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"Designazione addetti antincendio, chiarimenti dal ministero Lavoro"
fonte www.insic.it / Normativa
29/11/2012 - Nelle
attività fino a 10 dipendenti il datore di lavoro deve designare gli
addetti antincendio sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto.
È questa la risposta all’interpello n.4 presentato al ministero del Lavoro dal Consiglio nazionale degli Ingegneri. Il quesito è stato pubblicato insieme ad altri, attinenti alle misure di salute e sicurezza sul lavoro, in un’area specifica del sito ministeriale.
Nel quesito il Consiglio voleva conoscere il parere della Direzione centrale per l’attività ispettiva sull’obbligatorietà o meno di tale designazione per queste realtà lavorative a basso rischio, sulla scorta dell’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, che al secondo comma, afferma: "per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio".
Secondo il ministero però questo articolo, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Al caso analizzato si applica invece l’articolo 18 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che peraltro prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di "svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione".
È questa la risposta all’interpello n.4 presentato al ministero del Lavoro dal Consiglio nazionale degli Ingegneri. Il quesito è stato pubblicato insieme ad altri, attinenti alle misure di salute e sicurezza sul lavoro, in un’area specifica del sito ministeriale.
Nel quesito il Consiglio voleva conoscere il parere della Direzione centrale per l’attività ispettiva sull’obbligatorietà o meno di tale designazione per queste realtà lavorative a basso rischio, sulla scorta dell’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, che al secondo comma, afferma: "per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio".
Secondo il ministero però questo articolo, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Al caso analizzato si applica invece l’articolo 18 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che peraltro prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di "svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione".
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