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"Sulla individuazione del datore di lavoro nella pubblica amministrazione"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
19/11/2012 -
Un’altra sentenza sulla
individuazione della figura del datore di lavoro nella pubblica
amministrazione un tema questo che, benché il legislatore si sia
esplicitamente espresso con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, è ancora oggetto di
discussione con particolare riferimento alla necessità o meno che tale
individuazione sia accompagnata da una apposita delega. Nelle amministrazioni
pubbliche, ha infatti ribadito la suprema Corte, il datore di lavoro è per
disposizione legislativa il dirigente al quale spettano i poteri gestionali,
decisionali e di spesa ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposta ad un ufficio avente autonomia
gestionale e che in ogni caso non è necessaria alcuna delega dal parte
dell’amministrazione di appartenenza.
La sentenza del Tribunale e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale, in
composizione monocratica, ha condannato il direttore di un consorzio
intercomunale, con personalità giuridica ed autonomia gestionale, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro
2.000,00 di ammenda per diverse violazioni della normativa antinfortunistica.
Era stato accertato, infatti, nel corso delle indagini ispettive che il luogo
di lavoro delle sedi operative dell’ente consortile presso cui operavano i
dipendenti risultava privo dei requisiti elementari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori stessi per cui il Tribunale aveva ritenuto che dagli atti
fosse emersa la prova della sussistenza di tutte le violazioni riportate nei
capi di imputazione. Era stato accertato, altresì, che l’imputato fosse
responsabile di tali violazioni in quanto, a prescindere dal contenuto di una nota
esplicativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
secondo la quale, a norma delle disposizioni statutarie, l’imputato stesso
quale Direttore Generale era destinatario degli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro, l'articolo 28 dello Statuto attribuiva allo stesso ampi e
pregnanti poteri gestionali, decisionali e di spesa, propri del datore di
lavoro.
L’imputato ha fatto
ricorso alla Corte di Cassazione ponendo in evidenza che il Tribunale, dopo
aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che individua, per gli Enti,
il datore di lavoro nel dirigente al quale siano attribuiti poteri, gestionali,
decisionali e di spesa, ha ritenuto che tale qualifica nel Consorzio fosse
rivestita dal ricorrente mentre proprio dal richiamato articolo 28 dello
Statuto emergeva che tali poteri non
competevano al Direttore Generale, il quale aveva solo compiti di direzione del
personale, di organizzazione di funzione e di attribuzione di servizi e che,
con riguardo al personale dipendente, il Direttore Generale era sostanzialmente
carente di poteri decisionali e di spesa.
Secondo l’imputato,
infatti, in base al Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 compete
all'organo di direzione politica il dovere di individuare il dirigente cui
attribuire la qualità di datore di lavoro e nella circostanza, non risultando
alcuna delega, la qualifica di datore di lavoro non poteva che competere al
Presidente del Consorzio. Come seconda motivazione del ricorso presentato il
Direttore Generale ha inoltre sostenuto che il luogo di lavoro presso il quale
erano state riscontrate le violazioni alle norme antinfortunistiche era da
considerarsi "abusivo" in quanto creato dai dipendenti all'insaputa
degli amministratori per cui dello stesso il Consorzio era completamente
inconsapevole.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato
dall’imputato ritenendo le motivazioni addotte infondate. “
Non c'è dubbio”, ha sostenuto la suprema Corte, “
che, ai fini dell'applicazione della
normativa antinfortunistica, datore di lavoro sia il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri gestionali,
decisionali e di spesa, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale”.
E’ poi pacifico, ha proseguito la Sez. III, che il datore di lavoro, individuato secondo i
criteri sopra indicati, possa delegare
gli obblighi su di lui gravanti ad altri, con conseguente sostituzione e
subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma l'atto di delega deve
essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire una persona
tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi
poteri decisionali e di intervento, e che abbia inoltre accettato lo specifico
incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e
controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto
la legge prescrive. “
La delega quindi”.
ha proseguito la Corte di Cassazione,
“è
in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini
dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, come ribadito da questa
Corte (cfr. sez. 3 n. 26122 del 12.4.2005 - Capone), avere i seguenti
requisiti: essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al
delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve
essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento
del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere
giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; unitamente alle
funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
resistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”
Secondo la suprema Corte quindi il Tribunale, individuando nel
ricorrente il "datore di lavoro" in base allo Statuto dell’ente,
aveva applicato correttamente i principi sopra enunciati evidenziando, infatti,
che mentre l'articolo 20 attribuiva al Presidente del Consiglio di
amministrazione, oltre alla rappresentanza legale del consorzio, mere funzioni
generali di raccordo, di coordinamento e di vigilanza, l'articolo 28 dello
stesso Statuto attribuiva al Direttore Generale (all'epoca l’imputato) ampi poteri gestionali, decisionali e di
spesa, assegnandogli "
la
responsabilità gestionale del consorzio", la possibilità di operare
"
assicurando il raggiungimento dei
risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici"
e, in particolare, i compiti di "
dirigere
il personale del consorzio, organizzare funzioni ed attribuzioni di servizi,
settori e coordinamenti di aree, predisporre i piani di formazione ed
aggiornamento del personale; provvedere agli acquisti in economia ed alle spese
indispensabili per il normale ed ordinano funzionamento del consorzio ed entro
i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento; firmare gli
ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento".
“
Non c'è dubbio, quindi”,
ha concluso la suprema Corte, “
come ha ineccepibilmente
ritenuto il Tribunale, che il direttore generale del Consorzio avesse, a norma
di statuto, poteri gestionali, decisionali e di spesa e che, quindi, su di lui
gravassero gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Né risulta (non è stato neppure dedotto) che tali obblighi siano stati
delegati ad altri”.
Per quanto riguarda, infine, il secondo motivo relativo al luogo
di lavoro la Corte di Cassazione ha evidenziato che era stato accertato che il
Consorzio era a conoscenza dello stesso e che non era da considerarsi,
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, "abusivo" in quanto i
locali in questione costituivano l'unica sede del Consorzio dove i lavoratori
potevano conservare le attrezzature ed accedere alla firma giornaliera dei
registri nonché alla comunicazione delle notizie affisse in bacheca.
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