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"Imparare dagli errori: quando l’imbracatura manca o non è adeguata"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/12/2012 - Che le
cadute
dall’alto rappresentino una delle principali cause di infortunio mortale in
genere e nell’edilizia in particolare, è ormai un dato assodato. Un dato da cui
spesso si parte nell’elaborazione di campagne di prevenzione o di normative
destinate al miglioramento della sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori in quota.
Con la rubrica “Imparare dagli errori” torniamo dunque a parlare di
infortuni correlati alle cadute dall’alto
e a fornire spunti di prevenzione con riferimento ai
dispositivi anticaduta.
Ci soffermiamo oggi sull’uso delle
imbracature.
I casi di incidenti che presentiamo sono relativi alle schede di INFOR.MO.,
strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Un
primo caso di infortunio è
relativo all’attività di un lavoratore edile intento a posare una
guaina catramata.
Durante l’attività sfonda un lucernaio precipitando al suolo.
Le indagini hanno messo in rilievo che:
- sulla copertura i lucernai
non erano protetti: “la rete elettrosaldata posta a protezione del
lucernaio era stata in parte rimossa”;
- il lavoratore non disponeva di protezioni contro il rischio di caduta
dall'alto: in particolare si segnala il mancato utilizzo dell'imbracatura di
sicurezza.
Un
secondo caso è relativo
ad attività di
rifacimento del tetto,
delle facciate e delle balconate di un edificio.
L’amministratore di un condominio chiede ad una impresa artigiana un preventivo
e i due soci dell’impresa e l’amministratore
si incontrano nei pressi dell’edificio per procedere ai rilievi necessari. I
due soci, mediante una scala portatile a mano, salgono sul tetto e provvedono,
mediante semplici attrezzi (rotella metrica) alle misurazioni del caso.
Effettuate le misurazioni il socio XXX lascia la fettuccia della rotella
metrica che viene riavvolta dal collega e, per scendere, si avvia verso la
scala camminando a circa 30-40 cm dal filo di gronda. Lungo il tragitto XXX
perde l’equilibrio e precipita al suolo da circa 6 metri d’altezza impattando
con il capo su un gradino presente sul terreno. Il lavoratore muore sul colpo.
Durante le
indagini è emerso
quanto segue:
- “il tetto all’atto del sopralluogo risultava privo di ponteggio,
parapetto o altra opera provvisionale atti ad eliminare il pericolo di caduta
nel vuoto;
- XXX non era dotato di imbracatura di sicurezza;
- alcuni testimoni hanno visto XXX sul tetto poco distante dal filo di
gronda barcollare, come se avesse avuto un giramento di testa e cadere nel
vuoto con il corpo inarcato all’indietro. Durante la caduta il lavoratore non
ha né gesticolato né emesso un urlo o un’invocazione d’aiuto. XXX soffriva di
sbalzi di pressione e da circa due anni assumeva dei farmaci per regolare la
pressione sanguigna ma nonostante la cura questi continuava ad avere problemi di
equilibrio. Il Medico Competente non lo aveva ritenuto idoneo
ad effettuare lavori in quota”.
L’
ultimo caso è relativo ad
attività di
rimozione di copertura in
cemento amianto (Eternit).
Sul fabbricato è installata una linea vita e l'infortunato è dotato di dispositivi
di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Tuttavia precipita da
un’altezza di 7 metri.
Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo a seguito
dell'infortunio “hanno evidenziato che vicino al corpo era presente
un'imbracatura anticaduta con collegato un cordino di posizionamento. Dalla
loro relazione si evince che l'imbracatura era stata tolta all'infortunato dai
soccorritori, ma dallo stato della stessa pare che in copertura non fosse
collegata a dispositivo retrattile anticaduta. Con ogni probabilità
l'infortunato aveva solo il cordino di posizionamento e non collegato alla
linea vita, nel momento in cui una lastra di copertura gli si è rotta sotto i
piedi, facendolo precipitare” dall'alto.
Dunque la causa determinante dell’infortunio potrebbe essere il
mancato aggancio dell'imbracatura alla
linea vita.
La prevenzione
In rete sono presenti diversi materiali informativi relativi ai dispositivi
di protezione individuale per i lavori in quota.
Ad esempio sul sito “ coperturasicura.toscana.it”, in merito ad una campagna
informativa per la sicurezza dei lavori in quota, sono state pubblicate diverse
schede relative ai DPI per
l'accesso, il percorso e il transito sulle
coperture. Schede che fanno riferimento sia al Decreto legislativo 81/2008,
sia al Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e concernente le “misure
preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in
quota in condizioni di sicurezza”.
In particolare la scheda “ IMBRACATURA
UNI 361 (DPI001)” ricorda che questo DPI ha una “funzione di supporto
rivolto principalmente all’arresto caduta. È concepito per distribuire in caso
di caduta le tensioni sul corpo mantenendo l’operatore in sospensione”.
Ed essendo un “DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di
lesioni gravi e di carattere permanente ai sensi del decreto legislativo 4
Dicembre 1992, n. 475, appartiene alla terza categoria e necessita
informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo”.
È “obbligatorio in tutti quei casi in cui pur essendo già state
adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, anche di protezione
collettiva, o nell’impossibilità tecnica di adottare DPC, permane un rischio
residuo di caduta dall’alto. Deve essere destinato dal datore di lavoro ad un
uso personale salvo quanto specificato all’art. 77 c.4 l.d) D.Lgs 81/08. Si
rende necessario in quelle particolari fasi lavorative in cui l’operatore è
esposto al rischio di caduta dall’alto della copertura o di parti di essa
aperte sul vuoto dalle quali è possibile cadere da altezza superiore a 200 cm
rispetto a un piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura,
lucernari, cavedi, passerelle, ecc.)”.
Il suo uso in cantiere è giustificato “soltanto in circostanze in cui,
a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro possa essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere
modificati”.
Può essere utilizzato “solo da personale informato, formato ed
addestrato al suo utilizzo che ne conosca, oltre alla modalità di indossabilità
anche le procedure per risultare sempre ancorato ad un punto fisso”.
L’imbracatura, che fa parte di un sistema composto da sostegno per il
corpo – ancoraggio - collegamento tra imbracatura e punto
di ancoraggio, dipende “da un sistema perfettamente funzionante nei suoi
elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui l’imbracatura stessa è solo un
componente”.
Un elemento di criticità e “conseguentemente di opportunità di utilizzo
di detto DPI è la valutazione da parte del tecnico delle condizioni al
contorno: calcolo del tirante d’aria libero, area soggette a trattenuta, area
soggetta ad arresto caduta, elementi architettonici e/o strutturali emergenti
ed impattanti in caso di caduta,ecc.”.
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