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"Verifiche su attrezzature, un decreto fissa le tariffe"
fonte www.insic.it / Normativa
06/12/2012 - Il
Ministero del
Lavoro ha resa nota la pubblicazione del
DM 23 novembre
2012 che fissa
le
Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature
di lavoro.
Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi ai consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento.
Nell’allegato è presente una tabella riassuntiva delle diverse attrezzature di lavoro e dei diversi importi tariffari per la prima verifica periodica, e per quella successiva alla prima.
L’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro previste nell’allegato VII, risiede nell’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008. La prima di tali verifiche è effettuata dall’Inail, ex Ispesl, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore dì lavoro.
Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi ai consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento.
Nell’allegato è presente una tabella riassuntiva delle diverse attrezzature di lavoro e dei diversi importi tariffari per la prima verifica periodica, e per quella successiva alla prima.
L’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro previste nell’allegato VII, risiede nell’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008. La prima di tali verifiche è effettuata dall’Inail, ex Ispesl, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore dì lavoro.
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