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"Attrezzature di lavoro: il riconoscimento della formazione pregressa"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
19/12/2012 - Dal
12 marzo 2013 entra in
vigore l’ accordo della Conferenza
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
12 marzo 2012. Un accordo che, previsto dall’articolo 73 del D.lgs. 81/2008,
riguarda l’individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una
specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione. Con l’entrata in vigore dell’accordo
(12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta) l’uso di molte macchine da cantiere
sarà riservato ai lavoratori che avranno conseguito una abilitazione derivante
dalle frequentazione di uno specifico corso di formazione e di addestramento
della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.
Dell’accordo
e del riconoscimento della eventuale formazione pregressa si parla in un
intervento al seminario formativo dal titolo “ Il riconoscimento
della formazione pregressa e gli organismi paritetici”, organizzato il 19
settembre 2012 dalla “Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma.
L’intervento
“
Formazione pregressa - Accordo stato
regioni” - a cura dell’Ing. Eginardo Baron, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma, Commissione sicurezza sul lavoro – ricorda che prima
dell’accordo Stato-Regioni il datore di lavoro:
-
“poteva assumere su di sé tutte le decisioni riguardanti il corso-tirocinio;
-
decideva la fine del tirocinio e incaricava il lavoratore di utilizzare
l’attrezzatura”.
Invece
dal 12 marzo 2013 per i lavoratori che dovranno manovrare le attrezzature
indicate nell’Accordo l’abilitazione non potrà più essere rilasciata dal datore
di lavoro. Sarà rilasciata da determinati enti formatori elencati nell’accordo
o accreditati presso le Regioni.
In
particolare dal 12 marzo 2013 sono individuati:
-
“le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
-
i soggetti formatori che alla fine del corso rilasceranno l’abilitazione”.
E
sono inoltre stabiliti:
-
“i contenuti dei corsi nelle loro generalità;
-
il numero minimo di ore di corso;
-
i requisiti dei docenti;
-
gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi;
-
l’articolazione del percorso
formativo e la metodologia didattica;
-
la verifica dell’apprendimento e l’attestazione”.
Inoltre
per i
lavoratori già formati e
addestrati la norma prevede il riconoscimento
della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un
modulo di aggiornamento e/o dalla
verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata
effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’accordo.
Questo
il
percorso per il riconoscimento della
formazione pregressa:
-
“confronto della formazione pregressa con i nuovi requisiti dei percorsi
formativi”: ad esempio in relazione a durata del corso, contenuti didattici
(teorici e pratici) dei moduli, verifica finale dell’apprendimento;
-
“ricostruzione storica di un registro della formazione;
-
rilascio dell’attestato da parte del datore di lavoro”.
In
particolare c’è l’obbligo di elaborare una
documentazione
storica dello svolgimento del corso. Un
registro di formazione che deve contenere:
-
“elenco dei lavoratori formati e addestrati con firma;
-
nominativi dei docenti con firma”: datore di lavoro, caporeparto, lavoratore
esperto, altri docenti, ...
-
contenuti del corso;
-
ora di inizio e di fine delle lezioni: “in un tirocinio, salvo casi
eccezionali, l’ora di inizio e di fine delle lezioni coincide con l’orario di
lavoro”;
-
“esito della valutazione teorica;
-
esito della valutazione pratica”.
Riguardo
all’
elenco dei lavoratori formati e
addestrati con firma:
-
“è opportuno che per ogni lavoratore già addestrato sia istruita una singola
pratica secondo le modalità del registro di formazione;
-
l’insieme delle pratiche costituirà il vero e proprio registro di formazione
dell’azienda per i lavoratori già formati e addestrati”.
E
in merito alle
verifiche
dell’apprendimento e gli esiti delle valutazioni teorico-pratiche
l’intervento sottolinea che:
-
“le verifiche dell’apprendimento, sia teorico che pratico, coincidono con le
fasi del tirocinio e si realizzano tutte le volte che il lavoratore esperto si
rapporta con il datore di
lavoro;
-
gli esiti delle valutazioni sono attestate dal fatto che il lavoratore è
tuttora al servizio dell’azienda come manovratore dell’attrezzatura e pertanto
l’esito della valutazione eseguita nel tirocinio è stata positiva”.
Tra
gli atti del convegno è presente, come documentazione, anche un articolo dello
stesso Eginardo Baron dal titolo “
La
formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro: modalità per
l’abilitazione” pubblicato sul numero 13 del 10 luglio 2012 di Ambiente&Sicurezza.
Nell’articolo,
che vi invitiamo a visionare, è presente un’articolata casistica in riferimento
a:
-
formazione del lavoratore interamente
aziendale;
-
formazione
teorica esterna e formazione pratica aziendale;
-
formazione completamente esterna;
-
lavoratore assunto e incaricato della
manovra dell’escavatore dopo la valutazione delle referenze.
Ad
esempio riguardo al secondo caso l’articolo ricorda che per quanto riguarda l’
uso di gru “la formazione esterna in
questo settore è sempre stata caratterizzata, salvo eccezioni, da una
prevalenza di contenuti teorici; infatti, un gruista che ha frequentato un
corso di formazione esterno ha poi completato il suo tirocinio di formazione e
addestramento all’interno dell’azienda”. E la formazione “è generalmente
documentata da attestazioni contenenti le indicazioni delle attrezzature
interessate”: “quasi sempre riportano il numero di ore, ma quasi mai i
contenuti essenziali dei corsi”.
Abbiamo
due casistiche:
-
“se l’attestato di formazione fa riferimento in modo specifico alle gru
a torre e indica un numero di ore di corso eguale o superiore a quello
previsto dalla nuova norma, deve essere allegato direttamente al registro della
formazione, dove sarà compilata la parte relativa al modulo pratico svolto
all’interno dell’azienda”;
-
“se l’attestato non contiene i dati necessari a individuare in modo specifico
né l’attrezzatura né le ore complessive, sarà possibile fare richiesta di
esplicitarli all’ente che ha gestito i corsi di formazione o, se questo non
sarà più presente sul mercato, potrà essere sempre il datore di lavoro a
integrare con proprie osservazioni i documenti e giudicarli idonei al
completamento del registro nelle modalità prescritte dalla norma”.
Concludiamo
ricordando che tra i documenti agli atti è presente anche un esempio di
registro della formazione.
“ Formazione
pregressa - Accordo stato regioni”, intervento a cura dell’Ing. Eginardo
Baron, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Commissione sicurezza
sul lavoro, al seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione
pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 21
kB).
“ La formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro:
modalità per l’abilitazione” a cura dell’Ing. Eginardo Baron, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma, Commissione sicurezza sul lavoro, articolo pubblicato
sul numero 13 del 10 luglio 2012 di Ambiente&Sicurezza e presente tra gli
atti del seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione pregressa e
gli organismi paritetici” (formato
PDF, 454 kB).
“ Esempio
di registro della formazione”, documentazione presentata al seminario formativo
“Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 16 kB).
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