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"Due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
27/11/2012 - “In
applicazione dell’articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la
Commissione
invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per
conformarsi al presente parere motivato, entro due mesi dal ricevimento del
medesimo”.
Si conclude in questo modo il “
Parere motivato” indirizzato il 21
novembre 2012 al nostro paese per non conformità dei provvedimenti nazionali di
recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Si tratta della risposta all’ampia
nota - redatta dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e inviata l'8 Dicembre 2011 - per convincere la Commissione
Europea ad archiviare la procedura
d'infrazione 2010/4227.
Procedura di infrazione che era
stata sollevata dopo la denuncia di Marco
Bazzoni, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con un’adeguata
competenza in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Competenza che lo aveva
portato a segnalare aspetti critici e carenze normative del Testo Unico sulla
sicurezza, specialmente in relazione ai cambiamenti operati dal D.Lgs.
106/2009, il cosiddetto “ decreto correttivo”.
Se la procedura di infrazione riguardava
sei ipotesi di inosservanze della direttiva 89/391/CEE, la Commissione - come
indicato nella
lettera inviata a Marco
Bazzoni il 23 novembre 2012 - ha deciso di mantenere nel parere motivato, in seguito all'analisi dettagliata di tutti
gli elementi a sua disposizione, solo i due punti seguenti:
-
deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o
subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
-
proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di
valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali
apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della
direttiva 89/391/CEE)”.
Mentre gli altri quattro punti,
inclusi nella lettera di costituzione
in mora, non vengono più portati avanti dopo la risposta del Ministero
dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Queste le
motivazioni evidenziate nella lettera inviata a Marco Bazzoni:
- “
esonero dall'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori (possibile violazione dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE). Dall'analisi congiunta
dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (nel seguito
«Testo Unico-TU ») e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del TU risulta
che l'obbligo di valutare tutti i rischi e di stabilire il rispettivo documento
(obbligo di documentazione previsto esplicitamente dalla direttiva), non può
essere delegato e che in tutti i casi si deve redigere un documento scritto in
conformità alla direttiva 89/391/CEE. Questa interpretazione è d'altro canto
confermato dalla decisione della Suprema Corte italiana nella causa Cass. Pen.
23968/2011, cui le autorità italiane hanno fatto riferimento nella loro
risposta alla lettera di costituzione in mora: ‘
Il datore di lavoro, anche delle imprese sino a dieci dipendenti, non è
esonerato dal redigere e documentare formalmente, sia pure nella forma
semplificata e con le sole modalità di autocertificazione, la valutazione di
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori’;
-
differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del
rischio di stress da lavoro (possibile violazione dell'articolo 6,
paragrafo 3, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 5 della
direttiva 89/391/CEE): dall'analisi della versione modificata dell'articolo 28
del TU nonché della risposta delle autorità italiane alla lettera di
costituzione in mora risulta che l'obbligo per il datore di lavoro, previsto
nella direttiva 89/391/CEE, di valutare tutti i rischi cui i lavoratori sono
esposti, compresi i rischi di
stress da lavoro, è ormai in vigore nell'ordinamento giuridico italiano ed
è obbligatorio in tutti i casi;
-
differimento dell'entrata in vigore della legislazione sulla salute e
sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e
organizzazioni di volontariato e della protezione civile (possibile
violazione dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE). Nella loro risposta
alla lettera di costituzione in mora le autorità italiane fanno riferimento al
decreto ministeriale del 13 aprile 2011 che prevede l'applicazione della
legislazione nazionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a queste
categorie di persone, il che è quindi conforme alla direttiva 89/391/CEE;
-
disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile
1994. Le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione del DPR n.
151 del 1° agosto 2011. L'analisi di questo DPR unitamente all'analisi
della legge 14/2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012,
indica che le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data
9 aprile 1994, devono rispettare le disposizioni minime in materia di
prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CEE”.
Dunque
l’infrazione non è stata archiviata, ma è stata soltanto “ridotta”
nelle contestazioni ai primi due punti esposti. Il primo è relativo alla deresponsabilizzazione
del datore di lavoro in caso di delega o subdelega ed è riconducibile alla
cosiddetta
norma salva-manager,
norma introdotta dal D.Lgs. 106/2009, anche se “depotenziata” rispetto alla
prima versione proposta.
Il secondo punto riguarda la
proroga dei termini impartiti per la
redazione dei documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per
modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Una proroga che, secondo
quanto indicato da Bazzoni, può esporre le aziende e i lavoratori a rischi
eccessivi: “ci sono molte aziende in Italia che fanno lavorazioni pericolose”,
e non è accettabile “permettergli di non valutare i rischi per 90 giorni”.
Se lo Stato Italiano non
modificherà il D.Lgs. 81/2008 entro due mesi, ponendo fine all'infrazione, la
Commissione potrà ricorrere alla Corte di Giustizia Europea e il nostro paese
rischierà sanzioni pesanti.
Tutto questo mentre continuano le
critiche ad alcuni articoli del Disegno di Legge del
Governo recante nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese; disegno
di Legge che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Il messaggio della Commissione
europea sembra chiaro, malgrado la crisi economica, malgrado le resistenze e le
difficoltà nell’adempiere ad alcuni adempimenti normativi,
non ci possono essere arretramenti sul diritto alla salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Commissione Europea, “ Parere
motivato indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea per non conformità dei
provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro”, 21 novembre 2012 (formato PDF, 399 kB).
Commissione Europea, “ Lettera a
Marco Bazzoni - Rif: CHAP(09)-016; EU-PILOT 953/10/EMPL; Infrazione 2010/4227”,
23 novembre 2012 (formato PDF, 174 kB).
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