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"Attività minerarie: indicazioni VV.F. sulla prevenzione incendi"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
20/12/2012 - Il
DPR 151/2011 ha incluso
tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “
centrali
di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse
assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624” (attività n.7 dell’Allegato I).
Precedentemente, il D.M. Interno 16/02/1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979” (attività 96, impianti off-shore).
Il D.Lgs.624/1996, per evitare una duplicazione di procedure, agli artt. 84, 85 e 90 disciplinava l’esame del progetto e il rilascio CPI per tali attività, coordinando l’attività del Comando Provinciale VVF con quella della competente sede territoriale del Ministero Sviluppo Economico (UNMIG).
A ulteriore chiarimento, il CNVVF emanò la lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997, precisando che:
-le attività in terraferma erano soggette ad esame progetto e non a rilascio di CPI;
-le attività off-shore erano invece soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.
La lettera circolare LC 15909 del 18 dicembre 2012, elaborata di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera-circolare.
In sintesi, le procedure prima valide per le piattaforme off-shore vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
Precedentemente, il D.M. Interno 16/02/1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979” (attività 96, impianti off-shore).
Il D.Lgs.624/1996, per evitare una duplicazione di procedure, agli artt. 84, 85 e 90 disciplinava l’esame del progetto e il rilascio CPI per tali attività, coordinando l’attività del Comando Provinciale VVF con quella della competente sede territoriale del Ministero Sviluppo Economico (UNMIG).
A ulteriore chiarimento, il CNVVF emanò la lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997, precisando che:
-le attività in terraferma erano soggette ad esame progetto e non a rilascio di CPI;
-le attività off-shore erano invece soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.
La lettera circolare LC 15909 del 18 dicembre 2012, elaborata di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera-circolare.
In sintesi, le procedure prima valide per le piattaforme off-shore vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
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