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"Fumo passivo: chiarimenti sull'esposizione dei lavoratori"
fonte www.insic.it / Salute
05/12/2012 - In data 22 novembre sono stati diversi gli interpelli presentati
alla Commissione interpelli del ministero del Lavoro. Dopo aver
approfondito su quanto chiarito in merito
all’utilizzo delle prossime procedure standardizzate, passiamo all’analisi
dell’interpello 6
che risponde in materia di esposizione dei lavoratori al fumo passivo
nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle sale bingo.
Gli istanti chiedevano conferma della possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, assicurando il rispetto di alcune specifiche condizioni relative ai locali (adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003), al carattere della temporaneità della presenza dei lavoratori in queste zone e all’avvenuta valutazione dei loro rischi da parte del datore di lavoro.
La Commissione conferma che il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività e ricorda che il comma 3 del citato articolo 51 della Legge n.3/2003, afferma che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande deve ammettersi la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Pertanto, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, ancorché i lavoratori operino seppure temporaneamente, in locali adeguati in base ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Gli istanti chiedevano conferma della possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, assicurando il rispetto di alcune specifiche condizioni relative ai locali (adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003), al carattere della temporaneità della presenza dei lavoratori in queste zone e all’avvenuta valutazione dei loro rischi da parte del datore di lavoro.
La Commissione conferma che il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività e ricorda che il comma 3 del citato articolo 51 della Legge n.3/2003, afferma che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande deve ammettersi la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Pertanto, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, ancorché i lavoratori operino seppure temporaneamente, in locali adeguati in base ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
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