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"Attrezzature di lavoro: come richiedere la verifica periodica"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
08/01/2013 - Dopo l’entrata in vigore, il
23
maggio 2012, del Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011,
concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all'All. VII del D.Lgs. 81/2008. ogni mezzo di comunicazione deve
attivarsi per fornire informazioni e indicazioni relative agli adempimenti
normativi e per favorire la sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Il
tema delle verifiche periodiche è stato trattato durante il seminario
provinciale dal titolo “ Le nuove
verifiche periodiche delle attrezzature”, organizzato dal Comitato
Paritetico Territoriale dell'edilizia ( CPT VERONA – ESEV)
in collaborazione con INAIL, SPISAL, INAIL ex ISPESL e ARPAV (21 settembre
2012, San Bonifacio, Verona).
In
particolare l’intervento “ Nuove
modalità di verifica delle attrezzature di lavoro”, a cura dell’Ing.
Michele Sinisi - ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici, si sofferma
prima sul decreto e poi fornisce utili informazioni per chi deve applicarlo.
Il
decreto si è rivelato necessario nel momento in cui ci si rendeva conto che le
richieste di verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro che venivano
eseguite erano:
-
“per l’ INAIL (ex ISPESL) circa il 20%;
-
per le ASL/ARPA circa il 30%”.
Rimanevano quindi “
inevase
rispettivamente circa l’80% e il 70%, con grave pregiudizio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori. Da queste constatazioni, la necessità di:
-
avvalersi di Soggetti Abilitati, pubblici o privati, per integrare la restante
parte delle verifiche; - dare, al datore di lavoro, tempi certi
sull’effettuazione delle stesse”.
L’intervento
si sofferma sul dettaglio di quanto richiesto dal
D.Lgs. 81/2008 e sottolinea che tra gli obblighi del datore di
lavoro (art. 71) c’è quello di sottoporre “le attrezzature di lavoro, riportate
nell’
Allegato VII, a verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza
ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.
In
particolare “la prima di tali verifiche è effettuata dall’ INAIL (ex ISPESL)
che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL/ARPA o di
soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate
dai medesimi soggetti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati”.
Si
ricorda inoltre che:
-
“le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro;
-
i soggetti privati abilitati hanno la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione”.
Dopo
aver riportato il contenuto dell’allegato VII del Testo Unico, dato indicazioni
sulle periodicità delle verifiche
periodiche, dopo aver presentato le tre macro tipologie di attrezzature
individuate dal decreto, l’intervento si sofferma sulle
modalità della richiesta di verifica periodica.
Tale
richiesta deve “soddisfare i seguenti requisiti e deve:
-
riportare intestazione o timbro della ditta, i dati fiscali, i riferimenti
telefonici, fax, pec ed essere firmata;
-
riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
-
contenere i dati identificativi dell’attrezzatura (tipologia, matricola
assegnata e/o numero di fabbrica, costruttore, data di scadenza precedente
verifica);
-
essere obbligatoriamente indicato il soggetto abilitato individuato ai sensi
dell’art.2, c. 2 del D.M. 11aprile 2011 e iscritto nell’elenco regionale INAIL/ ARPAV [1];
-
deve riportare la data di richiesta”.
Queste
alcune
indicazioni per il datore di lavoro:
-
“allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più
attrezzature, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di
più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse la data
effettiva di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta
cumulativa;
-
a tal fine il Datore di lavoro può prevedere un allegato distinto dal modulo di
richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la
verifica;
-
resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche
nel caso di richiesta di verifica di singole attrezzature, una data effettiva
di richiesta
di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data di
invio”.
In
particolare per “
data di invio” si
deve intende:
-
lettera raccomandata A.R.: data di consegna della raccomandata A.R. riportata
sulla ricevuta;
-
lettera raccomandata a mano: Data di consegna sottoscritta dal ricevente;
-
fax: data di invio del Fax;
-
sito web predisposto per la richiesta on line: data della transazione on-line;
-
PEC: data di invio della PEC;
-
lettera ordinaria, raccomandata semplice, e-mail: data di protocollo in arrivo
ad ARPAV”
Si
ricorda inoltre che per le
operazioni di
verifica il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del verificatore:
-
il personale occorrente;
- un preposto;
-
i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di
misurazione)”.
La
documentazione “concernente le
verifiche nonché le denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni
di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24
luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura
viene utilizzata”.
In
merito alle
procedure per l’esecuzione
delle verifiche periodiche, queste sono le
fasi principali della verifica:
-
“identificazione delle attrezzature
di lavoro;
-
accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle
previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
-
verifica della regolare tenuta del ‘registro di controllo’ e delle
registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione;
-
controllo dello stato di conservazione;
-
effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di
efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
Si
ricorda inoltre che in base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può
rendersi necessaria l’esecuzione di “
indagini
supplementari” intese ad esempio come:
attività
finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni,
nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Il
datore di lavoro, “sulla base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura
(ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la
periodicità con cui effettuare le ‘indagini supplementari’; tale periodicità
non potrà essere superiore a 20 anni”.
Concludiamo
questa breve presentazione ricordando che l’intervento si sofferma anche su
altri punti relativi al tema della
verifica periodica:
-
interruzione dei termini dei 30 giorni;
-
esito della verifica;
-
rapporti con i soggetti abilitati;
-
sanzioni e ipotesi di violazioni.
“ Nuove
modalità di verifica delle attrezzature di lavoro”, Ing. Michele Sinisi -
ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici, intervento al seminario dal
titolo “Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature” (formato PDF, 1.2
MB).
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