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"Terre da scavo, Ance: subito le norme per piccoli cantieri"

fonte wwwedilportale.com / Normativa

02/11/2012 - La disciplina sulle terre e rocce da scavo, definita con il DM 161/2012, non può ritenersi conclusa fino a che non sarà regolata la gestione dei materiali edili derivanti da cantieri con movimenti fino a 6 mila metri cubi. Lo ha affermato l’Ance nella sua nota illustrativa della normativa in materia.

Secondo l’Ance, il DM 161 ha il merito di definire una serie di questioni importanti, come l'individuazione della normale pratica industriale, il collegamento tra Piano di utilizzo ed
opere da realizzare, la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee
impiegate per lo scavo e la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di
produzione. Allo stesso tempo, però, le procedure sono complesse ed economicamente onerose, quindi sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
 
Si tratta di un aspetto che, a detta degli edili, riflette la volontà di privilegiare le grandi opere, mentre si dovrebbe intervenire con la massima urgenza per prevedere procedure semplificate nei cantieri minori.
 
Nel DM 161, sottolinea l’Ance, ci sono poi aspetti da chiarire, perché potrebbero dar luogo a interpretazioni discordanti. Utilizzo all'interno del cantiere di produzione, difficoltà applicative relative alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, disposizioni sul trasporto e sulla caratterizzazione sarebbero alcuni degli aspetti controversi.
 
Le disposizioni del DM 161 si applicano a partire dal 6 ottobre 2012 in tutti i casi in cui si desidera gestire le terre e rocce derivanti da scavi come sottoprodotti e non come rifiuti.
La norma si estende a materiali di scavo derivanti da lavori di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra, materiali litoidi e simili provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose.
Al contrario, non rientrano nella disciplina del decreto i materiali provenienti da operazioni di vero e proprio dragaggio.
 
Per la gestione dei materiali da scavo deve essere presentato il piano di utilizzo, che va presentato dal proponente all’autorità competente per l’opera da cui derivano i materiali di scavo. Nelle procedure deve essere sempre coinvolta l’Arpa. I costi del suo intervento sono a carico del proponente e verranno definiti entro il 21 marzo 2013 da un apposito decreto ministeriale.

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