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"I quesiti sul decreto 81: la formazione per diverse fasce di rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/12/2012 - Sulla
formazione dei lavoratori occupati in una azienda nella quale vengono svolte
attività a fasce di rischio diverse. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Con riferimento alle
aziende nelle quali vengono svolte attività a rischio diverse non è ancora chiaro,
nel caso ad esempio di una azienda che è catalogata a rischio medio ma nella
quale alcuni lavoratori sono esposti ad un rischio basso svolgendo semplice
attività di ufficio, se il datore di lavoro sia obbligato ad impartire anche a
loro la formazione per il rischio medio (8 ore) o può fare quella per il
rischio basso (4 ore).
Risposta
Sui casi prospettati
nel quesito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti
e preposti, raggiunto in seno alla Conferenza Stato Regioni nella seduta del
21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in
vigore il 26/1/2012, non fornisce in
realtà delle indicazioni chiare e precise o quanto meno le dà in maniera in un
certo senso confusa. Le incertezze sussistono in particolare per quanto
riguarda la determinazione della durata della formazione
specifica da impartire ai lavoratori in quanto sulla formazione generale non
vi é alcun dubbio.
Per la formazione
specifica, infatti, l’Accordo del 21/12/2011, al punto 4 riguardante
l’articolazione del percorso formativo dei lavoratori, indica che la stessa
deve avere durata di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
delle aziende che lo stesso Accordo ha inquadrate nell’Allegato 2 in aziende a
basso, medio ed alto rischio, con la precisazione comunque che il percorso formativo
e i relativi argomenti possano essere ampliati in base alla natura e all’entità
dei rischi effettivamente presenti in azienda aumentando di conseguenza il
numero delle ore di formazione.
Nello stesso punto
4 però l’Accordo prende in considerazione, inquadrandoli nei “
casi particolari”, i casi nei quali,
contrariamente a quanto sopra indicato, i lavoratori,
a prescindere dal
settore di appartenenza, svolgano mansioni che non comporti la loro
presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi per i quali viene concesso che
possano frequentare dei corsi individuati per il rischio basso, sulla base ovviamente
dalla presunzione, che non sempre comunque si avvera, che fuori dei reparti
produttivi (vedi uffici) vi siano bassi rischi e che invece nell’attività
svolta nei reparti produttivi i rischi siano più alti.
E’ chiaro quindi in
definitiva che dalla lettura del punto sopra indicato dell’Accordo sulla
formazione dei lavoratori emerge che il datore deve individuare la durata della
formazione specifica da impartire ai suoi lavoratori prioritariamente facendo
riferimento alla classificazione delle aziende riportata nell’Allegato 2 dell’Accordo
stesso ma che poi è obbligato ad ampliarla, se necessario, facendo riferimento all’attività effettivamente svolta
dai lavoratori ed ai rischi reali che gli stessi possano correre durante il loro
lavoro, ma che d’altro canto può anche ridurla nel caso in cui alcuni
lavoratori sono impegnati in attività per lo svolgimento delle quali sono
sottoposti sempre a rischi inseriti in una fascia più bassa.
Alla luce di quanto
sopra detto pertanto ed in risposta al quesito formulato, finalizzato a sapere
se il datore di una azienda inserita fra quelle a rischio medio può impartire
ai propri lavoratori una formazione specifica di quattro ore anziché di otto
ore in considerazione del fatto che gli stessi sono esposti a rischi di fascia
bassa, svolgendo attività di ufficio, si fa presente che
tale scelta è allo stesso consentita.
Una forte
perplessità si ritiene comunque di esprimere in merito all’introduzione della sopraindicata
condizione particolare che l’Accordo ha voluto inserire per quanto riguarda la possibilità
di ridurre la durata della formazione specifica e ciò in considerazione
dell’esiguo numero di ore previsto dall’Accordo per la formazione specifica, specie
se riferito al numero ed alla entità dei rischi che possono essere presenti in
azienda indicati nello stesso punto 4 per fronteggiare i quali viene richiesta
la formazione stessa. In realtà sarebbe stato più opportuno per tutti i
lavoratori impegnati in azienda vincolare la formazione specifica alle ore
indicate per i settori di appartenenza (4,8,12) anche per tenere conto che se
un lavoratore in una azienda svolge la propria attività ad esempio negli uffici
non è escluso ed è anzi facile che lo stesso, sia pure saltuariamente, possa frequentare
quegli ambienti dell’azienda medesima che l’Accordo definisce “settori
produttivi”.
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