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"Nuove procedure di prevenzione incendi per alcune attività"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
09/01/2013 -
È
disponibile online la circolare prot. n. 15909 del 18 dicembre 2012 che
coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR
151/2011 per le attività indicate al n.7 dell'Allegato I con il
procedimento di cui al DLgs 624/1996.
“1.
ATTIVITA, NUOVE: ESAME PROGETTO
Il
titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione
tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi
e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del
D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M.
7 agosto 2012.
Il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito
Comando) riceve dall'U.N.M.I.G, il progetto, comprensivo della documentazione
necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, e con gli effetti dell'art.
3 del D.P.R.151/2011, il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione
integrativa al titolare informando l'U.N.M.I.G.
Entro
60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia
sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.1511201 l,
e trasmette il proprio
parere
all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs.624/1996.
2.
ATTIVITA' NUOVE: SOPRALLUOGO
Ad
ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G.
richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata
di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.
Il
Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione
prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.
Entro
60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche
congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del
D.P.R.151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della
normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.
3.
ATTIVITA'ESISTENTI
Nel
caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011
ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs .624/1996, i responsabili delle
stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i
prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art.1 I del D.P.R.15ll20l l e s.m.i..
Al
riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate
le procedure
(esame
del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il
responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A.
di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione
già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti
di prevenzione e protezione
antincendio effettuate congiuntamente all' U.N.M.I.G.
In
ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della
suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione
integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G. Entro 60 giorni
dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli
di cui all'art.4, comma 3 del D.P.R.151/11.
Nel
caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione
non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui
agli artt.3 e 4 del D.P.R.151/2011.”
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