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"Edilizia: l’evoluzione normativa dei costi della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
12/12/2012 - Per comprendere cosa siano i
costi
della sicurezza e comprendere gli obblighi richiesti dalla normativa
vigente è bene comprendere l’evoluzione della normativa negli anni. A partire
dal D.Lgs. 494/1994 fino al d.p.r. 207/2010, il nuovo regolamento di attuazione
del codice degli appalti.
Questo,
in estrema sintesi, è il senso della relazione dal titolo “
Evoluzione normativa dei costi della sicurezza: dal D.L.vo 494/96 al
DPR 207/10” che l’Ing. Giuseppe D’Agostino ha presentato al seminario “ I costi della
sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario
tenuto a Roma il 23 marzo 2012 e organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale
di Roma e Provincia (CTP).
Dopo
aver presentato le normative che hanno introdotto nella nostra legislazione il
costo delle misure di sicurezza previste nei piani (ad esempio con riferimento
alla legge 415/1998), il relatore si sofferma sulla definizione dei “
costi della sicurezza”.
Non
ci dovrebbero essere ancora interpretazioni libere di questo concetto, perché è
la stessa normativa che ci aiuta a comprenderlo.
Già
il dpr 554/1999, “cioè il vecchio regolamento di attuazione sugli appalti,
affermava e disponeva che ogni lavorazione doveva prevedere un’aliquota
percentuale per le spese relative alla sicurezza”. Non solo. In tutti i
prezzari ufficiali che c’erano fino a ieri e che sono ancora in vigore “per
ogni singola lavorazione sono inclusi il prezzo della lavorazione medesima ma
anche il costo
della sicurezza, secondo un decreto ministeriale del 2000, il quale
stabilisce che in quelle voci vengano compresi gli oneri della sicurezza”.
Inoltre
un po’ di chiarezza sui costi della sicurezza l’ha portata l’Autorità di
vigilanza con diverse
determinazioni
che hanno offerto “indicazioni utili per poter valutare i costi della
sicurezza”. Ad esempio:
-
Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio
2000 - Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera
in attesa del regolamento attuativo;
-
Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001
– Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Nella
determinazione del 2000 l’Autorità indicava che “le stazioni appaltanti erano
tenute ad evidenziare nei bandi di gara la stima degli oneri della sicurezza, e
sottolineava anche che questa valutazione doveva essere fatta in modo non
elusivo e non in maniera riduttiva”.
Inoltre
la determina 37 recita:
la
particolareggiata elencazione contenuta nell’articolo 12 del 494 sul contenuto
del piano di sicurezza e coordinamento sgombra altresì il campo dei gruppi di
coloro che considerano il piano di sicurezza come un documento generico. È
quindi dal 2000 “che viene messo in evidenza il concetto che un piano
di sicurezza non deve essere generico come purtroppo siamo stati abituati
in pratica negli anni. Infatti caratteristica del piano è anche la stima dei
costi della sicurezza che devono essere contenuti nel piano stesso, che non può
essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza”.
La
determina dell’autorità di vigilanza dice anche che “la
stima complessiva delle spese di sicurezza è composta da
due parti: una viene inclusa nel prezzo
unitario delle singole lavorazioni e l’altra – i cosiddetti oneri ‘speciali’ –
che non è inclusa nei prezzi”. Ora “sia la parte degli oneri della sicurezza
che è inclusa nei prezzi, sia quella che riguarda gli oneri ‘speciali’ devono
essere determinate dal progettista, secondo quanto stabilito dall’Autorità di
vigilanza nel 2001”.
In
particolare “nel caso degli oneri che vengono inclusi nei prezzi, il
progettista ha l’obbligo di determinare
analiticamente la quota di detti oneri, mentre per quanto riguarda gli oneri
‘speciali’, egli deve procedere ad un computo metrico: la somma di questi
valori aggiunta a quella degli altri prezzi porta alla determinazione delle spese
complessive e di conseguenza anche all’incidenza media della manodopera”.
Successivamente
nel 2003, in attuazione dell’articolo 31 della legge 109, viene approvato il
d.p.r. 222, “ Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in attuazione
dell’articolo 31 comma 1 della legge 109”.
Il
relatore ricorda che “l’ambito di applicazione di questo d.p.r. riguarda i
lavori sia privati sia pubblici, e il suo compito è quello di disciplinare i
contenuti minimi del piano di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
compresa la stima dei costi della
sicurezza”. L’obiettivo di questa disposizione è quello “di garantire che
le misure preventive ed organizzative previste nei piani di sicurezza, in
quanto ne è già stato stimato il valore economico, scomputandole dai costi
generali, vengono interamente messe in atto in modo da garantire che i lavori
siano svolti con il livello di sicurezza richiesto”. Ed è bene tener conto che
“tutto il d.p.r. 222 oggi si ritrova per intero e senza modifiche” all’interno
dell’allegato XV del Decreto legislativo 81/2008.
Infatti
il decreto 81 recita che ove prevista la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) ai sensi dell’Titolo IV, capo 1, nei costi della sicurezza
vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste i costi: degli
apprestamenti previsti dal PSC, delle misure protettive e preventive, dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti, degli impianti di terra e protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti di evacuazione
fumi, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, delle procedure
contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, degli eventuali
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni delle misure di coordinamento relative all’uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
Sempre
in relazione all’
evoluzione storica
delle normative e delle leggi che hanno riguardato i costi della sicurezza, si
arriva al 2005. Ad esempio ad un parere, emesso dall’unità operativa di
coordinamento istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e nel 2006 ad un’altra determina, la numero 4 ( Determinazione
n. 4/2006 del 26 luglio 2006).
Con
questa determina l’Autorità di vigilanza “stabilisce per quanto riguarda l’elenco
dei costi della sicurezza previsti all’interno dell’articolo 7 del d.p.r. 222,
che si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e
quindi arriviamo verso le fasi di progettazione della sicurezza, quindi al
singolo cantiere e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori”.
Bisogna
capire bene “il concetto di opere necessarie ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere, anche perché il problema che spesso viene
fuori” è quello “riguardante i
ponteggi,
visto che nell’elenco degli apprestamenti il legislatore li ha posti al primo
posto”.
Il
legislatore “si è già espresso su questo elemento perché sempre la
determinazione 4 afferma che tali interpretazioni, ad esempio, andare a
distinguere tra ponteggi di
servizio e ponteggi di sicurezza, potrebbero anche essere non irragionevoli
in un piano astratto però non sarebbero di agevole applicazione soprattutto
quando si discute se un apprestamento, o una parte di esso, sia destinato in
prevalenza a garantire la sicurezza del lavoratore, oppure sia un elemento che
riguarda soltanto la lavorazione. Quindi con quell’elenco che il legislatore ha
inserito nella legislazione vigente ha privilegiato una scelta definitiva
attraverso un’inequivocabile seppur semplificativa elencazione di tipologie di
apprestamenti i cui costi vanno esclusi sicuramente dal ribasso”.
Riguardo
alla stima dei costi il legislatore ha sottolineato che tale stima “deve essere
congrua, analitica per le singole voci o che si può fare riferimento ad analisi
di costi comprese o desunte da indagini di mercato. Inoltre il legislatore
ribadisce che la stima dei costi è il risultato di un’analisi puntuale di tutte
le voci relative agli apprestamenti e a tutti gli elementi che sono indagati
all’interno dell’allegato”.
Rimandiamo
il lettore alla lettura integrale dell’intervento in merito ad alcuni specifici
problemi, come la stima dei costi della sicurezza relativa ai lavori che si
rendono necessari a causa di
varianti in
corso d’opera. Ricordando che “le integrazioni o le modifiche che vengono apportate
al piano di sicurezza e coordinamento che eventualmente vengono proposte
dall’impresa e vengono accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, solo se migliorative del livello di sicurezza del cantiere, non
possono in nessun modo giustificare modifiche o un adeguamento dei prezzi che
sono stati precedentemente pattuiti”. Infatti “eventuali carenze del piano di
sicurezza e coordinamento che richiedono ulteriori misure di sicurezza dovranno
essere realizzate dall’appaltatore, comportano da parte del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione la stima di ulteriori costi della sicurezza; lo
stesso deve considerarsi per quanto riguarda eventuali misure richieste da
situazioni impreviste sorte durante i lavori”.
L’intervento
si conclude citando il
d.p.r. 207/2010,
nuovo regolamento sugli appalti
pubblici. Oggi, “oltre alla validazione del progetto, il nuovo regolamento
ha previsto anche la verifica del progetto nelle sue varie fasi”. Ed è sempre
“responsabilità del responsabile del procedimento verificare nella validazione
del progetto se le carenze del piano di sicurezza e coordinamento sono
sostanziali e quindi devono essere ricondotte all’ipotesi dell’errore
progettuale, anche per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento”.
“ Evoluzione
normativa dei costi della sicurezza: dal D.L.vo 494/96 al DPR 207/10”, a
cura dell’Ing. Giuseppe D’Agostino, intervento al seminario “I costi della sicurezza.
Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 180 kB).
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