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"Infortuni, rispondono l’amministratore e il responsabile di cantiere"
fonte www.edilportale.com / Normativa
11/12/2012 - L’amministratore unico e il responsabile del cantiere sono responsabili
dell’infortunio subito dal lavoratore che non utilizza i dispositivi di
sicurezza. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza
43434/2012.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’amministratore unico e il responsabile di cantiere avevano consentito al lavoratore di operare sul tetto di un capannone senza cinture di sicurezza perché “fornite ma non utilizzabili” e senza altri dispositivi anticaduta.
Sul tetto del capannone era presente un lucernario non coperto, che aveva provocato la caduta del lavoratore, facendogli riportare lesioni mortali.
Dai rilievi effettuati in seguito all’incidente, era inoltre emerso che le funi di trattenuta erano state installate dopo l’infortunio.
Durante lo svolgimento del processo, l’amministratore unico aveva affermato che la responsabilità doveva essere imputata al responsabile di cantiere, dato che la gestione delle operazioni per la sicurezza erano state a questi delegate.
A detta della Cassazione, però, la responsabilità penale non è delegabile. Dalla documentazione non si poteva inoltre stabilire se al responsabile per la sicurezza fossero state fornite le dotazioni finanziarie adeguate per provvedere ai compiti affidatigli.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’amministratore unico e il responsabile di cantiere avevano consentito al lavoratore di operare sul tetto di un capannone senza cinture di sicurezza perché “fornite ma non utilizzabili” e senza altri dispositivi anticaduta.
Sul tetto del capannone era presente un lucernario non coperto, che aveva provocato la caduta del lavoratore, facendogli riportare lesioni mortali.
Dai rilievi effettuati in seguito all’incidente, era inoltre emerso che le funi di trattenuta erano state installate dopo l’infortunio.
Durante lo svolgimento del processo, l’amministratore unico aveva affermato che la responsabilità doveva essere imputata al responsabile di cantiere, dato che la gestione delle operazioni per la sicurezza erano state a questi delegate.
A detta della Cassazione, però, la responsabilità penale non è delegabile. Dalla documentazione non si poteva inoltre stabilire se al responsabile per la sicurezza fossero state fornite le dotazioni finanziarie adeguate per provvedere ai compiti affidatigli.
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