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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori autonomi"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/12/2012 - Sulla formazione
dei lavoratori autonomi alla luce dei nuovi accordi stato-regioni. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Alla luce dell’ Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori come deve comportarsi il
committente datore di lavoro con i lavoratori autonomi che operano presso la propria
azienda? Spetta a lui formarli in base ai rischi presenti in azienda?
Risposta
Le disposizioni
che riguardano la formazione dei lavoratori autonomi sono contenute nell’articolo
21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riportante il Testo Unico in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro, così come
modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs 3/8/2009 n. 106, oltre
che nell’Allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., se l’attività da
questi è svolta nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, e nell’Accordo
Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori raggiunto nell’ambito della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome nella seduta del 21/12/2011.
Secondo
l’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., infatti:
“
1. I componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile,
i lavoratori autonomi che compiono
opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro
in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b)
partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di
cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Quindi per quanto riguarda la formazione dei
lavoratori autonomi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il
legislatore ha esplicitamente indicato che gli stessi hanno la facoltà di partecipare
a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività dagli
stessi svolte ma che, nel momento in cui intendano farlo, lo devono comunque fare
secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla
formazione in generale dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, fermo
restando comunque il rispetto degli obblighi previsti da norme speciali.
Fra le norme speciali applicabili ai lavoratori
autonomi, per quanto riguarda la loro formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, si richiamano in particolare le disposizioni contenute
nell’articolo 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, contenente il “
Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera
g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, secondo le quali
qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o da lavoratori
autonomi qualificati che abbiano provveduto obbligatoriamente (e quindi non più
facoltativamente) a formarsi sui rischi propri dell’attività svolta e secondo
le previsioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2009 e s.m.i..
Nel caso che l’attività del lavoratore
autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano,
altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il
committente deve effettuare ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., verifica che deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati
nell’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. fra i quali), per quanto riguarda i
lavoratori autonomi, viene richiesto al punto 2 lettera d il possesso di un attestato
che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie
del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.
E’ stato con l’Accordo sulla formazione
dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, il quale, secondo
quanto espressamente indicato nella premessa dell’Accordo stesso, si applica anche
alla formazione dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008
fra i quali sono inseriti appunto i lavoratori autonomi, che è stato sostanzialmente
stabilito, seguendo i principi già fissati dallo stesso art. 21, che le
modalità, i contenuti e la durata minima della formazione indicati nell’Accordo
per i lavoratori dipendenti valgono anche per i lavoratori autonomi, se questi
devono provvedere a formarsi, e che quindi in pratica anche la formazione specifica
dei lavoratori autonomi deve essere legata strettamente agli effettivi rischi
presenti nell’attività che gli stessi vanno a svolgere.
In tal caso in definitiva tutto avviene come per i lavoratori
dipendenti con la sola differenza che il lavoratore autonomo provvederà a
curare la sua formazione a proprie spese prima di assumere la prestazione di
lavoro.
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