News
"L’ABC degli incendi: vie di esodo e uscite di emergenza"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/01/2013 - Una buona
prevenzione
antincendio nei luoghi di lavoro non può funzionare senza la presenza di
idonee
vie di esodo, di uscite di
emergenza che permettano un deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri, cioè
verso luoghi dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un
incendio.
Per
avere precise indicazioni sulle vie di esodo e sui criteri generali di
sicurezza per le vie di uscita è possibile sfogliare la nuova edizione della
pubblicazione Inail “
Formazione antincendio”, pubblicazione che riporta i
criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro, con riferimento al Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto
del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Ricordiamo, a questo
proposito, che in assenza dei decreti previsti all’articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008, il Decreto
del 10 marzo 1998 è tuttora vigente.
Le
vie di esodo consistono in un
insieme di vie di uscita “disposte per garantire alle persone presenti
l’abbandono in sicurezza del posto di lavoro”.
In
particolare nell’
allegato IV del D.
Lgs. 81/2008 sono indicate le
caratteristiche
minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza.
Devono
essere:
-
“tenute costantemente sgombre per consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro;
-
in numero e dimensioni adeguate alla estensione del luogo di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d’uso ed alle attrezzature installate, nonché
al numero massimo delle persone che possono essere presenti in tali luoghi;
-
realizzate in modo che l’altezza minima non sia inferiore a 2,00 m e la
larghezza minima sia conforme alla normativa
vigente in materia antincendi;
-
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle norme vigenti;
-
munite, quando necessario, di opportuna illuminazione di emergenza, che entri
in funzione automaticamente, in mancanza di alimentazione elettrica”.
Inoltre
“quando nel percorso delle vie e delle uscite di emergenza
sono presenti delle porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo;
e nel caso in cui tali porte devono essere tenute chiuse, queste devono potersi
aprire facilmente”.
Ricordiamo
a questo proposito due recenti
circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante
le emergenze in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante
tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.
Il
documento dell’Inail presenta poi i
criteri
generali di sicurezza per le vie di uscita.
Infatti
il punto 3.3 del DM 10 marzo 1998 riporta i
criteri per stabilire se le vie di uscita sono adeguate all’uso.
Si
prescrive che:
a)
“ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione
di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio d’incendio medio/basso;
b)
ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in
modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c)
dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per
raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai
seguenti valori: 15 – 30 metri (tempo max di esodo 1 minuto) per aree a rischio
d’incendio elevato; 30 – 45 metri (tempo max di esodo 3 minuti) per aree a
rischio d’incendio medio; 45 – 60 metri (tempo max di esodo 5 minuti) per aree
a rischio d’incendio basso;
d)
le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e)
i percorsi di uscita in un’unica direzione (per quanto possibile) devono essere
evitati; e nel caso in cui tale condizione non può essere soddisfatta, la
distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità
di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere: 6 – 15 metri (tempo max = 30
secondi) per aree a rischio elevato; 9 – 30 metri (tempo max = 1 minuto) per
aree a rischio medio; 12 – 45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree a rischio
basso;
f)
quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la
lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera
c);
g)
le vie di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al
numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro;
tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h)
ogni locale, o piano dell’edificio, deve disporre di numero sufficiente di
uscite di larghezza adeguata all’uso;
i)
le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio
tramite strutture resistenti al fuoco e da porte
resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione
dei piccoli luoghi di lavoro a rischio incendio medio o basso, quando la
distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita verso un
luogo di lavoro sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30
e 45 metri nel caso di una sola uscita);
j)
le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per
l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
k)
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed
immediatamente dalle persone in esodo”.
Ricordiamo
che l’
uscita di piano è un uscita
che “consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
diretto dagli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che
immette in un: a) luogo sicuro; b) in un percorso protetto; c) su di una scala
esterna”.
Riguardo
ai
percorsi di esodo la
pubblicazione riporta ulteriori indicazioni in merito a:
-
lunghezza dei percorsi: “nella
scelta della lunghezza dei percorsi delle vie di esodo, riportati nelle lettere
c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i
livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: frequentato dal
pubblico; utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare
assistenza in caso di esodo; utilizzato come area di riposo; utilizzato quale
area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili”;
-
numero e larghezza delle vie di esodo:
“in numerose situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita
di piano; dove ciò non è sufficiente il numero delle uscite deve essere in
funzione del numero massimo delle persone presenti (affollamento) e dalla
lunghezza dei percorsi di piano stabiliti al punto 3.3 lettera c) del DM 10
marzo 1998”. Il documento, che invitiamo a visionare, riporta alcune eccezioni
e una formula per calcolare la larghezza totale del sistema di vie di uscita di
piano per luoghi di lavoro a rischio
d’incendio basso o medio;
-
numero e larghezza delle scale: “possono
essere servite da una sola scala le strutture edilizie di altezza non superiore
a 24 m in gronda (DM 30 novembre 1983), adibite a luoghi di lavoro con rischio
d’incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una
sola uscita. Per tutti gli altri edifici, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa”;
-
calcolo della larghezza delle scale:
in particolare se le scale “servono un solo piano al di sopra o al di sotto del
piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite
del piano servito”. Se le scale “servono più di un piano al di sopra o al di
sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere
inferiore a quella delle uscite di piano che s’immettono sulla scala, mentre la
larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due
piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento”.
Il
documento Inail, ricco di disegni esplicativi (punti di raccolta, corridoi di
esodo, ...), riporta infine le possibili
misure
alternative.
Infatti
quando “per motivi architettonici o urbanistici le misure di sicurezza elencate
non possono essere rispettate, il punto 3.7 del DM 10 marzo 1998 indica
opportuni accorgimenti per limitare i rischi per le persone presenti nei luoghi
di lavoro che comprendono:
-
ristrutturazione del luogo di lavoro e/o dell’attività in modo che le persone
svolgano il proprio lavoro in posizione più prossima alle vie di uscita di
piano e che i pericoli eventualmente presenti non possano interdire l’utilizzo
delle vie di uscita;
-
riduzione dei percorsi totali delle vie di uscita;
-
realizzazione di ulteriori vie di uscita di piano;
-
realizzazione di percorsi protetti addizionali ovvero estensione di quelli
esistenti”;
-
installazione di opportuni “sistemi automatici di rivelazione incendi collegati
ad avvisatori acustici d’incendio”.
Inail,
Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione
antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP
– Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida
(Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al
febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1221 volte.
Pubblicità