dei percorsi di accesso alle coperture “è necessario:
-
che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati,
siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire
pericolo;
-
che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio,
tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare,
con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito
dell’operatore”.
Inoltre
è necessario che:
-
“i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di
caduta dall’alto;
-
i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a
gradini a sviluppo rettilineo”.
Infine
per i
percorsi non permanenti “devono
essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni
prescelte”. Si ricorda che i percorsi non permanenti “si realizzano tramite: a)
scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b)
apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in
quota;
c)
apprestamenti”.
Il
decreto riporta indicazioni anche per l’accesso alla coperture (art.9) e per il
transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura (art.10).
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