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"Procedure standardizzate: entrata in vigore e eventuali proroghe"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/12/2012 - Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al
recepimento da parte del Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 – relativo alle
procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei
rischi - è venuto il momento di entrare nel merito delle procedure
elaborate dalla Commissione consultiva permanente il 16 maggio 2012.
Procedure
che non si discostano da quanto già segnalato da PuntoSicuro a settembre,
quando era stata pubblicata e analizzata una bozza
del decreto, allora ancora in attesa di firma e di parere favorevole della
Conferenza Stato-Regioni (parere ottenuto il 25 ottobre).
Prima
di soffermarci sulle procedure è bene leggere attentamente il
Decreto Interministeriale del 30 novembre
2012. Sono solo due articoli, ma, come vedremo, meritano la nostra
attenzione.
Innanzitutto
riportiamo il
primo articolo del decreto,
articolo che sottolinea quali saranno le aziende che potranno utilizzare le procedure
standardizzate e rimanda a futuri aggiornamenti della modulistica:
Articolo 1
1.
Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.
81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del
D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla
Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2.
I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del
D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla
Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3.
I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la
modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata
sul sito www.lavoro.gov.it
, sezione "sicurezza nel lavoro".
4.
Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si
considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto. |
Tuttavia
è sul
secondo articolo che vengono alla
luce alcune
perplessità:
Articolo 2
1.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12
maggio 2012, n. 57.
2.
Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione,
previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente
decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma
5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso
rischio infortunistico. |
La
seconda parte del comma 1 (
il decreto entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57) non
è molto chiara.
Ricordiamo
innanzitutto che il Decreto Legge
12 maggio 2012, n. 57 - contenente “Disposizioni urgenti in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti
e delle microimprese” – ha spostato l’obbligo per le microimprese di effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate al
31 dicembre 2012. Procedure
standardizzate che avrebbero potuto essere firmate e pubblicate in un decreto
già a ottobre. Ma cosi non è stato.
Ora
che succede?
Da quando sarà possibile
utilizzare le nuove procedure?
Secondo
una prima lettura del secondo articolo del Decreto, prima dei sessanta giorni
successivi “alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” le
microimprese potrebbero non poter più autocertificare la valutazione dei rischi
(Decreto legge 57/2012) ma non poter utilizzare ancora le procedure standardizzate...
Per
avere risposte competenti e ufficiali abbiamo girato i nostri dubbi a Lorenzo
Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei principali
referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
“Effettivamente
leggendo l’articolo sembrerebbe esserci una sorta di buco: non si potrebbero
utilizzare le procedure standardizzate dal 31 dicembre 2012 al sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci ha fatto la
stessa domanda anche Confindustria. Tuttavia la mia
interpretazione del testo, che ho dato a Confindustria, è che dal
31 dicembre sia in vigore il decreto sulle procedure standardizzate. Procedure
che da quella data si possono utilizzare”.
Con
“si possono”, Lorenzo Fantini fa riferimento alla recente risposta della Commissione
degli interpelli a un quesito
della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) : il datore di lavoro
di una azienda fino a 10 lavoratori pur disponendo delle procedure
standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione
del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni” può sempre predisporre un
DVR per mezzo di procedure non corrispondenti a quelle standardizzate.
Dunque
- continua la risposta di Lorenzo Fantini a PuntoSicuro - “
l’interpretazione che stiamo dando è quella di poter utilizzare sin dal
primo gennaio del 2013 le procedure standardizzate. E in ogni caso anche
non utilizzando questa interpretazione, le aziende potranno fare il DVR
liberamente senza seguire procedure standardizzate. Almeno secondo l’interpretazione
data dalla Commissione interpelli. Non solo in questo regime transitorio,
ammesso che ci sia, ma in generale”.
Inoltre,
conclude Fantini, “
potrebbe esserci una
proroga, anche se bisogna vedere cosa succede se il governo cade. Con il
nostro ufficio legislativo era stato concordato di riportare in una norma di
legge una
proroga di sessanta giorni.
Una proroga che potrebbe finire in uno dei prossimi veicoli normativi, può
darsi anche nel decreto relativo alle province. In qualche punto comunque dovrebbe
essere inserita”.
PuntoSicuro,
che nei prossimi giorni si soffermerà anche sul dettaglio delle procedure
standardizzate, manterrà alta l’attenzione in merito a futuri ulteriori
chiarimenti del Ministero e all’eventuale pubblicazione di nuove proroghe.
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