News
"I requisiti per considerare valida la richiesta di verifica periodica"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
22/01/2013 - Con riferimento all’avvenuta entrata in vigore del Decreto
ministeriale dell’11 aprile 2011 e alla Circolare
Ministeriale del 25 maggio 2012, i datori di lavoro devono inviare le
richieste di
verifica periodica
delle attrezzature di lavoro (allegato
VII del Decreto Legislativo 81/2008) a Inail e Asl che potranno svolgere
direttamente gli interventi o incaricare i soggetti abilitati iscritti
nell'apposito elenco locale.
Poiché
questi ultimi soggetti divengono, nell'effettuazione di tali accertamenti,
incaricati di Pubblico Servizio, c’è la necessità di chiarire alcuni aspetti
come la procedura di richiesta e di intervento, la modulistica da utilizzare e le
modalità di registrazione e di informazione.
Su
questi temi il 5 luglio 2012 si è tenuto a Bergamo il convegno “
Prima applicazione del Decreto Ministeriale
dell'11/04/2011, disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro”, organizzato dal Servizio PSAL dell’ ASL di Bergamo e dalla Direzione Regionale Lombardia (sede di Bergamo) dell’Inail.
Poiché
sul sito dell’ASL di Bergamo sono stati recentemente presentati gli atti del
convegno, ci soffermiamo su uno degli interventi dal titolo “
Prima applicazione del D.M. dell'11 aprile
2011. Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro”, a cura del dott. Bruno Pesenti (Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASL Bergamo) e del dott. Alberto Bignotti (Tecnico
della Prevenzione – Servizio PSAL- ASL Bergamo).
Dopo
aver citato l’art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del Decreto legislativo 81/2008 con
riferimento alle verifiche
periodiche delle attrezzature riportate nell’allegato VII, gli autori riprendono
alcuni commi dell’art. 2 del D.M. 11 aprile 2011:
-
“le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da
effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta (c.1);
-
le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’art. 71 comma
11 oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati iscritti
in un elenco appositamente predisposto (c.3);
-
con l’iscrizione all’elenco il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei
termini temporali di cui al comma 1 (c.5)”.
Si
ricorda che le
verifiche periodiche
sono finalizzate “ad accertare la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e
conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
L’intervento
entra poi nel dettaglio dei
requisiti
necessari per considerare valida la richiesta di verifica periodica:
-
“ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata
dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di
lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa
ed essere firmata dal richiedente;
-
deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di
lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita
IVA) ed i riferimenti telefonici [nominativo della persona da contattare];
-
deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia,
matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL ovvero, dove non sia disponibile, numero
di fabbrica e costruttore);
-
deve essere indicato il soggetto abilitato;
-
data di richiesta”.
Si
sottolinea che la richiesta
di verifica periodica “deve essere inviata almeno 30 giorni prima della
scadenza del relativo termine”. E in caso di
richiesta di verifica periodica incompleta “il termine temporale di
30 giorni, entro cui l’ASL deve provvedere ad effettuare le verifiche, decorre
dalla data di invio della domanda completa”. In particolare le richieste “presentate
all’ASL prima del 23.05.2012 (data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile
2011) e non ancora evase, devono essere re-inoltrate attenendosi ai contenuti
appena descritti”.
Cosa
si intende per
data di richiesta?
L’intervento
specifica che si intende:
-
“in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata
riportata sulla ricevuta;
-
in caso di invio per fax: la data di invio del fax;
-
in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
-
in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
-
in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata
su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario
che la riceve;
-
in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di
protocollo in arrivo dell’ASL”.
Nel
documento agli atti che vi invitiamo a visionare è presente un
modello di richiesta di verifica periodica
per apparecchi di sollevamento e un
elenco
di soggetti
abilitati al 05 luglio 2012.
Riguardo
ai
costi e con riferimento al
territorio dell’ASL di Bergamo, si indica che “fino all’emanazione del decreto
nel quale saranno determinate, a livello nazionale, le tariffe per l’esecuzione
delle verifiche
periodiche il tariffario attualmente in uso nella provincia di Bergamo è pubblicato
nella sezione Impiantistica” del sito dell’ASL.
Inoltre
si segnala che la Regione Lombardia, nella
scelta
delle attrezzature che l’ASL deve verificare prioritariamente, indica i “seguenti
criteri:
-
attrezzature collocate in strutture o luoghi a specifico profilo di rischio per
il cittadino/lavoratore (aziende a rischio di incidente rilevante RIR,
sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale AIA, cantieri edili,
chimiche, scuole, ospedali, ad elevato rischio di incendio);
-
vetustà dell’attrezzatura, ovvero la messa in servizio da oltre 20 anni;
-
tempo intercorso dall’ultima verifica”.
Per
concludere gli autori ritornano, con riferimento al D. Lgs. 81/2008, su tre
termini da conoscere:
-
“
verifiche, che hanno carattere
cogente e vengono svolte dagli enti preposti, con periodicità definita;
-
controlli, che devono essere fatti
su tutte quelle attrezzature che nel corso del tempo possono, per guasti o
deterioramento, riparazioni, inattività prolungata, fenomeni naturali, essere
pericolose per i lavoratori;
-
manutenzione, intesa come
combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste
durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in
uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.
Gli
atti del convegno:
-
“ Prima
applicazione del D.M. dell'11 aprile 2011. Disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”, a
cura del dott. Bruno Pesenti (Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Bergamo)
e del dott. Alberto Bignotti (Tecnico della Prevenzione – Servizio PSAL- ASL
Bergamo) (formato PDF, 1.49 MB);
-
“ Verifiche
periodiche attrezzature da lavoro – D.M. 11 aprile 2011”, a cura del Dott.
Ing. Angelo Romanelli, Direttore Settore
Ricerca, Certificazione e Verifiche Dipartimento Territoriale Bergamo Inail
(formato PDF, 607 kB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1067 volte.
Pubblicità