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"Dove istituire l'unico servizio di prevenzione e protezione?"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

14/12/2012 - La Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – ha recentemente fornito un parere ufficiale in relazione all'articolo 31, comma 8, del Decreto legislativo 81/2008.  In particolare il comma prevede che nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
 
Il parere della Commissione è contenuto nell’ interpello n. 1/2012 - con risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).
 
In particolare il CNAPPC aveva avanzato istanza di interpello in merito a " Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni".
 
Riguardo alle eventuali contraddizioni tra le due normative il CNAPPC chiedeva di conoscere ‘ ... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano’.
 
Ricordiamo a questo proposito che la circolare 26 luglio 2010, n. 1273 (G.U.R.S. 29 settembre 2010, n. 42) contiene le “ Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana”.
Un documento che – come recita la circolare stessa - ha come finalità “l’integrazione degli obiettivi e delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle aziende del servizio sanitario regionale, attraverso la definizione, all’interno della struttura organizzativa aziendale, del ruolo, della collocazione, dei compiti e dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP), nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e alle linee guida per l’adozione dell’atto aziendale - decreto n. 736/10 dell’11 marzo 2010”.
 
In relazione al quesito sottoposto dal CNAPPC la Commissione sottolinea che le proprie competenze sono relative a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Non ritiene dunque di potersi esprimere ‘ in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R.  siciliano’.
 

Tuttavia ritiene di poter estrapolare dalle " questioni applicative poste dalla circolare regionale" il quesito relativo al campo di applicazione dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
 
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
 
 
La Commissione sottolinea che “l'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro cosi come previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b)”.
 
Inoltre il legislatore nel disciplinare l' istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, alcune condizioni di obbligatorietà della presenza del servizio:
 
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
(...)
 
Tale previsione – continua la Commissione - è “ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura”.
 
Veniamo dunque al successivo comma 8 relativo alla possibilità di un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.
A questo proposito la Commissione indica che “l'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire ‘ all’interno dell'azienda’ o ‘ dell’unità produttiva’ e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva”.
 
Questa interpretazione è “ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione”.
Resta inteso – conclude la Commissione - che il servizio di prevenzione e protezione “dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli  - interpello n. 1/2012 con risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - pubblicazione dell’interpello: 22 novembre 2012 - Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
 

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