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"Cantieri sicuri: gli obblighi del cittadino committente"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
30/11/2012 - Se per le aziende gli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri
edili possono sembrare complicati, al privato cittadino che si trova ad
essere committente appaiono come una missione impossibile. Più che mai per i
committenti privati sono necessarie
informazioni chiare e puntuali su tutti gli obblighi. È necessario un supporto
che parta dalla scelta dell’impresa, passi per la firma del contratto e segua
la realizzazione dell’opera secondo quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Ance
L’Aquila, “ Vademecum
del cittadino/committente”
Proprio
per semplificare tutti questi passaggi l’ Ance di L’Aquila
ha realizzato una semplice guida per il cittadino committente - dal titolo “
Vademecum
del cittadino/committente” - con i concetti che sono alla base di un
buon contratto di appalto e di una buona realizzazione di opere, sia dal punto
di vista tecnico che legale.
Se
il
primo capitolo mette in guardia
il cittadino committente sulle responsabilità che gli competono, il
secondo capitolo spiega i vari passaggi
del cosiddetto “contratto tipo”, uno strumento messo a punto dal legislatore
per salvaguardare gli interessi del cittadino e per metterlo al riparo dalle
insidie legali dei contratti di affidamento lavori.
Infine
il
terzo capitolo presenta un
sistema di valutazione che prende in considerazione diversi parametri per
stilare una sorta di classifica delle imprese.
Nel
primo capitolo si definisce in particolare il
privato committente, cioè il “soggetto per conto del quale viene
realizzata l’intera opera (es. il proprietario dell’immobile, l’amministratore
di condominio, il presidente di un consorzio obbligatorio) che, al fine di
realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad
un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi”.
Se
poi il Committente decide di delegare tutti o alcuni dei propri compiti,
sgravandosi dalle responsabilità connesse, “dovrà designare la figura del
Responsabile dei
Lavori, soggetto che deve avere la possibilità di decisioni autonome
nello svolgimento dei compiti a lui delegati”.
Il
D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, attribuisce al committente “precise responsabilità
di carattere penale ed amministrativo”. Il committente nelle vigenti normative
sulla sicurezza è il ‘perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri’,
colui “che per primo ha il compito di valutare il soggetto al quale ‘affidare
le chiavi di casa’. È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla
base dei loro requisiti
tecnico-professionali riferiti ai lavori da eseguire; concorda con il
progettista di fiducia i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle
soluzioni tecnico-operative e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base
di una valutazione economica”.
Il
vademecum entra poi nel dettaglio dei
compiti
del committente, partendo dalla situazione in cui nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Il
Committente o il Responsabile dei lavori “contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La norma non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a
100.000 euro; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione
sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei
lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione.
Questo dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e
formazione specifica”.
Inoltre
il Committente, o il Responsabile dei lavori, “contestualmente all’affidamento
dei lavori, designa il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori. Anche in questo
caso dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e
formazione specifica”.
Il
Committente ha poi il compito di comunicare “alle imprese affidatarie ed
esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il
nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere
indicati nel cartello di cantiere”.
Nei
cantieri di entità presunta di almeno
200 uomini-giorno (entità rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera)
con o senza
rischi particolari (indicati all’Allegato XI al D.Lgs. 81/2008), il
Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’
idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti
documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b)
documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere
provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per
sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed
idoneità sanitaria;
c)
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di
sospensione dell’attività imprenditoriale;
e)
dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
f)
dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei
riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile”.
Il
Committente, o il responsabile dei lavori, “verifica anche l’
idoneità tecnico-professionale dei
lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b)
specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e
opere provvisionali;
c)
elenco dei dispositivi
di protezione individuali in dotazione;
d)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
(quando previsti dalle norme vigenti);
e)
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Rimandiamo
i lettori alla lettura del vademecum in relazione agli adempimenti per i
cantieri di entità inferiore a 200 uomini-giorno, con lavori che non comportano
rischi particolari (per i vari obblighi nel documento sono riportate anche le
sanzioni previste dalla normativa).
Ci
soffermiamo invece su un
obbligo valido
per tutti i cantieri.
Il
Committente o il Responsabile dei lavori “trasmette all’Amministrazione
comunale, o altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima
dell’inizio dei lavori:
a)
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del
D.Lgs. 81/08 (nei casi in cui è prevista);
b)
DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
c)
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale
delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi,
dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti”.
Riguardo
infine alla
notifica preliminare si
ricorda che il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette “all’Azienda
Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica
preliminare di cui all’articolo 99 (con i contenuti previsti all’Allegato XII
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell’avvio dei lavori nei seguenti casi:
-
cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente;
-
cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma che lo diventano
per effetto di varianti in corso di opera;
-
cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno.
Il
Committente o il Responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere ai suddetti
Enti anche gli eventuali aggiornamenti in relazione alle modifiche dei
contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi”.
Concludiamo
questa breve presentazione dei principali adempimenti indicando che è “
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo
in assenza di:
-
Fascicolo dell’opera nei casi in cui è richiesto;
-
Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;
-
DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi”.
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