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"Dove istituire l'unico servizio di prevenzione e protezione?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
14/12/2012 - La
Commissione per gli
interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e
istituita con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 – ha recentemente fornito un parere
ufficiale in relazione all'articolo 31, comma 8, del Decreto legislativo 81/2008. In particolare il comma prevede che
nei casi di aziende con più unità produttive
nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un
unico servizio di prevenzione e protezione.
Il
parere della Commissione è contenuto nell’
interpello
n. 1/2012 - con risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22
novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio
Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).
In
particolare il CNAPPC aveva avanzato istanza di interpello in merito a "
Questioni sull'applicabilità della
Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della
Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la
sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni".
Riguardo
alle eventuali contraddizioni tra le due normative il CNAPPC chiedeva di
conoscere ‘
... la posizione della
Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla
circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo
ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture
del S.S.N. e del S.S.R. siciliano’.
Ricordiamo
a questo proposito che la
circolare 26
luglio 2010, n. 1273 (G.U.R.S. 29 settembre 2010, n. 42) contiene le “
Linee guida sull’assetto organizzativo e
funzionale dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie
della Regione siciliana”.
Un
documento che – come recita la circolare stessa - ha come finalità
“l’integrazione degli obiettivi e delle politiche per la tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro nelle aziende del servizio sanitario regionale,
attraverso la definizione, all’interno della struttura organizzativa aziendale,
del ruolo, della collocazione, dei compiti e dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
(SPP), nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08
e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale n. 5 del 14
aprile 2009 e alle linee guida per l’adozione dell’atto aziendale - decreto n.
736/10 dell’11 marzo 2010”.
In
relazione al quesito sottoposto dal CNAPPC la Commissione sottolinea che le proprie
competenze sono relative a quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Non ritiene dunque di
potersi esprimere ‘
in ordine al modello
organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito
delle strutture del S.S.N. e del S.S.R.
siciliano’.
Tuttavia
ritiene di poter estrapolare dalle "
questioni
applicative poste dalla circolare regionale" il quesito relativo al
campo di applicazione dell'articolo 31,
comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
Articolo
31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
8.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del
servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. |
La
Commissione sottolinea che “l'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro,
anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo
indelegabile del datore di lavoro cosi come previsto dall'articolo 17,
comma 1, lett. b)”.
Inoltre
il legislatore nel disciplinare l'
istituzione
del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31,
comma 6, alcune condizioni di obbligatorietà della presenza del servizio:
Articolo
31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
6.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
(...) |
Tale
previsione – continua la Commissione - è “ovviamente motivata dalla necessità
di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione
all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché
personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della
struttura”.
Veniamo
dunque al successivo comma 8 relativo alla possibilità di un
unico servizio di prevenzione e protezione
nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese.
A
questo proposito la Commissione indica che “l'istituzione dell'unico servizio
di prevenzione e protezione può avvenire ‘
all’interno
dell'azienda’ o ‘
dell’unità
produttiva’ e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio
di prevenzione e protezione
può
essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente
alla singola unità produttiva”.
Questa
interpretazione è “ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non
ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione
e protezione”.
Resta
inteso – conclude la Commissione - che il servizio di prevenzione e protezione “dovrà
essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti
previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive”.
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