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"Il Modello Organizzativo 231 e la Responsabilità dell’Impresa"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
14/12/2012 -
1. Parte prima
1.1 Cos’è il D.Lgs. n. 231/01
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento
il principio della
responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure
apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure
apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio
dell’ente stesso.
Il Decreto introduce, pertanto, la nuova “responsabilità
amministrativa” per un numero predeterminato (ma progressivamente sempre più
esteso col passare degli anni: i c.d. r
eati presupposto 231), in realtà
assai simile a quella penale della persona fisica, a carico dell’ente (che
starà in giudizio attraverso il legale rappresentante, o altro procuratore se
il primo è sotto processo per il reato presupposto 231) che va ad aggiungersi a
quella tradizionale della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.
Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti
sul patrimonio dell’Ente (ma può portare anche alla revoca dell'autorizzazione
necessaria per svolgere l'attività o al commissariamento giudiziale dell'ente)
e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.
Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con
il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla
predetta responsabilità nella sola ipotesi
esimente in cui questi si sia
dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un
Organismo di Vigilanza sempre) nonché qualora il predetto modello risulti
costantemente verificato, efficace ed aggiornato.
L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri
dipendenti se prova:
- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs.
231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri
d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello
231;
- che il modello è stato eluso in modo fraudolento.
Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo
sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e
previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (che è articolo integrativo del
D.Lgs. n. 231/2001 e niente affatto una autonoma previsione normativa, come
qualcuno erroneamente sostiene) quale esimente per la responsabilità della
società in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il
Modello correttamente predisposto ed efficacemente
attuato evita di sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione
avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di
euro) ed interdittiva quali:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o
concessione;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’adozione del Modello 231
ed il suo continuo aggiornamento ed efficace applicazione evita anche possibili
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno
adottato, esponendo così l'ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.
1.2. La costruzione del Modello
Ogni Ente e/o società che vuole fruire dell'esimente, e
garantirsi una corretta gestione aziendale, deve essere dotato di un proprio ed
esclusivo Modello ex D. Lgs. 231/2001.
Ciò comporta che tale modello debba essere predisposto “su
misura” della realtà organizzativa alla quale fa riferimento al fine di poter
far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione
dell’ente/società. I modelli generici costruiti a tavolino senza alcun
confronto con la concreta realtà aziendale sono inefficaci sia a prevenire i
reati sia a rappresentare l'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n.
81/2008.
La stesura del Modello deve avvenire facendo tesoro
dell’esperienza propria dell’Organizzazione dell'Ente, e quindi deve essere frutto
di una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare
l’esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs.
n. 231/2001 (art. 6).
In concreto l’attività di individuazione dell’esposizione ai
predetti reati, definita tecnicamente come mappatura delle aree (dell'attività
aziendale) sensibili (al rischio di commissione di reati), va articolata anche
tramite una attenta attività di intervista che coinvolga i soggetti chiavi dei
processi esistenti nell’Organizzazione.
L’attività di intervista ha quale proprio obiettivo quello
di analizzare ogni attività sensibile al rischio di commissione dei reati
presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 verificando l’esistenza di
procedure/protocolli aziendali adeguati ed efficaci e qualora esistenti, il
rispetto dei seguenti parametri:
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione delle funzioni coinvolte nell’attività
aziendali;
- rispetto dei poteri di firma.
A tale scopo, devono essere sempre presenti oppure devono
essere implementate procedure idonee per le aree di attività aziendale
“scoperte” nonché devono essere articolati correttivi sulle procedure già
esistenti e non esaustive e/o congrue al contesto aziendale e/o alle esigenze
di prevenzione.
1.3. Costituzione dell’Organismo di Vigilanza (ODV)
Il D.Lgs. 231/2001 richiede espressamente, ai sensi
dell'art. 6.1 lett b) la costituzione di un organismo, dotato di requisiti di:
- Autonomia;
- Professionalità;
- Indipendenza;
al fine di:
- vigilare sull’effettività ed adeguatezza del Modello;
- valutare l’attualità del Modello;
- proporre i necessari adeguamenti e verifiche;
ricevere le segnalazioni attinenti possibili illeciti o
irregolarità aziendali.
L'organismo deve essere anche dotato della necessaria
continuità d'azione, per poter operare efficacemente, e ciò presuppone quindi
una composizione mista, di membri interni ed esterni, e la necessità di evitare
in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando
invece figure con elevata attitudine al controllo, dotate della necessaria
professionalità ed esperienza.
1.4. Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione,
gestione e controllo
Il modello 231 si articola come segue:
- Parte generale (identificante le caratteristiche
strutturali dell’Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della
sua diffusione – formazione/informazione);
- Parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati
presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei rischi
di commissione dei reati);
- Codice Etico-Comportamentale (indicante le regole di
condotta proprie dell’Organizzazione);
- Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL
applicato, e le altre regole sanzionatorie a carico dei soggetti che
collaborano senza essere dipendenti ecc.);
- Statuto dell’OdV;
- Regolamento dell’Odv,
- Sistema di Procure e deleghe;
- Organizzazione gerarchico-funzionale;
- Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi).
1.5. Interazione con gli altri sistemi aziendali
Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella
sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, viene
configurato quale completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.
Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento
aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità
ed ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS e/o di responsabilità sociale (SA 8000
o SCR), il sistema di controllo e gestione sicurezza (D. Lgs. 81/2008 - OHSAS
18001), il sistema Privacy (D. Lgs. 196/2003) ecc.. ).
2. Parte seconda
2.1 Premessa
Per introdurre un sistema efficace, la società dovrà:
1. rilevare e mappare i processi e le strutture aziendali
maggiormente a rischio (ad es. i processi produttivi, di acquisto, di marketing
e di gestione dei contratti in particolare con la P.A. e le strutture che
attivano e gestiscono rapporti contrattuali, la gestione della sicurezza e
igiene sul lavoro e delle problematiche ambientali);
2. rilevare e valutare l'efficacia delle procedure e delle
prassi operative nell’ambito dei processi;
3. identificare i rischi potenziali (fattispecie di reato e
modalità di commissione);
4. aggiornare (o predisporre ex-novo) il sistema di
prevenzione, con l’obiettivo di ridurre ad un livello accettabile i rischi
identificati, il codice etico ed i modelli di organizzazione e gestione
opportuni;
5. integrare tale sistema di prevenzione nel più generale
sistema di controllo interno, attivando i meccanismi di sorveglianza sul
sistema e sul personale ed i meccanismi disciplinari, equi e coerenti, in caso
di violazioni.
2.2 Contenuti del sistema di prevenzione
2.2.1. Codice di condotta aziendale anti-corruzione /
antifrode e il codice etico
Il codice etico di condotta anti-corruzione e anti-frode è
un codice di comportamento aziendale che testimonia l’impegno aziendale in
queste aree. Viene redatto con l’obiettivo di influenzare e controllare i
comportamenti commerciali e gestionali a vantaggio sia dell’azienda che della
comunità economico-sociale nell’ambito della quale l’azienda opera.
Tale codice di condotta, che può essere inserito in un più
ampio codice etico che definisca la responsabilità etica dei comportamenti
individuali in azienda, ha come obiettivi principali:
1a. informare le persone interne all’azienda e i terzi della
natura e dei contenuti dell’impegno aziendale nel combattere reati e
comportamenti illeciti, chiedendo ad essi di sottoscrive un esplicito impegno
al rispetto della legalità e delle regole del codice stesso;
1b. aumentare la coscienza e la conoscenza dell’etica e
delle politiche aziendali tra i dipendenti per ottenere il loro consenso e
supporto alla lotta contro la corruzione e contro le frodi e contro la
negligenza in materia di sicurezza del lavoro e tutela del'ambiente;
1c. sostenere la reputazione dell’impresa aumentandone la fiducia.
2. Modelli di organizzazione e gestione idonei
Tali modelli secondo la normativa, devono:
2a. individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi reati;
2b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire;
2c. individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
2d. prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei
modelli;
2e Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Per lo sviluppo di modelli idonei è necessaria una
preventiva attività di rilevazione e mappatura dell’esistente e delle
necessità, da effettuare mediante uno specifico check-up aziendale con
questionari di autovalutazione, interviste mirate, acquisizione della
documentazione pertinente ed analisi della stessa congiuntamente con le
funzioni aziendali interessate.
3. Manuale delle procedure di attuazione dei modelli nella
realtà aziendale
Il Manuale è l’insieme delle procedure organizzati volte ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle regole fissate.
Il Manuale deve partire dal codice etico dell’impresa e:
a) individuare aree e processi interni all’azienda ed
identificare i rischi di business di tali processi e le modalità di prevenzione
b) indicare gli strumenti atti ad assicurare il monitoraggio
del contesto esterno (concorrenti, mercato, agenti, clienti, ecc.), ed indicare
le modalità opportune per anticipare condizioni ed eventi che possano
minacciare il rispetto delle regole fissate dalla Direzione;
c) introdurre procedure organizzative interne per realizzare
il modello gestionale richiesto dalla legge. Tra queste: corretta tenuta di
registri contabili e del sistema di reporting alla Direzione, monitoraggio
fornitori, controllo delle nuove assunzioni di personale, degli
agenti/rappresentanti o dei partner, verifiche di ottemperanza alle regole
anti-corruzione, audit di sicurezza e ambientali, sistema delle deleghe,
fortissima attenzione alla formazione interna sufficiente, adeguata ed
efficace, metodi di sensibilizzazione dell’intera organizzazione aziendale alle
politiche aziendali, incluse quelle in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e tutela ambientale, monitoraggio interno del sistema e revisione
periodica dei modelli, definizione del sistema disciplinare e di sanzioni e
criteri per la capillare diffusione delle politiche aziendali;
d) prevedere a livello organizzativo una o più strutture
aziendali, con responsabili dotati di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo. Può essere ad esempio costituito uno specifico comitato con la
partecipazione di figure rappresentative della Direzione, a cui può riportare
la funzione di audit interno, se esistente, con il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli introdotti e dell’intero sistema di
prevenzione. Detto comitato dovrà poi attivare il flusso informativo
all'Organismo di Vigilanza 231.
2.3. Vantaggi di una corretta implementazione del modello
231
1. Evitare il rischio di sanzioni (pecuniarie o
interdittive) con potenziali gravissimi danni patrimoniali e d'immagine
all’azienda;
2. Controllare i costi diretti e indiretti legati alla
commissione dei reati;
3. Evitare il formarsi di pratiche corruttive all’interno
della struttura aziendale, nonché di rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e/o ambientali;
4. Mantenere la buona reputazione aziendale e la fiducia
degli stackeholders;
5. Aprire nuovi mercati e creare vantaggio competitivo in
uno scenario di business che sempre più premia comportamenti etici;
6. Mantenere il valore per gli azionisti.
7. Evitare infortuni sul lavoro, malattie professionali,
incidenti ambientali, affidamento incauto di lavori, servizi, forniture,
appalti e subappalti a fornitori inidonei e pericolosi.
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