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"I chiarimenti sugli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/11/2012 - Le risposte della
Commissione
per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008
e istituita con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 – sono attese e importanti: forniscono
un parere ufficiale in merito a quesiti di ordine generale sull’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Infatti
le risposte, come recita il Testo Unico,
costituiscono
criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
In
relazione alla recente pubblicazione
di sette risposte a altrettanti interpelli presentati, ci soffermiamo oggi
su due diversi interpelli correlati alla
formazione
degli addetti al primo soccorso e alla
designazione
dei lavoratori addetti al servizio antincendio.
Puntosicuro
ha recentemente affrontato il tema della formazione per gli addetti al primo
soccorso con riferimento ad un chiarimento del Ministero del lavoro circa la possibilità
di utilizzare la modalità e-learning.
L’
interpello n. 2/2012, che ha ricevuto
risposta
il 15 novembre 2012, chiedeva
invece alla Commissione un parere “relativamente alla possibilità di ritenere
assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di
primo soccorso, nel caso di incaricati che siano
soccorritori ‘attivi’, intendendo con questo termine
volontari che abbiano frequentato i corsi
per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce
Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli
aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi”.
Per
rispondere al quesito, presentato dalla Confederazione Italiana della Piccola e
Media Industria ( CONFAPI),
la Commissione ricorda che la formazione dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di primo soccorso “trova espressa disciplina nel D.M.
15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni. Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede
una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure
di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione”.
La
risposta della Commissione, che sottolinea di non conoscere il contenuto dei
corsi teorici o pratici per la qualifica di VdS, offre una risposta chiara.
L'obbligo
di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo
soccorso “
può ritenersi assolto solo nel
caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la
durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello
superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come
numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei
programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità
di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni
degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e
negli argomenti mancanti”.
L’
interpello n. 4/2012, che ha ricevuto
risposta
il 15 novembre 2012, è invece
la risposta ad un quesito relativo all’
obbligo
di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende
fino a dieci lavoratori.
A
questo proposito è bene ricordare che il
Decreto
legislativo 81/2008 all’articolo 18, comma 1, lett. b) indica:
Articolo
18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1.
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(...)
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
(...)
(...)
Inoltre
lo stesso comma alla lett. t) recita che il datore di lavoro deve:
t)
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
(...)
In
relazione alle dimensioni dell'azienda o dell’unità produttiva il
C onsiglio
Nazionale degli Ingegneri ha chiesto il parere della Commissione in merito
alla “obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci
lavoratori, della designazione degli addetti
al servizio antincendio, tenuto presente che l'articolo 5 del DM 10 marzo
1998, al secondo comma, afferma che "[...]
per i luoghi di lavoro ave sono occupati meno di dieci dipendenti, il
datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio".
In
risposta la Commissione sottolinea che l'articolo 5, comma 2, del DM
10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo della redazione del
piano di emergenza ma non della individuazione delle “misure organizzative e gestionali
da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di
incendio basso”.
Dunque
quanto richiesto dall'articolo 18 “trova applicazione anche nel caso in esame”
e dunque anche per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori.
Tra
l’altro tale disposizione “è ulteriormente confermata dall'art. 34, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede
la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque
lavoratori, di ‘
svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione’.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla
base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora
tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 1 0/03/1998)”.
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