"Professionisti con ufficio in casa: come detrarre i costi"
fonte www.pmi.it / Normativa
Lavoro da libero professionista, lavoro in mobilità, consulenze: sono diverse le situazioni in cui i lavoratori possono avere la necessità di avere l’ ufficio nella propria abitazione.
Le spese sostenute per lo studio professionale in casa possono essere portate in deduzione ma solo dai titolari di partita IVA in fase di dichiarazione dei redditi.
=> Leggi le spese deducibili per i professionisti
Si tratta ovviamente di
spese promiscue:
fondamentalmente, bisogna scindere i costi sostenuti per le spese
familiari e per quelle professionali, dall’affitto alle bollette.
Ma come farlo?
Deduzioni immobili a uso promiscuo
Con la circolare n.35/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per semplificare il calcolo, le spese miste possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR.
=> Leggi anche come pagare l’IMU per immobili ad uso promiscuo
La deduzione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette, sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione.
La disposizione, spiega l’Agenzia stabilisce una forfetizzazione per semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Da precisare che tale regola del 50% si applica solo alla deducibilità dei costi.
Detrazioni IVA
Diverso è il caso delle detrazioni IVA, per le quali è invece necessario calcolare con precisione la quota di costi sostenuti a livello privato e quelli relativi alla porzione di immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
=> Leggi la normativa aggiornata sulle detrazioni IVA
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Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 35 del 20/09/12 dell’Agenzia delle Entrate
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