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"Nelle sale per fumatori è possibile la presenza di lavoratori? "
fonte www.puntosicuro.it / Salute
07/12/2012 - Diversi documenti, presentati dal nostro giornale, hanno messo in
rilievo la pericolosità del
fumo passivo
nei luoghi di lavoro. Un fumo che è costituito da circa 4000 sostanze
chimiche pericolose, in molti casi sostanze irritanti, tossiche o
cancerogene.
Ricordiamo
che in relazione alla pericolosità di queste sostanze l’Inail - ex Ispesl ha
messo a disposizione uno spazio online con informazioni per la tutela dei lavoratori
e strumenti operativi per l'adeguamento alla normativa vigente.
Riguardo
all’esposizione dei lavoratori al fumo passivo la “normativa vigente” non è
tuttavia sufficientemente chiara, tanto che la CSIT (Confindustria
Servizi Innovativi e Tecnologici), la Federbingo e l' Ascob hanno avanzato
istanza
di interpello per conoscere il parere della
Commissione per gli interpelli relativamente alla possibilità di
ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.
Ricordiamo
che la
Commissione per gli interpelli
- prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 – è stata istituita con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 e
fornisce un parere ufficiale in merito a quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’
interpello n. 6/2012 - con risposta
il 15 novembre 2012 e pubblicazione il
22 novembre 2012 - fornisce dunque chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di fumo
passivo nei luoghi di lavoro.
Più
in particolare la CSIT, la Federbingo e l'Ascob avevano chiesto che fosse
confermato che ...
la richiamata
normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori
presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le
seguenti condizioni:
- i locali devono
essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
- la presenza dei dipendenti
deve essere temporanea;
- il datore di
lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In
particolare si fa riferimento a quanto contenuto nella
legge n. 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali
chiusi:
Art.
51. Tutela della salute dei non fumatori
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad
eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui
al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione
ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i
livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i
locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai
sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di
somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito
fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale
regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono
costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali
adibiti ai fumatori. |
La
Commissione ricorda poi che suddetta normativa ha trovato regolamentazione
specifica “nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che
ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico
ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei
requisiti tecnici dettati dal DPCM
del 23 dicembre 2003”.
E
come sottolineato dal Ministero della Salute con la circolare del 17 dicembre
2004, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 persegue
il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con
l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come
tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata
esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Premesso
tutto questo la Commissione risponde al quesito fornendo le seguenti
indicazioni.
Il divieto
di fumo “riguarda tutti i lavoratori in quanto ‘utenti’ dei locali
nell'ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo
51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai
non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie
complessiva di somministrazione. Se ne deduce che
negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande
non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche
nei locali riservati ai fumatori”.
Con
riferimento alla normativa attualmente vigente, si ritiene, pertanto, “che, in
tali locali,
anche nelle sale per
fumatori sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a
specifiche mansioni”.
Tuttavia
non bisogna dimenticare che al fine della “tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali
riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM
del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti
dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione
della presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la
sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”.
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